Deliberazione n. 528 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati il 26 agosto 2024 nei confronti dei gestori di Facebook/Instagram, Telegram e YouTube, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. I provvedimenti impongono l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. La decisione è assunta ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante e delle norme procedurali richiamate, nell’ambito della competenza speciale attribuita all’Autorità in materia di revenge porn.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram e YouTube per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica tre provvedimenti urgenti adottati nei confronti dei gestori di Facebook/Instagram, Telegram e YouTube a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e competenza dell’Autorità
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021 conv. in l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti possano essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede che l’Autorità decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure per impedire la diffusione del materiale, con successiva ratifica.
Segnalazione e piattaforme interessate
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e YouTube. La documentazione in atti è stata ritenuta compatibile con la fattispecie prevista dall’art. 144-bis, legittimando l’attivazione del meccanismo urgente previsto dalla normativa speciale.
Misure urgenti adottate il 26 agosto 2024
Con le determinazioni nn. 424, 425 e 426 del 26 agosto 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, solo a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità di conservazione adottate.
Ratifica e chiusura del procedimento
Il Garante, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione acquisita, ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 26 agosto 2024. La decisione conferma l’operato del dirigente competente e consolida le misure già imposte ai gestori delle piattaforme per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire su segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede una decisione dell’Autorità entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha presentato una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e YouTube. La documentazione acquisita è stata valutata come compatibile con la fattispecie di revenge porn disciplinata dalla norma speciale.
Provvedimenti d’urgenza del 26 agosto 2024
Con le determinazioni nn. 424, 425 e 426 del 26 agosto 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme. Le determinazioni sono state assunte d’urgenza sulla base della segnalazione e della verifica di compatibilità con l’art. 144-bis.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le medesime determinazioni hanno prescritto ai gestori di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e la relativa modalità deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 424/2024, 425/2024 e 426/2024 adottati il 26 agosto 2024 nei confronti dei gestori indicati.
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