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Legge

L.R. Molise 23/2010

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova Disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)

Normativa regionaleL.R. Molise 23/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina molisana sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introducendo ulteriori aree non idonee agli eolici, una nuova ipotesi di revoca dell’autorizzazione unica e una precisazione sui beni culturali e paesaggistici. Alcune modifiche sono state poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti da fonti rinnovabili nel Molise

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti da fonti rinnovabili nel Molise

La legge regionale interviene sulla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22, che disciplina l’insediamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise. Il provvedimento incide soprattutto sui criteri localizzativi degli impianti e sulla revoca dell’autorizzazione unica.

Aree non idonee e tutela dei beni culturali e paesaggistici

La disciplina regionale viene integrata con l’indicazione di ulteriori aree di particolare rilievo, considerate nel contesto dei valori archeologici del territorio regionale. Viene inoltre precisato, in coerenza con le linee guida ministeriali richiamate, che costituiscono aree e siti non idonei per l’installazione di impianti eolici:

  • le aree e i beni di notevole interesse culturale dichiarati ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004;
  • gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo.

Va tuttavia rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 308 del 9-11 novembre 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle modifiche introdotte con le lettere a) e b) dell’art. 1.

Revoca dell’autorizzazione unica

Viene inserita una nuova disciplina sulla revoca dell’autorizzazione unica per gli impianti autorizzati. La revoca opera quando, in fase di attuazione del provvedimento, il beneficiario non rispetti le prescrizioni contenute nell’autorizzazione o richiamate da essa, oppure quelle derivanti da leggi, regolamenti o altri provvedimenti generali che impongano vincoli alla realizzazione dell’opera o dell’attività autorizzata.

L’autorizzazione può essere revocata anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, secondo l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.

La revoca è disposta dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base di un’istruttoria congiunta dei servizi regionali competenti in materia di energia, tutela dei beni ambientali e tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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