L.R. Veneto 27/2024
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 27/2024 aggiorna varie discipline settoriali: agricoltura, associazioni enogastronomiche, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, autorizzazioni energetiche, impianti fotovoltaici a terra e requisiti per il florovivaismo. Introduce anche norme transitorie per l’adeguamento al RUNTS entro due anni dall’entrata in vigore e regole attuative successive per la semplificazione SUAP/registro imprese.
Adeguamenti ordinamentali regionali 2024 in agricoltura, agroalimentare, agriturismo, foreste, imprese, energia e florovivaismo
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 della Regione Veneto
La legge regionale interviene su più settori con aggiornamenti di coordinamento e semplificazione normativa. Riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto e modifica varie leggi regionali in materia agricola, forestale, energetica e di attività produttive.
Agricoltura
In materia di interventi regionali in agricoltura, vengono equiparati agli imprenditori agricoli professionali, ai soli fini della partecipazione agli interventi previsti dalla programmazione regionale applicativa del diritto UE, gli istituti di istruzione superiore e professionale del settore agrario e le aziende agrarie sperimentali delle università con sede nel Veneto.
La legge autorizza inoltre, nel caso di attività svolte con personale dipendente della Regione, l’acquisizione di beni e servizi necessari alla vigilanza e al controllo.
Promozione agroalimentare e associazioni enogastronomiche
La disciplina delle associazioni enogastronomiche viene aggiornata per ricondurre il riconoscimento regionale nell’alveo del Terzo settore e per valorizzare prodotti agroalimentari e tradizioni locali del Veneto.
Per il riconoscimento delle associazioni, i requisiti risultano così orientati:
- iscrizione al RUNTS ai sensi del d.lgs. 117/2017;
- previsione statutaria della principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti veneti con indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, oppure di prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto;
- svolgimento delle attività anche tramite partecipazione a fiere, degustazioni guidate e iniziative sociali, storiche e culturali;
- indicazione nella denominazione dell’associazione del nome di uno o più prodotti richiamati; se il nome riguarda un prodotto o vino DOP o IGP, l’uso deve essere autorizzato dal consorzio di tutela o dall’ente di riferimento.
Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione.
Sul piano documentale e procedurale:
- alla domanda di riconoscimento va allegata anche la copia dei bilanci degli ultimi due anni;
- la verifica annuale del permanere dei requisiti si effettua entro il 30 giugno;
- la perdita dei requisiti, la cessazione dell’attività o il mancato invio della documentazione comportano la cancellazione dal registro regionale;
- è ammessa l’aggregazione tra associazioni iscritte a livello regionale per promuovere e valorizzare i prodotti interessati;
- gli interventi regionali di promozione possono consistere in servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti.
Regime transitorio per le associazioni enogastronomiche
Le associazioni già iscritte al registro regionale devono adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo settore entro due anni dall’entrata in vigore della legge, pena la cancellazione dal registro. La struttura regionale competente può concedere proroghe motivate da cause di forza maggiore.
Agriturismo
Per gli edifici esistenti da destinare ad uso agrituristico sono sempre consentiti ampliamenti necessari per adeguamenti tecnologici, igienico-sanitari e per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Tali ampliamenti sono ammessi entro limiti stringenti:
- massimo 10% del volume esistente;
- comunque non oltre 200 mc totali aziendali;
- solo in aderenza, sopraelevazione, oppure mediante volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti;
- nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali, delle norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie e della disciplina sui beni culturali e paesaggio.
L’agevolazione può essere utilizzata una sola volta, anche in più fasi fino al completamento del volume consentito, purché non sia già stata fruita in applicazione di altre disposizioni regionali che consentivano il medesimo intervento.
Politiche forestali
La disciplina di concertazione regionale viene estesa anche all’ambito forestale e viene istituito il “Tavolo filiere forestali” tra gli organismi di confronto regionale.
Il Tavolo filiere forestali è dedicato alle questioni relative allo sviluppo delle filiere foresta-legno e comprende una pluralità di soggetti istituzionali, tecnici, economici, sindacali e associativi, tra cui:
- Assessore regionale alle foreste o delegato;
- Presidente della commissione consiliare competente o delegato;
- rappresentanti di istituti di ricerca accademici sulle foreste;
- rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- UNCEM;
- Regole e proprietà collettive;
- tre rappresentanti delle realtà associative forestali operanti in Veneto;
- rappresentante del sistema di trasformazione del legno;
- organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto;
- organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative;
- eventuale rappresentante del Ministero competente.
Ogni partecipante può farsi assistere da massimo due persone con specifica competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.
La legge sostituisce anche la disciplina sulla viabilità forestale e silvo-pastorale. La Regione promuove realizzazione e manutenzione delle infrastrutture per una gestione razionale del territorio silvo-pastorale, per la protezione civile, l’antincendio boschivo, la pubblica incolumità, la conservazione del paesaggio e le attività didattico-scientifiche.
La viabilità è classificata in:
- viabilità principale, con strade e opere connesse a fondo stabilizzato, prevalentemente non asfaltate;
- viabilità secondaria, con piste e opere connesse a fondo naturale, comprese le linee di esbosco aeree fisse;
- tracciati temporanei di uso e allestimento, comprese linee di avvallamento naturali e artificiali e linee di esbosco aeree temporanee.
I tracciati temporanei sono autorizzati dall’autorità forestale competente in relazione a progetti di taglio approvati. Per le vie aeree di esbosco restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di pericolo per il volo aereo e la pubblica incolumità.
Semplificazione per le imprese
Per ridurre gli oneri amministrativi, la cessazione dell’attività e gli altri adempimenti soggetti a comunicazione sia al SUAP sia al registro delle imprese devono essere effettuati in un’unica modalità mediante comunicazione unica presentata all’ufficio del registro delle imprese.
La comunicazione al SUAP avviene tramite trasmissione automatica conforme ai requisiti del d.p.r. 160/2010.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, d’intesa con le camere di commercio del Veneto, deve adottare le disposizioni attuative e definire:
- le tipologie di adempimenti oggetto di comunicazione;
- l’elenco delle attività produttive per cui la comunicazione al SUAP è sostituita dall’adempimento unico al registro delle imprese.
Fino alla completa attuazione, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di comunicazione. La Giunta pubblica la data dalla quale la comunicazione unica produrrà gli effetti previsti.
Energia
La Regione assume il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili inferiori a 300 MW, tramite il direttore di area competente, nel rispetto della ripartizione di competenze prevista dalla normativa statale e regionale.
Per gli impianti che producono energia da rifiuti:
- la competenza autorizzatoria è regolata dalla disciplina regionale ambientale indicata dalla legge;
- se i rifiuti costituiscono fonte rinnovabile per energia elettrica o biometano, l’autorizzazione è acquisita nel procedimento regionale avviato per l’autorizzazione unica.
Per gli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili inferiori a 300 MW, la competenza all’installazione ed esercizio è attribuita secondo la norma regionale modificata; per gli impianti da rifiuti si applica la disciplina sopra richiamata.
Impianti fotovoltaici a terra
Per la verifica dei piani colturali nell’ambito della disciplina sugli impianti fotovoltaici con moduli a terra, il soggetto attuatore deve:
- svolgere attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c., desumibile dalla visura camerale;
- essere titolare del Fascicolo aziendale del settore primario, aggiornato per tutta la durata di esercizio dell’impianto.
La Giunta regionale deve inoltre individuare, nel rispetto della normativa UE e statale e tenendo conto di eventuali linee guida ministeriali sugli impianti agro-voltaici, i criteri per verificare la continuità dell’attività agricola o pastorale sull’area interessata, con riguardo a esistenza e resa della coltivazione e al mantenimento o miglioramento dell’indirizzo produttivo.
Orto-floro-vivaismo
La disciplina regionale sul settore orto-floro-frutticolo e sulle piante ornamentali viene integrata con un ulteriore requisito professionale: è richiesta esperienza pregressa di almeno cinque anni in attività lavorativa a tempo pieno con mansioni proprie del titolare, del coadiuvante familiare, dell’operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un’azienda che svolge le medesime attività.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, utilizzando risorse già disponibili.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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