L.R. Veneto 28/2024
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto aggiorna varie norme su lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica. Introduce il piano triennale delle attività nei servizi per il lavoro, nuove regole di trasparenza per enti culturali partecipati, sanzioni più articolate per agenzie di viaggio e precisa i contributi regionali per edifici scolastici. In vigore dal 20 novembre 2024.
Adeguamenti ordinamentali 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica
La legge regionale del Veneto interviene in modo puntuale su più testi normativi settoriali, aggiornando la disciplina organizzativa del lavoro, alcune previsioni in materia culturale, il sistema sanzionatorio turistico e l’ambito di applicazione dei contributi per l’edilizia scolastica. Le modifiche hanno efficacia nel territorio della Regione del Veneto e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Lavoro: programmazione triennale e aggiornamenti annuali
Nel settore dei servizi per il lavoro la legge sostituisce il precedente impianto fondato sul piano annuale con una programmazione triennale delle attività, accompagnata da aggiornamenti annuali. Vengono inoltre adeguati i riferimenti alle linee guida europee in materia di occupazione e inclusione sociale.
La disciplina risultante prevede che:
- il piano triennale individui il quadro strategico delle attività dell’ente, con riferimento ai servizi per il lavoro, alle politiche attive, al sostegno all’occupazione e alla ricollocazione;
- siano definiti gli obiettivi, le modalità generali di monitoraggio e valutazione e le strategie di intervento calibrate sui diversi territori della Regione e sui settori economico-produttivi;
- gli aggiornamenti annuali specifichino obiettivi del periodo, risultati attesi, quantificazione e indicatori di monitoraggio, azioni e servizi da realizzare, risorse disponibili e risultati dell’anno precedente, con particolare attenzione al rispetto dei LEP e alle eventuali criticità correttive.
È inoltre modificato il procedimento di adozione degli atti programmatori collegati: in un caso la Giunta non approva più una proposta del direttore, ma prende atto dell’atto adottato dal direttore, in coerenza con quanto previsto per il piano triennale e i suoi aggiornamenti.
Cultura: Veneti nel mondo e trasparenza degli enti partecipati
In materia culturale la legge interviene su due profili.
Per la celebrazione della Giornata dei Veneti nel Mondo viene soppressa la previsione della previa consultazione della commissione consiliare competente. Inoltre, nell’ambito del programma annuale degli interventi per i Veneti nel mondo, viene espressamente ricompresa l’individuazione della giornata di celebrazione.
Per gli enti e le istituzioni culturali cui la Regione del Veneto partecipa o aderisce e che ricevono finanziamenti regionali per iniziative culturali e di spettacolo, viene introdotto un obbligo di pubblicazione sul sito web dei bandi e degli avvisi relativi all’accesso ai contributi e alla partecipazione alle iniziative. La pubblicazione deve rispettare criteri di completezza, tempestività, semplicità di consultazione e comprensibilità, con l’obiettivo di garantire trasparenza e più ampia partecipazione degli operatori del settore.
Turismo: nuove sanzioni e procedimento per le agenzie di viaggio
La disciplina sanzionatoria del turismo viene rafforzata con una distinzione più netta tra organizzatori di viaggi e titolari di agenzie di viaggio e turismo.
La legge:
- conferma la sanzione per gli organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie che violino gli obblighi assicurativi;
- introduce una specifica fattispecie per il titolare di agenzia di viaggio e turismo che violi i requisiti per l’apertura dell’agenzia o gli obblighi assicurativi.
Per quest’ultima ipotesi è previsto un procedimento graduato:
- il comune, accertata la violazione anche su segnalazione della Giunta regionale, diffida il titolare ad adeguarsi;
- se il termine della diffida non viene rispettato, il comune dispone la sospensione dell’attività da sei a dodici mesi, secondo la gravità;
- se, decorso il periodo di sospensione, non vi è ancora adeguamento, il comune irroga la sanzione pecuniaria;
- la sospensione cessa anticipatamente, senza sanzioni amministrative, se il comune accerta il ripristino dei requisiti e delle coperture assicurative;
- in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di chiusura o sospensione, il comune procede all’esecuzione coattiva previa diffida;
- in caso di reiterazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata e il comune procede alla revoca dell’autorizzazione o all’inibizione dell’attività.
La modifica estende inoltre l’ambito delle fattispecie richiamate dal comma sanzionatorio generale, includendo anche la nuova lettera f bis).
Edilizia scolastica: contributi regionali e ambito oggettivo
La legge riscrive la disciplina regionale sui contributi per l’ampliamento, completamento e sistemazione degli edifici scolastici.
La Regione concede contributi per lavori relativi a edifici adibiti o da adibire a scuole:
- dell’infanzia;
- primarie;
- secondarie di primo grado.
Restano escluse le scuole paritarie che svolgono il servizio di istruzione con modalità commerciale e le istituzioni non paritarie.
Ai fini dell’applicazione della legge, la Giunta regionale individua con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell’istruzione paritaria con modalità non commerciale; il parere deve essere reso entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Viene anche aggiornato il titolo della legge del 1999, estendendo il riferimento alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Disposizioni finanziarie ed efficacia
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale dal punto di vista finanziario: deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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