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Legge

L.R. Veneto 30/2024

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne.

Normativa regionaleL.R. Veneto 30/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto istituisce presso il Consiglio regionale l’Osservatorio permanente contro la violenza di genere, ne disciplina composizione, compiti, relazioni e copertura finanziaria. Prevede inoltre un Piano regionale periodico per prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, con componenti in carica fino alla fine della legislatura salvo diversa deliberazione.

Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne

Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne

La legge della Regione del Veneto rafforza il quadro di contrasto alla violenza di genere, in coerenza con la legge regionale n. 5/2013, istituendo un Osservatorio permanente presso il Consiglio regionale e prevedendo strumenti di programmazione, monitoraggio e coordinamento delle politiche regionali.

Finalità generali e principi di fondo

La Regione riconosce la violenza contro le donne e la discriminazione di genere come fenomeni sociali e culturali da contrastare in ogni forma. L’intervento regionale mira a:

  • promuovere l’uguaglianza sostanziale e la democrazia paritaria;
  • favorire il pieno sviluppo della persona e l’autodeterminazione femminile;
  • prevenire e contrastare violenze morali, fisiche, psicologiche, sessuali, sociali ed economiche, nonché atti persecutori e molestie;
  • salvaguardare libertà, dignità e integrità delle donne;
  • contrastare stereotipi di genere e linguaggi o prassi discriminatori anche nella comunicazione istituzionale e pubblica.

Osservatorio regionale: istituzione, composizione e funzionamento

È istituito presso il Consiglio regionale del Veneto l’Osservatorio permanente contro la violenza di genere, con funzioni di osservazione, monitoraggio, analisi, diffusione delle conoscenze ed elaborazione di strategie preventive.

L’Osservatorio:

  • è costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
  • è composto da cinque soggetti con comprovata esperienza nel settore, designati dal Consiglio regionale;
  • è disciplinato nelle modalità di designazione, revoca e sostituzione da apposita delibera dell’Ufficio di Presidenza;
  • resta in carica fino alla scadenza della legislatura ed è rinnovabile;
  • opera in piena autonomia e adotta un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Ai componenti non spetta alcuna indennità o gettone di presenza; è previsto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, anche per missioni nel territorio regionale connesse alle attività istituzionali.

L’Osservatorio deve insediarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. L’Ufficio di Presidenza garantisce il personale regionale necessario per le funzioni amministrative e di segreteria.

Presidenza onoraria

Per rafforzarne il prestigio, l’Ufficio di Presidenza può proporre al Consiglio il conferimento del titolo di Presidente onorario a una persona che si sia distinta in Veneto per attività istituzionali, culturali e sociali nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione di una cultura di parità, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il Presidente onorario svolge funzioni rappresentative, consultive e di promozione istituzionale e collabora per coinvolgere altri soggetti ed enti.

Compiti dell’Osservatorio

L’Osservatorio svolge un ampio insieme di attività di analisi e proposta, tra cui:

  • rilevazione, analisi e monitoraggio dei dati sulla violenza contro le donne, anche con il supporto dell’Ufficio statistico regionale, nel rispetto della riservatezza;
  • studi e ricerche sulle politiche di contrasto alla violenza di genere e verifica dell’attuazione delle norme;
  • elaborazione di strategie preventive rivolte in particolare a giovani e ambiti formativi, scolastici, extrascolastici e sportivi;
  • proposte, anche legislative, per rendere più efficaci le politiche pubbliche;
  • promozione di informazione, conoscenza e seminari, anche mediante pubblicazione dei dati raccolti;
  • approfondimento delle politiche di empowerment femminile e di contrasto alle discriminazioni;
  • valutazioni sulle politiche di pari opportunità, conciliazione vita-lavoro e parità di accesso alla carriera nel lavoro pubblico;
  • monitoraggio della parità di accesso a cariche elettive e a organi di amministrazione e controllo di enti e società pubbliche;
  • monitoraggio della comunicazione istituzionale e pubblica, anche con il CO.RE.COM., per la corretta rappresentazione dell’immagine femminile;
  • monitoraggio dell’impatto delle politiche regionali sull’indipendenza e autonomia, anche economica, delle donne vittime di violenza.

L’Osservatorio può inoltre collaborare con CUG, Commissione regionale pari opportunità e altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. L’Ufficio di Presidenza può stipulare protocolli d’intesa con ministeri, ufficio scolastico regionale, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, prefetture, centri antiviolenza, associazioni, fondazioni, organizzazioni del settore e farmacie pubbliche e private.

Ogni anno l’Osservatorio predispone una relazione sulla propria attività, approvata dal Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta.

Piano regionale degli interventi

Sulla base dei dati e delle proposte dell’Osservatorio, la Giunta regionale adotta periodicamente, sentita la commissione consiliare competente, un Piano regionale attuativo degli interventi e delle misure per:

  • promuovere la cultura paritaria;
  • prevenire e contrastare discriminazioni di genere e violenza contro le donne.

Il Piano deve essere coerente con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, oltre che con la legge regionale n. 5/2013.

Attraverso il Piano la Giunta:

  • fissa gli obiettivi connessi ai fattori di rischio legati a discriminazioni, segregazione, stereotipi e violenza;
  • individua interventi e servizi regionali, anche sperimentali, per cultura della parità, empowerment femminile, occupazione e parità salariale, sostegno alle vittime e ai minori orfani o vittime di violenza assistita;
  • definisce forme di coordinamento e integrazione tra politiche sociali, sociosanitarie, culturali, formative, del lavoro, della casa e della sicurezza.

Costituzione di parte civile

Nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale per la comunità regionale, la Regione valuta l’opportunità di costituirsi parte civile. L’eventuale risarcimento è destinato a sostenere azioni di prevenzione della violenza contro le donne.

Aspetti finanziari

La legge prevede copertura finanziaria per gli esercizi 2025 e 2026:

  • euro 48.000 annui per le attività di pubblicazione e diffusione dei dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e);
  • euro 2.000 annui per l’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio.

Le risorse sono reperite mediante riduzione di pari importo del fondo previsto dalla legge regionale n. 32/2023, a valere sul bilancio di previsione 2024-2026.

Disposizioni finali e durata

I componenti dell’Osservatorio designati nei termini previsti restano in carica anche nella legislatura successiva al loro insediamento, salvo diversa deliberazione del Consiglio regionale della dodicesima legislatura.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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