Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 29/2024

Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.

Normativa regionaleL.R. Veneto 29/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove nei locali di ristorazione del Veneto la trasparenza sui prodotti ittici serviti, istituendo un Registro e un Logo per gli esercizi che forniscono ai consumatori informazioni scritte su provenienza e caratteristiche dei prodotti. Prevede regole attuative regionali entro 180 giorni, controlli, sanzioni da 1.000 a 2.000 euro e oneri finanziari per il 2025-2026.

Promozione dell’informazione al consumatore sui prodotti ittici serviti nella ristorazione veneta

Promozione dell’informazione sui prodotti ittici nella ristorazione veneta

La legge regionale del Veneto mira a favorire un consumo informato dei prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione, rafforzando trasparenza, tutela della salute del consumatore e coerenza con la normativa europea e statale su sicurezza alimentare, tracciabilità, etichettatura e pratiche commerciali sleali.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina si applica ai locali di ristorazione situati in Veneto, intesi come ristoranti e altre attività di somministrazione di alimenti al consumatore, compresi i locali operanti nell’ambito di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo. L’obiettivo è consentire scelte consapevoli sul consumo di prodotti ittici, valorizzando informazioni su provenienza, sostenibilità, igiene e sicurezza.

Definizioni rilevanti

La legge considera:

  • locale di ristorazione: gli esercizi di somministrazione sopra richiamati;
  • prodotto ittico: i prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo la normativa UE richiamata;
  • consumatore: il consumatore finale e, in senso più ampio, il consumatore tutelato dal Codice del consumo e dalla disciplina sulle pratiche commerciali sleali.

Registro e Logo

Per rendere riconoscibili gli esercizi che offrono informazioni ai consumatori, sono istituiti:

  • un Registro dei locali di ristorazione con informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti;
  • un Logo identificativo dei locali iscritti.

Il Logo è concesso in uso dalla struttura regionale competente in materia di commercio alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tramite procedura di evidenza pubblica.

Disciplina attuativa regionale

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve:

  • costituire il Registro presso la struttura regionale competente e definire modalità di iscrizione, istruttoria, cancellazione e pubblicazione sul sito istituzionale;
  • definire grafica e requisiti di utilizzo del Logo;
  • predisporre linee guida per l’adozione, da parte dei concessionari, di un regolamento sull’uso del Logo.

Obblighi informativi per l’iscrizione al Registro

Per essere iscritti al Registro e utilizzare il Logo, i locali devono fornire ai consumatori, in forma scritta e anche mediante infografiche o strumenti analoghi, informazioni individuate dalla Giunta regionale come funzionali a descrivere i prodotti ittici serviti. Restano ferme le informazioni già obbligatorie previste dalla normativa UE, statale e regionale; le ulteriori informazioni possono riguardare, tra l’altro:

  • indicazioni obbligatorie, certificazione ecologica e informazioni supplementari facoltative previste dalla disciplina UE sui prodotti della pesca e acquacoltura;
  • indicazioni obbligatorie e complementari previste dal regolamento UE n. 1169/2011;
  • informazioni minime richieste dalla normativa sui controlli della pesca;
  • prodotti ittici di qualità, prodotti a chilometro zero o filiera corta, biologici, con certificazioni di qualità o di sostenibilità, nonché prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

Coordinamento con la ristorazione tipica veneta

Se i prodotti ittici sono già riconosciuti come prodotti tipici della tradizione gastronomica veneta ai sensi della legge regionale n. 26/2022, le informazioni ai consumatori devono essere coordinate con quelle necessarie per l’uso del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.

Controlli, vigilanza e monitoraggio

I Comuni controllano il rispetto delle disposizioni sull’uso del Registro e del Logo, fermo restando quanto previsto per i controlli sanitari e sull’etichettatura. La Giunta può stipulare intese con i soggetti addetti ai controlli in materia alimentare e tutela dei consumatori. I concessionari sono sottoposti a controlli periodici regionali e devono presentare una relazione annuale di monitoraggio; la Giunta può ritirare il Logo in caso di gravi inadempienze. Se i locali violano gli obblighi informativi, il Logo viene ritirato e il locale cancellato dal Registro.

Sanzioni

L’uso del Logo da parte di soggetti non iscritti al Registro, o l’uso di un Logo non conforme al modello definito, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.000 euro. La sanzione è irrogata dai Comuni territorialmente competenti o da altri soggetti individuati tramite intese con gli organi di controllo.

Clausola valutativa

La Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente, con cadenza biennale, una relazione sulle iniziative attivate, sui soggetti coinvolti anche per provincia, e sulle criticità emerse con le relative soluzioni.

Norma finanziaria

Gli oneri per la costituzione del Registro sono quantificati in 10.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. La copertura è assicurata mediante risorse della Missione 14, Programma 02, Titolo 1, con corrispondente riduzione del fondo previsto dalla legge regionale n. 32/2023 nel bilancio 2024-2026.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.