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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26559/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 161, comma 4, c.p.p.) per presunta inesistenza della notifica del decreto di citazione in appello. Il ricorrente aveva eletto domicilio in Roma, via Catania 85; tuttavia la notifica sarebbe stata eseguita direttamente presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza che risultasse accertata l'inidoneità del domicilio eletto né un tentativo di notifica al domicilio stesso, con conseguente nullità della notifica ritenuta dal ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Dal controllo diretto degli atti è emerso che la notifica al difensore era avvenuta dopo un tentativo di notifica a mezzo posta presso il domicilio eletto, risultato infruttuoso per irreperibilità del destinatario; tale sequenza legittima la successiva notificazione a mani del difensore secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen. (comma 4)

    art. 161, comma 4, c.p.p.

    La norma disciplina le modalità di notifica in presenza di difensore e, come interpretata dalla Corte, la notifica al difensore è legittima se preceduta da un tentativo di notifica al domicilio eletto che sia risultato infruttuoso (es. per irreperibilità).

  • art. 337 cod. pen.

    Indica il reato per il quale il ricorrente era stato originariamente condannato; non è al centro del motivo di ricorso ma costituisce il fatto-reato oggetto del giudizio di merito.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro

    Richiamata quale principio che autorizza la Corte di legittimità a esaminare direttamente gli atti quando il ricorso deduce un vítium in procedendo, consentendo così di valutare la correttezza della notifica sul merito.

  • Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 (dep. 2022)

    Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D.

    Giurisprudenza richiamata che conferma la legittimità della notifica al difensore dopo un tentativo infruttuoso al domicilio eletto; utilizzata per legittimare la notifica contestata nel caso concreto.

Massime di principio

  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida se sussiste prova che in precedenza è stato tentato invio al domicilio eletto e questo è risultato infruttuoso (ad es. irreperibilità).
  • Quando si deduce un vizio di notificazione, la Corte di Cassazione può procedere ad esame diretto degli atti per verificare la sussistenza del vítium in procedendo; la documentazione dell'avvenuto tentativo al domicilio eletto è decisiva.
  • Il mero fatto che la notifica sia avvenuta presso il difensore non comporta automaticamente nullità: è necessario verificare l'ordine cronologico e l'esito dei tentativi di notifica al domicilio eletto.
  • Ricorsi fondati su vizi formali della notifica, se ritenuti infondati, possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa.
  • Per evitare contestazioni, chi elegge domicilio dovrebbe assicurare la reperibilità o documentare tempestivamente eventuali impedimenti, mentre chi notifica dovrebbe conservare prova dell'effettivo tentativo al domicilio eletto prima di procedere al difensore.

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