Risoluzione n. 29 del 21/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo PF30-PF36 per pagare con F24 le somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 DL 119/2018, e chiarisce le istruzioni di compilazione dei campi del modello, con riferimento a ufficio, regione/comune e anno di riferimento.
Istituzione dei codici tributo per il versamento F24 delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie
Istituzione dei codici tributo per la definizione agevolata delle controversie tributarie
La risoluzione disciplina le modalità di versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Vengono istituiti specifici codici tributo e fornite istruzioni operative per la corretta compilazione del modello di pagamento.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama anzitutto:
- l’articolo 6 del DL n. 119/2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi;
- l’articolo 7 del medesimo decreto, che estende la possibilità di avvalersi della definizione agevolata alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI al 31 dicembre 2017, alle condizioni indicate dal comma 2, lettera b), e dal comma 3;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, con cui sono stati approvati il modello di domanda e le modalità e i termini di versamento delle somme dovute.
Codici tributo istituiti
Per consentire il pagamento con F24 delle somme dovute, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo da esporre nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati:
- PF30: IVA e relativi interessi – definizione controversie tributarie ex art. 6 DL n. 119/2018;
- PF31: altri tributi erariali e relativi interessi – definizione controversie tributarie ex art. 6 DL n. 119/2018;
- PF32: sanzioni relative ai tributi erariali – definizione controversie tributarie ex art. 6 DL n. 119/2018;
- PF33: IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – definizione controversie tributarie ex art. 6 DL n. 119/2018;
- PF34: sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – definizione controversie tributarie ex art. 6 DL n. 119/2018;
- PF35: addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – definizione controversie tributarie ex art. 6 DL n. 119/2018;
- PF36: sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – definizione controversie tributarie ex art. 6 DL n. 119/2018.
Per tutti i codici tributo indicati, il campo “anno di riferimento” va compilato in formato AAAA.
Compilazione del modello F24
La risoluzione fornisce istruzioni puntuali sulla compilazione degli altri campi del modello F24:
- il campo “codice ufficio” deve riportare il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, oppure dell’Ufficio provinciale – Territorio, parte in giudizio;
- i relativi codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate” pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, deve essere valorizzato con il codice della Regione oppure con il codice catastale del Comune destinatario;
- tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni” sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- il campo “anno di riferimento” deve seguire le istruzioni del modello di domanda, cioè il periodo d’imposta o l’anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia.
Pagamento effettuato da soggetto diverso dal ricorrente
Se il versamento è eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, la risoluzione stabilisce che:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24, nel campo “codice fiscale” va indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio;
- nel campo “codice identificativo” va indicato il codice “71”, corrispondente al soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.
Ambito applicativo complessivo
Il provvedimento è quindi finalizzato a rendere operativo il pagamento, tramite F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie, distinguendo i diversi tributi e le relative sanzioni e interessi, nonché precisando i dati identificativi da indicare in presenza di versamenti eseguiti da soggetti diversi dal ricorrente originario.
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