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Decreto dirigenziale n. 271 del 11/07/2023

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva il dispositivo "VRS EVO 2" della società Velocar S.r.l. per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità e alle disposizioni del semaforo rosso, con specifiche distinte per due versioni del prodotto. L’atto definisce caratteristiche tecniche, limiti funzionali, condizioni di installazione ed esercizio, modalità di utilizzo delle funzioni di riconoscimento targhe e obblighi per produzione e commercializzazione. Restano escluse dall’approvazione alcune funzioni dichiarate dal produttore, consentite solo per finalità statistiche o di monitoraggio anonimo.

Approvazione del dispositivo "VRS EVO 2" per l’accertamento automatico di violazioni a velocità e semaforo rosso

Approvazione del dispositivo "VRS EVO 2"

Il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto approva il dispositivo "VRS EVO 2" della società Velocar S.r.l. per l’accertamento automatico di violazioni al Codice della strada. L’atto si fonda sull’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sull’art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sull’art. 201 del Codice della strada e sul D.M. 13 giugno 2017, n. 282, oltre alla norma UNI 10772:2016 richiamata per la funzione di riconoscimento targhe.

Ambito dell’approvazione

Sono approvate due versioni del prodotto:

  • codice VRS-EVO-T12-5RS4, per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e delle violazioni al semaforo indicante luce rossa;
  • codice VRS-EVO-T12-5, per l’accertamento delle sole violazioni al semaforo rosso.

Il dispositivo è descritto come idoneo a rilevare il transito dei veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire immagini e gestire le procedure di trattamento dei dati. È inoltre riconosciuto capace di oscurare le targhe dei veicoli non coinvolti nella violazione e, nelle riprese frontali, il parabrezza.

Funzione di riconoscimento targhe

Il decreto considera il sistema conforme alla norma UNI 10772:2016 per il riconoscimento automatico delle targhe. La funzione è approvata sia con ottica da 50 mm sia con ottica da 35 mm sulla telecamera di lettura targhe.

Le prove di laboratorio hanno consentito di attribuire al dispositivo, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, la classe A per:

  • targhe posteriori di autoveicoli in traffico canalizzato e non canalizzato;
  • targhe anteriori di autoveicoli in traffico canalizzato e non canalizzato;
  • targhe di motoveicoli e ciclomotori.

Sono state inoltre svolte prove estese che hanno dato esito positivo fino a 230 km/h, sempre in classe A, per targhe posteriori e anteriori di autoveicoli e per motoveicoli e ciclomotori.

Limiti geometrici e condizioni tecniche

Per la configurazione con ottica da 50 mm, il dispositivo può operare entro i seguenti limiti geometrici nel rilevamento di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:

  • distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 32,70 m;
  • altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 7,50 m;
  • disassamento laterale massimo: 8,70 m;
  • angolo massimo di deformazione prospettica: 15,5°;
  • larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,50 m;
  • profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.

Per la configurazione con ottica da 35 mm i limiti sono:

  • distanza massima effettiva: 33,30 m;
  • altezza massima da terra: 7,50 m;
  • disassamento laterale massimo: 10,60 m;
  • angolo massimo di deformazione prospettica: 18,6°;
  • larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 11,20 m;
  • profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.

Utilizzo per velocità e semaforo rosso

La versione VRS-EVO-T12-5RS4 include un radar per il calcolo della velocità di transito dei veicoli e può essere impiegata per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea. Entrambe le versioni possono essere utilizzate per il rilevamento delle violazioni al semaforo rosso.

Il decreto precisa che, con lanterne veicolari normali, il rilevamento può riguardare il superamento della striscia d’arresto e, con lanterne veicolari di corsia, anche il mancato rispetto della canalizzazione. In ogni caso, l’utilizzo deve avvenire nel rispetto dell’art. 201, commi 1-ter e 1-quater, del Codice della strada e delle condizioni tecniche fissate dagli articoli 3 e 4.

È inoltre espressamente stabilito che le funzioni di rilevamento della velocità e del semaforo rosso non possono essere attivate contemporaneamente.

Caratteristiche del dispositivo e funzioni escluse dall’approvazione

Il dispositivo è composto da:

  • telecamera in bianco e nero per il riconoscimento targhe, con ottiche alternative da 50 mm o 35 mm;
  • telecamera a colori di contesto;
  • coppia di illuminatori IR;
  • ricevitore GPS;
  • hard disk SSD;
  • scheda elettronica CPU di gestione;
  • nella sola versione VRS-EVO-T12-5-RS4, radar per il calcolo della velocità.

Sono invece escluse dal perimetro dell’approvazione, e utilizzabili solo per finalità statistiche o di monitoraggio in forma anonima, senza trattamento delle targhe e senza finalità sanzionatorie, le funzioni di:

  • rilievo di tutti i veicoli in transito con immagini e dati per scopi di polizia;
  • streaming video;
  • rilievo veicolo fermo;
  • gestione liste targhe;
  • lettura del pannello relativo al trasporto di merci pericolose (codici Kemler e ONU);
  • direzione di marcia, corsia di transito, classificazione categoria, marca, modello e colore dei veicoli.

Installazione, esercizio e verifiche

Le condizioni di installazione devono conformarsi al manuale del dispositivo e, se si usa la funzione di riconoscimento targhe, ai limiti geometrici delle prove approvate, per evitare alterazioni della configurazione omologata. L’installazione sulla sede stradale deve rispettare il Codice della strada, il regolamento di esecuzione e le norme di sicurezza sugli impianti elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il dispositivo, sia per la velocità sia per il semaforo rosso, può controllare al massimo tre corsie. Se la strada presenta più di tre corsie, occorre installare più dispositivi.

Per l’uso come rilevatore di velocità, il decreto impone verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, secondo il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017. Per l’accertamento delle violazioni semaforiche è inoltre richiesta la corretta esecuzione e manutenzione della segnaletica orizzontale nella zona di attestamento.

Il sistema può operare in modo completamente automatico, consente la contestazione differita e, se presente l’organo di polizia, anche la contestazione immediata.

Produzione e commercializzazione

I dispositivi prodotti e commercializzati dovranno essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 15 febbraio 2023 e alla documentazione tecnica allegata. Ogni esemplare dovrà riportare in modo indelebile gli estremi del decreto, il nome del produttore, il codice della versione e la lunghezza della distanza focale dell’ottica montata sulla telecamera di lettura targhe.

Non è consentito apportare modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto di approvazione. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, che si applica nei limiti e alle condizioni del decreto, per quanto non incompatibile con esso.

Punti principali

Approvazione del dispositivo e versioni autorizzate

È approvato, ai sensi dell’art. 45 del Codice della strada e delle norme tecniche richiamate, il dispositivo denominato "VRS EVO 2" in due versioni: codice VRS-EVO-T12-5RS4 per l’accertamento sia delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea sia delle violazioni al semaforo rosso, e codice VRS-EVO-T12-5 per l’accertamento delle sole violazioni al semaforo rosso. Il dispositivo può rilevare i transiti, classificare i veicoli, acquisire immagini e gestire il trattamento dei dati nei limiti fissati dal decreto.

Funzione di riconoscimento targhe e limiti tecnici

Il sistema è riconosciuto idoneo al riconoscimento delle targhe ai sensi della norma UNI 10772:2016, con accuratezza di classe A per targhe posteriori e anteriori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, in traffico canalizzato e non canalizzato, a 50 e 70 km/h. Sono previste prove estese fino a 230 km/h, sempre in classe A, e specifici limiti geometrici di installazione per le ottiche da 50 mm e 35 mm.

Condizioni di utilizzo per velocità e semaforo rosso

Per la versione con radar, il dispositivo può accertare infrazioni ai limiti di velocità; per entrambe le versioni può accertare le violazioni al semaforo rosso. In caso di lanterne veicolari normali o di corsia, l’uso è consentito entro i limiti indicati dal decreto e in coerenza con l’art. 201, commi 1-ter e 1-quater, del Codice della strada. Le due funzioni, velocità e semaforo rosso, non possono essere utilizzate contemporaneamente.

Installazione, esercizio e verifiche periodiche

L’installazione deve rispettare il manuale del dispositivo, il Codice della strada e il relativo regolamento, nonché le norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico. Il dispositivo può monitorare al massimo tre corsie per ciascuna funzione; oltre tale limite occorre installare più apparati. Per l’uso come rilevatore di velocità sono obbligatorie verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali ai sensi del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

Produzione, commercializzazione e divieti di modifica

I dispositivi immessi sul mercato devono corrispondere al prototipo depositato il 15 febbraio 2023 e alla documentazione tecnica presentata. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto, il nome del produttore, il codice versione e la focale dell’ottica montata. Non sono ammesse modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto; il manuale deve accompagnare la commercializzazione nei limiti di compatibilità con l’atto approvativo.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneautotrasportotecnologie per il controllo del trafficosanzioni amministrative

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