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Sentenza

Sentenza n. 3836/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda stralcio) n. 14167/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio diniego formatosi sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria per opere descritte nell'istanza come installazione di elementi in acciaio e copertura in pannelli di lamiera preverniciata e coibentata, destinata a proteggere materiale in legno lamellare depositato su mensole. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo il manufatto non conforme alla disciplina urbanistica, in particolare all'art. 54.5 bis, par. 1, delle NTA del PRG di Fiumicino, che subordina la realizzazione di nuovi edifici non residenziali alla previa redazione di un piano attuativo. In appello la società ha dedotto: la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione e il difetto di istruttoria; la violazione del giusto procedimento e della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego; la violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'opera fosse una scaffalatura autoportante e smontabile, priva di pareti laterali, non produttiva di volume o superficie lorda pavimento e non assimilabile a un edificio. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di area già urbanizzata, non sarebbe stato necessario il piano attuativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti per la prima volta in appello e comunque infondati. Il giudice ha ritenuto che, in presenza di un silenzio diniego sull'istanza di accertamento di conformità, non siano configurabili vizi formali o procedimentali riferiti alla motivazione, alla sua eventuale integrazione postuma o all'omesso preavviso di diniego, poiché gli effetti del silenzio discendono direttamente dalla legge e non necessitano di motivazione. Inoltre, la società era già stata informata del contrasto urbanistico dell'opera mediante precedenti atti amministrativi, tra cui l'ordine di non esecuzione dei lavori, il verbale della polizia municipale e l'ordinanza di demolizione. Il terzo motivo è stato respinto perché il manufatto è stato qualificato non come semplice scaffalatura, ma come tettoia di circa 27 per 26 metri e alta circa 6,30 metri, con copertura in pannelli coibentati sorretta da elementi in acciaio e legno. Per dimensioni, caratteristiche e destinazione stabile alla protezione dei materiali dell'attività commerciale, l'opera costituisce nuova costruzione, produttiva di nuovo volume e superficie utile e soggetta a permesso di costruire, anche se non stabilmente infissa al suolo. Essendo una nuova costruzione non residenziale nella sottozona B2c, essa contrasta con le NTA del PRG, che richiedono previamente un piano attuativo, nella specie non adottato. La circostanza che l'area fosse già urbanizzata potrebbe rilevare, al più, nell'ambito della valutazione di una domanda di permesso ordinario ex art. 20 d.P.R. 380/2001, ma non supera, nel procedimento di sanatoria ex art. 36, la difformità urbanistica ostativa e la mancanza della doppia conformità. La società è stata condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire in sanatoria richiede la doppia conformità; la difformità urbanistica rilevata è radicalmente ostativa al rilascio del titolo.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    La questione della sufficienza dell'urbanizzazione dell'area può rilevare nell'ambito del permesso di costruire ordinario, ma non consente di superare la mancanza della doppia conformità richiesta per la sanatoria.

  • art. 54.5 bis, par. 1 e 5, NTA del PRG di Fiumicino

    Nella sottozona B2c la realizzazione di edifici non residenziali è subordinata alla previa redazione di un piano attuativo; la mancata adozione dello strumento attuativo impedisce la sanatoria della nuova costruzione.

  • art. 9, punto 2.B.3, PRG di Fiumicino

    La disposizione è stata richiamata dall'appellante per sostenere che l'opera, priva di pareti o tamponature laterali, non producesse volume o superficie lorda pavimento; il giudice ha tuttavia qualificato il manufatto come nuova costruzione sulla base delle sue caratteristiche concrete.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Avverso il silenzio diniego formatosi su un'istanza di accertamento di conformità non sono configurabili vizi formali o procedimentali propri di un provvedimento espresso, quali il difetto di motivazione, l'integrazione postuma della motivazione o l'omessa comunicazione del preavviso di diniego, poiché gli effetti del silenzio derivano direttamente dalla legge.
  • Una struttura destinata stabilmente e permanentemente al soddisfacimento di esigenze connesse a un'attività commerciale può costituire nuova costruzione soggetta a permesso di costruire anche se autoportante, smontabile o non stabilmente infissa al suolo.
  • La qualificazione edilizia di una struttura deve essere operata sulla base delle sue caratteristiche concrete, dimensioni, consistenza e funzione, sicché una tettoia di rilevanti dimensioni con copertura destinata alla protezione stabile di materiali non è assimilabile a una mera scaffalatura o a una pertinenza urbanistica.
  • In sede di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, la mancanza della conformità urbanistica richiesta dalla disciplina vigente e da quella dell'epoca di realizzazione impedisce il rilascio della sanatoria; la sola circostanza che l'area sia già urbanizzata non supera il difetto della doppia conformità.
  • La previsione dello strumento attuativo quale condizione per la realizzazione di nuove costruzioni non residenziali costituisce una difformità urbanistica ostativa al rilascio del permesso di costruire in sanatoria quando lo strumento attuativo non sia stato adottato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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