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Legge

L.R. Calabria 24/2010

Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli

Normativa regionaleL.R. Calabria 24/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria n. 24/2010 disciplinava la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria di consiglieri, assessori esterni, sottosegretari e altri soggetti nominati o finanziati dalla Regione, con obblighi di deposito, aggiornamento annuale, pubblicazione sul BURC e sanzioni per l’inadempimento. È stata abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9, art. 60, co. 1, lett. d).

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche regionali e di altri soggetti nominati dal Consiglio o dalla Giunta regionale

Pubblicità della situazione patrimoniale di cariche regionali e soggetti nominati dalla Regione Calabria

La legge regionale Calabria n. 24 del 2010 disciplinava, in attuazione della legge statale n. 441 del 1982, la trasparenza patrimoniale e tributaria di diversi titolari di cariche pubbliche regionali e di soggetti nominati o finanziati dagli organi regionali. Il testo consolidato risulta oggi abrogato dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9, art. 60, comma 1, lettera d).

Ambito di applicazione

La disciplina riguardava:

  • consiglieri regionali;
  • assessori esterni;
  • sottosegretari regionali;
  • presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione spettasse al Consiglio regionale;
  • presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società nelle quali il Consiglio regionale partecipasse per oltre il 20%;
  • presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati finanziati dal Consiglio regionale per oltre il 50% delle spese di gestione, purché tali spese superassero € 258.228,45 annui.

Le stesse regole si applicavano anche quando, per le ipotesi sopra indicate, il potere di nomina o intervento spettava alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale. In seguito, le disposizioni furono estese anche ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dal Consiglio regionale.

Adempimenti iniziali e contenuto delle dichiarazioni

Entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina, i soggetti obbligati dovevano depositare:

  • una dichiarazione sui diritti reali su immobili e beni mobili registrati, sulle partecipazioni societarie, sugli incarichi di amministratore o sindaco e sugli investimenti finanziari;
  • copia dell’ultima dichiarazione dei redditi IRPEF.

La dichiarazione patrimoniale doveva essere resa con formula di attestazione di veridicità. Gli adempimenti potevano comprendere anche la posizione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se consenzienti.

Aggiornamento annuale e cessazione dalla carica

Ogni anno, entro un mese dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, era obbligatorio depositare:

  • un’attestazione sulle variazioni della situazione patrimoniale rispetto all’anno precedente;
  • copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

Alla cessazione dalla carica, entro tre mesi, i soggetti interessati dovevano depositare una dichiarazione sulle variazioni patrimoniali intervenute dopo l’ultima attestazione e copia della dichiarazione IRPEF presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del relativo termine. In caso di conferma nella medesima carica alla scadenza, questi obblighi non si applicavano.

Sedi del deposito e regime per i soggetti nominati dalla Giunta

Gli adempimenti andavano presentati all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Per i soggetti rientranti nelle fattispecie attribuite alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta, il deposito avveniva presso la Presidenza della Giunta della Regione Calabria.

Modulistica e forme delle dichiarazioni

La legge prevedeva modelli allegati per le dichiarazioni patrimoniali, con moduli distinti per:

  • dichiarante;
  • coniuge non separato e consenziente;
  • figli conviventi e consenzienti;
  • variazioni patrimoniali del dichiarante o dei familiari conviventi.

Pubblicità delle dichiarazioni

Per garantire il diritto di accesso dei cittadini, le dichiarazioni previste dalla legge venivano pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Inoltre, Consiglio regionale e Giunta pubblicavano sui rispettivi siti web il numero e la data del BURC contenente tali dichiarazioni.

Inadempienze e sanzioni

In caso di mancato adempimento agli obblighi di deposito:

  • il Presidente del Consiglio regionale diffidava l’interessato a provvedere entro 15 giorni;
  • per i soggetti di competenza della Giunta, la diffida era emessa dal Presidente della Giunta regionale.

Se la diffida restava inosservata:

  • per consiglieri, assessori e sottosegretari, il Presidente del Consiglio informava l’Assemblea;
  • per gli altri soggetti, la notizia dell’inadempienza veniva pubblicata nel Bollettino Ufficiale;
  • per i soggetti di competenza della Giunta, la pubblicazione nel BURC era disposta dal Presidente della Giunta.

Era inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10 per ogni giorno di ritardo dopo la scadenza del termine di diffida, fino a un massimo di € 200, con trattenuta diretta sulle indennità da parte delle strutture competenti di Giunta e Consiglio.

Rinvia e disciplina transitoria

Per quanto non previsto, la legge rinviava alla legislazione statale vigente in materia. In sede di prima applicazione, i soggetti indicati nelle lettere b), c), d), e) ed f) dell’articolo 1 dovevano depositare le dichiarazioni patrimoniali entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Decorrenza ed efficacia attuale

La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, il provvedimento è oggi abrogato e non ha più applicazione pratica.

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