L.R. Calabria 26/2010
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 «Provvedimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce l’esenzione dal bollo auto per le ONLUS iscritte all’albo regionale, su istanza e con decreto del dirigente tributario, per un solo veicolo destinato esclusivamente all’attività di servizio e con limiti di cilindrata, salvo i mezzi adibiti solo a trasporto sanitario. La copertura degli oneri è valutata nel bilancio 2011.
Esenzione dalla tassa automobilistica per le ONLUS iscritte all’albo regionale
Esenzione dalla tassa automobilistica per le ONLUS
La legge regionale 29 ottobre 2010, n. 26, per la Regione Calabria, integra la disciplina tributaria regionale introducendo un’esenzione dalla tassa automobilistica a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La misura è costruita come beneficio su domanda, subordinato a specifici requisiti soggettivi e oggettivi.
Soggetti beneficiari e presupposto soggettivo
Possono accedere all’esenzione le organizzazioni non lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte all’albo regionale previsto dall’art. 26 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23. L’iscrizione all’albo costituisce il presupposto essenziale per l’ammissione al beneficio.
Veicoli agevolabili e limiti oggettivi
L’esenzione è riconoscibile solo per un singolo veicolo e soltanto se questo è utilizzato esclusivamente per l’attività propria di servizio dell’ente. In via ordinaria, il veicolo deve rispettare limiti dimensionali di cilindrata:
- non superiore a 1.200 cm³ se alimentato a benzina o gasolio;
- non superiore a 1.400 cm³ se alimentato, anche non esclusivamente, tramite combustibile gassoso;
- non superiore a 1.400 cm³ se dotato, anche non esclusivamente, di motore elettrico.
Deroga per i mezzi sanitari
In deroga ai limiti ordinari, il beneficio è riconosciuto indipendentemente dal numero e dalla cilindrata dei veicoli quando dalla carta di circolazione risulti che il mezzo è adibito esclusivamente a trasporto di natura sanitaria. Per tali veicoli non opera quindi il tetto numerico né quello di cilindrata.
Procedura per ottenere l’esenzione
L’esenzione non opera automaticamente, ma è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale, previo deposito di apposita istanza di ammissione. L’istanza deve essere presentata alla struttura tributaria regionale ed essere corredata da:
- carta di circolazione del veicolo;
- certificato di proprietà;
- attestazione di iscrizione all’albo regionale delle ONLUS. Le modalità di presentazione sono demandate a un decreto del dirigente generale del Dipartimento competente sulla struttura tributaria.
Aspetti finanziari
La legge quantifica gli oneri derivanti dalle minori entrate in 26.000 euro e dispone che la relativa copertura sia considerata in sede di predisposizione e approvazione del bilancio 2011.
Valutazione sull’attualità della norma
La disciplina appare ancora formalmente riferibile alla tassa automobilistica regionale, ma non contiene termini di scadenza o una limitazione temporale espressa. Non emergono, dal solo testo fornito, elementi sufficienti per qualificarla come abrogata; pertanto non viene trattata come obsoleta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 29 ott 2010L.R. Calabria 25/2010
- Legge · 9 nov 2010L.R. Calabria 27/2010
- Legge · 22 nov 2010L.R. Calabria 32/2010
- Legge · 22 nov 2010L.R. Calabria 31/2010
- Legge · 22 nov 2010L.R. Calabria 30/2010
- Legge · 22 nov 2010L.R. Calabria 29/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →