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Legge

L.R. Calabria 26/2010

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 «Provvedimenti

Normativa regionaleL.R. Calabria 26/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce l’esenzione dal bollo auto per le ONLUS iscritte all’albo regionale, su istanza e con decreto del dirigente tributario, per un solo veicolo destinato esclusivamente all’attività di servizio e con limiti di cilindrata, salvo i mezzi adibiti solo a trasporto sanitario. La copertura degli oneri è valutata nel bilancio 2011.

Esenzione dalla tassa automobilistica per le ONLUS iscritte all’albo regionale

Esenzione dalla tassa automobilistica per le ONLUS

La legge regionale 29 ottobre 2010, n. 26, per la Regione Calabria, integra la disciplina tributaria regionale introducendo un’esenzione dalla tassa automobilistica a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La misura è costruita come beneficio su domanda, subordinato a specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

Soggetti beneficiari e presupposto soggettivo

Possono accedere all’esenzione le organizzazioni non lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte all’albo regionale previsto dall’art. 26 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23. L’iscrizione all’albo costituisce il presupposto essenziale per l’ammissione al beneficio.

Veicoli agevolabili e limiti oggettivi

L’esenzione è riconoscibile solo per un singolo veicolo e soltanto se questo è utilizzato esclusivamente per l’attività propria di servizio dell’ente. In via ordinaria, il veicolo deve rispettare limiti dimensionali di cilindrata:

  • non superiore a 1.200 cm³ se alimentato a benzina o gasolio;
  • non superiore a 1.400 cm³ se alimentato, anche non esclusivamente, tramite combustibile gassoso;
  • non superiore a 1.400 cm³ se dotato, anche non esclusivamente, di motore elettrico.

Deroga per i mezzi sanitari

In deroga ai limiti ordinari, il beneficio è riconosciuto indipendentemente dal numero e dalla cilindrata dei veicoli quando dalla carta di circolazione risulti che il mezzo è adibito esclusivamente a trasporto di natura sanitaria. Per tali veicoli non opera quindi il tetto numerico né quello di cilindrata.

Procedura per ottenere l’esenzione

L’esenzione non opera automaticamente, ma è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale, previo deposito di apposita istanza di ammissione. L’istanza deve essere presentata alla struttura tributaria regionale ed essere corredata da:

  • carta di circolazione del veicolo;
  • certificato di proprietà;
  • attestazione di iscrizione all’albo regionale delle ONLUS. Le modalità di presentazione sono demandate a un decreto del dirigente generale del Dipartimento competente sulla struttura tributaria.

Aspetti finanziari

La legge quantifica gli oneri derivanti dalle minori entrate in 26.000 euro e dispone che la relativa copertura sia considerata in sede di predisposizione e approvazione del bilancio 2011.

Valutazione sull’attualità della norma

La disciplina appare ancora formalmente riferibile alla tassa automobilistica regionale, ma non contiene termini di scadenza o una limitazione temporale espressa. Non emergono, dal solo testo fornito, elementi sufficienti per qualificarla come abrogata; pertanto non viene trattata come obsoleta.

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