Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 22/2010

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Calabria detta misure di contenimento e riordino della spesa regionale e degli enti sub-regionali: piani di pagamenti, tagli a spese di funzionamento, locazioni, consulenze, missioni, formazione, organi collegiali e società/enti partecipati, oltre a norme su patrimonio immobiliare e sanità. Molte misure decorrono dal 2011 o sono legate al bilancio 2010-2013; contiene anche abrogazioni di numerose leggi regionali obsolete.

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica regionale calabrese

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale

La legge disciplina, per la Regione Calabria, una manovra ampia di contenimento della spesa pubblica regionale e di riorganizzazione di alcuni assetti ordinamentali connessi. Le misure incidono soprattutto sul bilancio regionale, sugli enti sub-regionali e su specifiche strutture regionali, con effetti in larga parte riferiti agli esercizi 2010-2013 e, per molte disposizioni, dal 2011 in avanti.

Patto di stabilità, piano dei pagamenti e blocco della spesa

La Regione deve gestire il bilancio 2010 in modo da rispettare il patto di stabilità interno, sia in termini di competenza sia di cassa. I dipartimenti regionali, d’intesa con il Dipartimento bilancio, devono monitorare impegni e pagamenti sulla base di un piano dei pagamenti, attestando la compatibilità degli atti di spesa con le regole di finanza pubblica.

Il piano, poi evoluto nel “Piano delle attività e dei pagamenti”, deve essere adottato dalla Giunta su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio, può essere rimodulato nel corso dell’esercizio e deve prevedere vincoli agli stanziamenti sia di competenza sia di cassa. Entro il 30 gennaio di ogni anno i dipartimenti devono trasmettere l’elenco delle obbligazioni da assumere e dei pagamenti da effettuare. La struttura competente del bilancio può bloccare disponibilità finanziarie e impedire l’emissione di impegni e/o pagamenti.

Contenimento delle spese di funzionamento della Regione

Per il triennio 2011-2013 la Giunta deve adottare un piano di contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, con un risparmio netto del 20% rispetto alla spesa 2009. Il piano riguarda, tra l’altro, autovetture, manutenzione e gestione dei locali, vigilanza, utenze, mobili e attrezzature, stampati e cancelleria, libri e pubblicazioni, pubblicazioni istituzionali, spese postali e telegrafiche.

Locazioni passive e patrimonio immobiliare regionale

La Giunta deve definire un piano di razionalizzazione degli spazi e di riduzione delle locazioni passive di almeno il 10% rispetto alla spesa 2009. È vietato stipulare o rinnovare contratti di locazione passiva senza previa verifica della indisponibilità di beni demaniali o patrimoniali regionali.

Sul patrimonio immobiliare, sono alienabili i beni del patrimonio disponibile, quelli indisponibili cessati dal servizio pubblico e quelli demaniali sdemanializzati. La Giunta approva annualmente il Piano delle valorizzazioni e alienazioni, che individua i beni da cedere, le loro caratteristiche, il valore di stima, la procedura, il criterio di aggiudicazione e la destinazione del ricavato.

Organi collegiali, consulenze, missioni e formazione

Per gli organi collegiali e gli incarichi non onorifici, i compensi, gettoni, indennità e altre utilità sono ridotti del 30%. Gli atti di impegno e liquidazione devono attestare il rispetto della riduzione; la violazione comporta responsabilità erariale e incide negativamente sulla valutazione dei dirigenti.

Le consulenze esterne della Regione, dal 2011, devono scendere sotto il 50% della spesa 2009. Gli affidamenti devono attestare l’utilità concreta del ricorso all’esterno, la spesa prevista per l’esercizio e i due successivi e la relativa copertura. Sono previste eccezioni per obblighi normativi, programmi operativi comunitari e specifiche deroghe di legge.

Le spese per missioni del personale regionale, salvo casi internazionali o comunitari e la partecipazione ai tavoli della Conferenza Stato-Regioni, non possono superare il 50% della spesa 2009. Per il personale delle strutture speciali di cui alla normativa regionale richiamata spetta un rimborso spese entro i limiti stabiliti dalla Giunta. Le spese per formazione, dal 2011, non possono superare il 50% di quelle del 2009, salvo formazione finanziata da fondi comunitari.

Ente Regione: obiettivi di riorganizzazione del personale e degli incarichi

La Giunta deve assumere iniziative per ridurre l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, razionalizzare la struttura burocratico-amministrativa anche mediante accorpamenti di uffici, ridurre la quota di posizioni dirigenziali e contenere la crescita della contrattazione integrativa. È inoltre prevista la predisposizione di un disegno di legge sull’esodo volontario dei dipendenti di Giunta e Consiglio entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Razionalizzazione delle leggi regionali di spesa

La Regione avvia una verifica delle leggi regionali di spesa iscritte a legislazione vigente nel 2010, con l’obiettivo di individuare norme obsolete, abrogabili con benefici finanziari, o invece da mantenere per evitare lesioni di diritti acquisiti. La verifica, da completare entro il 30 settembre 2010, può coinvolgere anche i beneficiari delle leggi di spesa. In base all’esito, sono previste riduzioni complessive degli stanziamenti: 15 milioni di euro nel 2011 e ulteriori 30 milioni nel biennio 2012-2013; in casi particolari è possibile anche una riduzione lineare del 10% degli stanziamenti interessati.

Disposizioni sugli enti sub-regionali e partecipati

Gli enti sub-regionali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione devono ridurre la spesa di personale almeno del 10% rispetto al 2010 e razionalizzare le strutture. I compensi degli organi di indirizzo, direzione e controllo finanziati dal bilancio regionale sono ridotti del 20% rispetto al 31 dicembre 2009; la partecipazione agli organi collegiali non rientranti in tale fattispecie è tendenzialmente onorifica, con eventuali gettoni limitati. Sono ridotte anche le spese di rappresentanza e le possibilità di ricorrere a personale a termine o a collaborazione, con limiti percentuali rapportati al 2009. È vietato effettuare spese di sponsorizzazione.

Sono previsti inoltre vincoli specifici sugli incarichi esterni, con riduzioni per il 2011 e divieti per gli enti che non abbiano rispettato gli adempimenti organizzativi richiesti dalla normativa regionale. La Giunta deve adottare misure di controllo dell’andamento della spesa e il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta revoche e responsabilità.

Collegi dei revisori degli enti sub-regionali

I compensi dei componenti dei collegi dei revisori degli enti sub-regionali, escluse le aziende sanitarie e ospedaliere, sono parametrati alle entrate accertate e soggetti a minimi e massimi predeterminati; il presidente percepisce una maggiorazione del 10%. I compensi sono omnicomprensivi, inclusi i rimborsi spese, e sono abrogate le disposizioni incompatibili che prevedono compensi diversi.

ARPACAL: riassetto degli organi

La legge interviene più volte sull’assetto dell’ARPACAL, ridisegnandone organi, funzioni e regime transitorio. Il testo consolidato recepisce però anche successivi interventi abrogativi che hanno eliminato parti della riforma; nel complesso, la disciplina storica evidenzia un assetto transitorio degli organi e la soppressione/riorganizzazione di componenti e funzioni, con commissariamento fino alla nomina dei nuovi organi previsti.

Disposizioni settoriali e ordinamentali

Sono inserite modifiche su anagrafe zootecnica, cultura, sanità, incarichi di durata limitata, uffici di supporto del Consiglio regionale e strutture speciali. In sanità, le strutture socio-sanitarie interessate da riconversione devono presentare un piano di completamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

Abrogazioni e clausola finale

La legge abroga numerose leggi regionali elencate in allegato A, in gran parte datate e riferite a interventi straordinari ormai esauriti. Le norme abrogate restano tuttavia applicabili ai rapporti sorti nel periodo di vigenza e all’esecuzione degli impegni di spesa assunti. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.