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Sentenza

Sentenza n. 1363/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vicenza, sezione lavoro, che aveva ordinato la costituzione della carta elettronica del docente con accredito complessivo di 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Vicenza, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire, in favore del docente, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, secondo le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con accredito complessivo di 1.500 euro, oltre al pagamento delle spese di lite. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'ordine di piena esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha inoltre rilevato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto, il ricorso è stato accolto: l'Amministrazione è stata ordinata a costituire la carta elettronica del docente e ad accreditarvi 1.500 euro, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere su istanza del ricorrente. La penalità di mora è stata negata allo stato, poiché la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente a fronteggiare l'eventuale inadempimento, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la nomina del commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora; nel caso concreto il Tribunale ha disposto la nomina del commissario, ma ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per la penalità.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'ottemperanza anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso prima della proposizione dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui costituzione e il cui accredito sono stati imposti in esecuzione del giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente, che devono essere rispettate nell'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione a un giudicato che le impone un'attività vincolata e puntualmente individuata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine ultimativo, specificando le modalità necessarie per assicurare la conformità dell'azione amministrativa al comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventualità di ulteriore inottemperanza allo scadere del termine assegnato all'amministrazione, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva, anche mediante subdelega nei limiti indicati dal giudice.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate le circostanze concrete, la nomina del commissario ad acta sia ritenuta allo stato sufficiente a garantire l'esecuzione, salva la successiva applicazione in caso di persistente mancata collaborazione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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