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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06169/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di una società poi fallita, per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. Secondo l’Ufficio, la società avrebbe partecipato al meccanismo fraudolento quale interponente, acquistando merci tramite fornitori fittizi o privi di effettiva struttura, in modo da far apparire come intracomunitarie operazioni in realtà riconducibili a un diverso soggetto. La CTR ha confermato l’accertamento, ritenendo provata l’esistenza della frode e la partecipazione della contribuente, nonché l’assenza di una diligenza adeguata nella verifica dei fornitori. In cassazione la società ha proposto sei motivi: violazione delle regole sull’onere della prova e della disciplina IVA in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; omessa pronuncia su deduzioni difensive relative alla presunta qualità di vittima e non di artefice della frode; omesso esame di fatti decisivi; nullità della sentenza per motivazione apparente; ulteriore omessa pronuncia sul tema dell’intermediazione del soggetto che gestiva i rapporti commerciali; e, infine, omesso esame di un fatto decisivo circa la pretesa buona fede nell’acquisto da fornitori fittizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, anche solo colposamente evitabile, del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo, osservando che le censure di omessa pronuncia in realtà riguardavano circostanze fattuali già implicitamente considerate dalla decisione e che i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano preclusi dal regime della doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Ha inoltre respinto il quarto motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata individuava chiaramente il thema decidendum e il percorso logico-giuridico seguito. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere probatorio è ripartito tra Amministrazione e contribuente: l’Ufficio deve provare la frode e la consapevolezza, anche presuntiva, del cessionario; il contribuente deve provare la diligenza massima adottata per non esservi coinvolto.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Richiamata come fonte europea in materia di IVA per il principio che disciplina detrazione e frodi nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 19, d.P.R. 600/1973

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’onere probatorio e sulla detraibilità dell’imposta, senza che la Corte ravvisi una violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l’omessa pronuncia perché le doglianze riguardavano circostanze di fatto e non autonome domande o eccezioni.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto tale vizio è escluso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge relativi all’onere della prova e alla disciplina IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base delle censure per nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato in relazione alla preclusione del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.

  • L. n. 206/2021

    Richiamata per l’abrogazione dell’art. 348-ter c.p.c. e l’adeguamento del sistema delle impugnazioni, ma senza incidere sul caso concreto.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato per l’attuazione della riforma del processo civile e per il collegamento con la disciplina della doppia conforme.

  • Cass. n. 9851/2018

    Richiamata come precedente conforme sul riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • Cass. n. 27555/2018

    Richiamata come precedente conforme sul medesimo principio probatorio.

  • Cass., Sez. Un., n. 22232/2016

    Richiamata per la nozione di motivazione apparente come causa di nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA; tale prova può essere fornita anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
  • Quando l’Ufficio assolve il proprio onere probatorio in tema di frode IVA, il contribuente deve offrire prova contraria della massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non bastano, di regola, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti né la mancata percezione di un vantaggio economico diretto.
  • Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice di merito non affronta singole circostanze fattuali o argomentazioni difensive, purché abbia deciso sulla domanda o sull’eccezione nella sua portata sostanziale.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; se il thema decidendum e le ragioni della decisione sono chiaramente individuabili, la censura è infondata.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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