L.R. TAA 5/2014
Modifiche alla l.r. 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle ll.rr. 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla l.r. 23 novembre 1979, n.5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica (B.U. 16 luglio 2014, n. 28 - Numero straord. n. 1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riduce e riallinea requisiti ed importi di assegni vitalizi e indennità di funzione, sopprime per i consiglieri eletti dalla XV legislatura il trattamento economico a carattere previdenziale e disciplina il versamento alla previdenza complementare. Prevede abrogazioni incompatibili, coperture finanziarie per il 2014-2016 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche al regime di indennità, vitalizi e previdenza dei consiglieri regionali e della Giunta del Trentino-Alto Adige per il contenimento della spesa
Modifiche a indennità, vitalizi e previdenza dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta del Trentino-Alto Adige
La legge interviene sul sistema economico-previdenziale degli organi politici regionali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con finalità di contenimento della spesa pubblica. La disciplina incide sui vitalizi maturati fino alla XIV legislatura, sul trattamento previdenziale dei consiglieri eletti dalla XV legislatura e sulle indennità di funzione di Ufficio di Presidenza e Giunta regionale.
Assegni vitalizi: requisiti di età e riduzione dell’importo
Per la maturazione del diritto all’assegno vitalizio o comunque denominato viene previsto l’allineamento ai requisiti anagrafici del sistema contributivo INPS richiamati dalla legge n. 335/1995 per i contributivi puri con pensione anticipata nella gestione separata. L’età necessaria si riduce di un anno per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, fino a un massimo di cinque anni di riduzione e comunque non sotto i 60 anni.
Soppressione del trattamento previdenziale per i consiglieri eletti dalla XV legislatura
L’istituto del trattamento economico a carattere previdenziale previsto dalla legge regionale n. 6/2012 per i consiglieri eletti nella XV e nelle legislature successive è soppresso. È inoltre soppresso, dalla decorrenza del trattamento per i consiglieri eletti nella XVII e successive legislature, il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare previsto dalla stessa disciplina.
Contribuzione previdenziale e previdenza complementare
La contribuzione previdenziale obbligatoria dei consiglieri, pari all’8,80% della base imponibile contributiva costituita dalla sola indennità consiliare, viene destinata alla rispettiva previdenza complementare, se indicata dal consigliere, insieme alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata fino al massimo del 24,20%.
La contribuzione del Consiglio si riduce fino al minimo del 12% in relazione alla contribuzione figurativa o autonoma già assicurata dall’ente o cassa di appartenenza del consigliere. Per i consiglieri non dipendenti è richiesto che l’incarico sia svolto in condizioni di esclusività analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti. Per i titolari di pensione diretta la contribuzione a carico del Consiglio viene meno. Non è prevista la restituzione delle contribuzioni obbligatorie, salvo il caso di morte prima dell’adesione alla previdenza complementare.
Riduzione delle indennità di funzione di Ufficio di Presidenza e Giunta
Le percentuali dell’indennità di funzione sono ridotte come segue: Presidente del Consiglio dal 45% al 31%, Vicepresidenti dal 22,50% al 18%, Segretari questori dall’11,25% al 9%. Per la Giunta regionale, la percentuale del Presidente passa dal 45% al 31%, quella degli Assessori effettivi dal 27% al 20% e quella degli Assessori supplenti dal 18% al 10%.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate le disposizioni della legge regionale n. 2/1995 incompatibili con la nuova disciplina. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e il suo Presidente sono delegati ad adottare i provvedimenti applicativi e a emanare il testo unificato coordinato della normativa vigente.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Per il 2014 sono stimati minori oneri per euro 1.940.000,00 e per il 2015-2016 per euro 2.200.000,00, che costituiscono economie di spesa. La copertura degli oneri derivanti dalla disciplina previdenziale è stimata in euro 1.400.000,00 annui mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa 2014-2016. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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