L.R. TAA 4/2014
Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti (B.U. 16 luglio 2014, n. 28 - Numero straordinario 1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Trentino-Alto Adige n. 4/2014 interpreta in modo autentico il “valore attuale” dell’art. 10 l.r. 6/2012 come “valore attuale medio”, disciplina ricalcoli, restituzioni e revoche per i consiglieri e i loro aventi diritto, e regola il Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione. Molte disposizioni riguardano situazioni esaurite o riferite alla XIV Legislatura e quindi risultano oggi in gran parte superate.
Interpretazione autentica del valore attuale dei consiglieri regionali e istituzione del Fondo famiglia e occupazione
Interpretazione autentica del valore attuale e disciplina conseguente
La legge regionale del Trentino-Alto Adige interviene sull’articolo 10 della l.r. 6/2012 per chiarire il significato del “valore attuale” e riorganizzare gli effetti economici e patrimoniali connessi ai trattamenti previdenziali dei consiglieri regionali. Il provvedimento disciplina ricalcoli, recuperi, facoltà di revoca e rinuncia, nonché la gestione delle quote del Fondo Family e il collegamento con il Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione.
Interpretazione del “valore attuale” e riquantificazione
Il termine “valore attuale” previsto dalla l.r. 6/2012 è interpretato, fin dall’entrata in vigore di quella legge, come riferito al “valore attuale medio”. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 4/2014, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio deve procedere alla nuova quantificazione del valore attuale medio, applicando i parametri indicati dalla legge e adottando i conseguenti provvedimenti. Sono dichiarati nulli gli atti contenenti pregresse quantificazioni del valore attuale e gli atti conseguenti.
Sono assoggettati alla nuova quantificazione:
- i consiglieri cessati dal mandato che abbiano già maturato l’età e il diritto all’assegno vitalizio;
- gli aventi diritto dei consiglieri deceduti nel periodo tra l’entrata in vigore della l.r. 6/2012 e il momento in cui è divenuta esercitabile l’opzione prevista dall’art. 10, comma 2, della stessa legge.
Per i consiglieri che non avevano ancora maturato i requisiti, il valore attuale va calcolato al momento della maturazione dei requisiti stessi, secondo i parametri della legge e con le modalità di recupero previste per le somme eventualmente già corrisposte in eccedenza.
Parametri di calcolo del valore attuale medio
La determinazione del valore attuale medio si basa su parametri finanziari e demografici.
Per la componente finanziaria, si utilizza la curva dei tassi reali ricavata dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d’Italia nel rendistato per fasce di vita residua, con riferimento ai dodici mesi anteriori alla data di valutazione; in prima applicazione si considerano i dati da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono scontando i tassi medi al tasso di inflazione programmata previsto dal DEF vigente; per gli anni successivi alla determinazione, si considera l’IPCA previsto dal medesimo documento, e per gli anni non indicati si prende a riferimento l’IPCA dell’anno più distante disponibile.
Per la componente demografica, la probabilità di sopravvivenza è desunta dalla tavola IPS55 “impegni immediati”, con applicazione della scala di age-shifting differenziata per sesso.
Dal 2023, per i soggetti aventi diritto nell’anno solare in corso, la valutazione avviene al 1° giugno di ogni anno. Sul valore attuale medio spettante viene inoltre applicata una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà.
Restituzioni, recuperi e azioni giudiziarie
I consiglieri che abbiano ottenuto il valore attuale secondo condizioni o criteri più favorevoli rispetto a quelli introdotti dalla legge sono tenuti alla restituzione integrale della somma percepita o della parte corrispondente al maggior valore riconosciuto.
Le somme già restituite in denaro alla data di entrata in vigore della legge sono imputate a compensazione parziale o totale del debito. La restituzione può avvenire:
- mediante accredito a favore del Consiglio regionale;
- mediante riassegnazione di quote del Fondo Family;
- per i consiglieri non titolari di quote del Fondo Family, con riduzione del 50 per cento dell’assegno vitalizio diretto o di reversibilità fino all’integrale recupero.
Se entro 90 giorni dalla richiesta formale i consiglieri o i loro eredi non restituiscono le somme dovute, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie, con possibilità di rivalsa verso gli eredi.
Per i consiglieri che non avevano ancora maturato i requisiti al momento considerato dalla legge, la restituzione può avvenire anche in forma dilazionata, tramite accredito, recupero sull’indennità consiliare mensile o recupero della trattenuta destinata al Fondo di solidarietà, con conseguente rinuncia all’indennità di fine mandato per il corrispondente periodo. In caso di dilazione, l’importo è rivalutato al tasso di inflazione programmata. Su richiesta motivata di impossibilità, anche parziale, di restituire la quota percepita in acconto, l’Ufficio di Presidenza definisce modalità di recupero idonee, con garanzie adeguate.
Quote del Fondo Family e modifiche al regolamento di gestione
Le quote del Fondo Family di cui i consiglieri sono titolari vengono rideterminate in base alla nuova quantificazione del valore attuale medio e tenendo conto delle restituzioni dovute. Le quote non più spettanti devono essere restituite al Consiglio regionale con atto di trasferimento, del quale il Consiglio informa il gestore dello strumento finanziario.
Sono nulli gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai consiglieri che devono ancora maturare i requisiti per l’assegno vitalizio; tali quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale e il gestore ne viene informato.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il gestore deve adeguare il regolamento di gestione del Fondo Family, prevedendo in particolare:
- l’equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A ai fini dei rimborsi parziali e del riparto nella liquidazione finale;
- la conversione automatica delle Quote di Classe B in Quote di Classe A per effetto dei trasferimenti disposti dalla legge;
- la revisione del quorum deliberativo dell’Assemblea dei Partecipanti, con regole specifiche per la presenza o assenza di titolari di Quote di Classe B e con quorum del 50% più una quota delle Quote di Classe B in circolazione.
Revoca dell’opzione e rinuncia al valore attuale
I consiglieri cessati dal mandato che avevano esercitato l’opzione di cui all’art. 10, comma 2, della l.r. 6/2012 possono revocarla con effetto retroattivo entro 60 giorni dalla comunicazione della richiesta formale di restituzione da parte del Consiglio regionale. Al momento della revoca devono restituire l’intero importo percepito, in denaro o in quote del Fondo Family, se non già restituito. La loro posizione giuridica viene poi ricostruita come quella dei consiglieri che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l’opzione.
I consiglieri in carica nella XIV Legislatura che, al termine di essa, avevano maturato i requisiti per l’assegno vitalizio possono rinunciare al valore attuale, restituendo l’intero importo secondo le modalità previste per la revoca.
Per i consiglieri che devono ancora maturare i requisiti per l’assegno vitalizio, il valore attuale medio sarà corrisposto esclusivamente in denaro. In alternativa, essi o, in caso di decesso, i loro aventi diritto possono rinunciare al valore attuale, con esercizio della facoltà entro 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti.
Restituzione dei contributi previdenziali con rinuncia all’assegno vitalizio
I consiglieri che rientrano nell’art. 10, comma 1, della l.r. 6/2012 e che non siano già titolari di assegno vitalizio possono chiedere la restituzione dei contributi trattenuti sull’indennità consiliare, rivalutati con i risultati del Fondo di garanzia, per un massimo di quattro legislature. In tal caso non maturano il diritto all’assegno vitalizio.
L’eventuale onere restitutorio derivante dall’applicazione della legge è compensato, nei limiti pertinenti, con il credito derivante dalla richiesta di restituzione dei contributi.
Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione
La legge istituisce, a decorrere dal bilancio 2014, un Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione nel territorio regionale, in attuazione dello Statuto speciale e in coerenza con le politiche sociali, familiari e del lavoro delle due Province autonome.
Le risorse del Fondo devono essere gestite in modo trasparente ed efficiente, anche per consentire la partecipazione e il monitoraggio da parte della comunità. Nel Fondo confluiscono:
- le entrate eccedenti il fabbisogno stimato per la legge;
- eventuali rimborsi parziali derivanti dal disinvestimento delle quote dello strumento finanziario assegnate ai consiglieri e riassegnate al Consiglio regionale;
- eventuali liberalità di terzi.
Il Consiglio regionale trasferisce periodicamente al bilancio della Regione le risorse di cui sopra. Il Fondo è ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome come assegnazione di bilancio, con possibilità per le Province di utilizzare somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali e di ricevere, in parte o in tutto, somme accertate nell’esercizio precedente. Le Province devono presentare ogni anno al Comitato un rendiconto sull’utilizzo delle risorse.
Utilizzo del Fondo e Comitato di garanti
Il Fondo finanzia interventi provinciali a sostegno della famiglia e dell’occupazione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale, anche differenziati in ragione delle esigenze territoriali. Può finanziare anche interventi già attivati dalle due Province autonome nei rispettivi ordinamenti.
Per verificare e monitorare l’uso delle risorse è istituito un Comitato di garanti, disciplinato con deliberazione della Giunta regionale. Il Comitato è composto da personalità di riferimento delle realtà sociali e associative operanti a favore dei soggetti più deboli e comprende anche due consiglieri regionali: uno dell’Ufficio di Presidenza e uno in rappresentanza della minoranza. Il Comitato deve essere sentito per la preliminare verifica di coerenza degli interventi rispetto alle finalità del Fondo e per la determinazione di criteri e modalità, salvo il caso in cui le risorse siano destinate a interventi provinciali già in essere nei rispettivi ordinamenti.
Norme abrogate, attribuzioni interne e copertura finanziaria
Sono abrogate le norme della l.r. 2/1995, come modificata, incompatibili con la presente legge.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente del Consiglio adottano i provvedimenti necessari nelle materie disciplinate dalla legge, secondo un modello di competenze richiamato dagli organi della Camera dei deputati. L’Ufficio di Presidenza è inoltre delegato a emanare il Testo Unificato coordinando la normativa vigente e ad adottare gli atti necessari per l’applicazione della legge.
La copertura degli oneri del Titolo I è assicurata con le entrate derivanti dalle restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale; le eventuali eccedenze sono destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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