L.R. TAA 2/2014
Istituzione del nuovo Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso (B.U. 1 luglio 2014, n. 26 - Suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2015 il Comune di Valdaone mediante fusione di Bersone, Daone e Praso, ne definisce sede, successione nei beni e rapporti, gestione provvisoria, personale, statuto, prima elezione degli organi, indennità ed esercizio provvisorio. Le disposizioni sono legate alla fase di avvio del nuovo ente e ai primi adempimenti elettorali e finanziari del 2014-2015.
Istituzione del Comune di Valdaone per fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso
Istituzione del Comune di Valdaone
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso nel nuovo Comune di Valdaone, con efficacia dal 1° gennaio 2015. Il provvedimento regola gli effetti della soppressione degli enti originari, l’organizzazione iniziale del nuovo Comune e i principali profili transitori connessi all’avvio della nuova amministrazione nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
Perimetro territoriale, estinzione dei Comuni originari e organi cessati
Il nuovo Comune di Valdaone comprende integralmente le circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari. Dal 1° gennaio 2015 i Comuni di Bersone, Daone e Praso si intendono estinti e cessano sindaci, giunte, consigli comunali e componenti delle relative cariche. Decadono anche gli organi di revisione contabile; fino alla nomina del revisore del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dal revisore in carica nel Comune di Daone alla data di estinzione.
I consiglieri cessati continuano tuttavia a svolgere, fino alla nomina dei successori, gli eventuali incarichi esterni loro attribuiti. Analogamente, i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla sostituzione.
Sede, capoluogo e dislocazione degli uffici
La sede legale del Comune è fissata nell’abitato di Daone, che diventa capoluogo del nuovo ente. Lo statuto può prevedere che le sedute degli organi collegiali si tengano anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio del Comune.
Successione nei beni, nei rapporti giuridici e nell’uso civico
Il Comune di Valdaone subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine. In caso di controversie tra gli enti originari sui rapporti da trasferire, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definirli secondo i princìpi della successione delle persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni statali richiamate dalla legge regionale in materia di successione nei beni e nei rapporti conseguenti alla fusione dei Comuni.
Per i beni e i diritti di uso civico, la titolarità resta in capo alle comunità di originaria appartenenza; i soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le originarie frazioni, considerate frazioni anche ai fini dell’amministrazione dei beni di uso civico.
Gestione provvisoria e organizzazione amministrativa iniziale
Dal 1° gennaio 2015 e fino all’elezione degli organi comunali il nuovo Comune è amministrato da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è assistito, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci dei Comuni estinti. Il comitato deve essere consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici; il commissario lo convoca periodicamente, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per riferire sulle attività programmate e in corso.
Entro il 31 dicembre 2014 i sindaci dei Comuni interessati, d’intesa tra loro, devono definire l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza dell’intesa, decide il commissario straordinario.
Regime degli atti e continuità amministrativa
Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente, continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei rispettivi ex Comuni. La disciplina assicura quindi una continuità amministrativa nella fase immediatamente successiva alla fusione.
Personale e segretari comunali
Il personale dei Comuni originari è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428 del 1990. Ai segretari comunali si applica la specifica disciplina regionale richiamata dalla legge.
Statuto, regolamento consiliare e partecipazione delle comunità locali
Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e frazioni già appartenenti ai Comuni originari, nonché forme adeguate di decentramento dei servizi comunali nei relativi territori.
I Comuni che hanno avviato il procedimento di fusione possono, prima dell’istituzione del nuovo ente, approvare un testo statutario conforme da parte di tutti i consigli comunali: tale statuto entra in vigore con la nascita del Comune di Valdaone e resta applicabile fino alle successive modifiche deliberate dagli organi del nuovo Comune. Se ciò non avviene, gli organi del Comune di Valdaone devono approvare statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale entro sei mesi dalla loro elezione.
In via transitoria, fino all’entrata in vigore dei nuovi atti, si applicano per quanto compatibili lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti sull’organizzazione interna dell’estinto Comune di Daone vigenti al 31 dicembre 2014.
Prima elezione degli organi comunali
La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si svolge nel turno elettorale generale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2015. Per l’elezione si applicano le regole regionali previste per i Comuni della provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
In prima applicazione, tre seggi del consiglio sono riservati ai candidati più votati nelle sezioni elettorali istituite nei territori dei tre Comuni originari. L’ufficio centrale forma, per ciascun ex Comune, una graduatoria dei candidati consiglieri in base alle preferenze ottenute nella relativa sezione elettorale, prescindendo dalla lista di appartenenza, con prevalenza del più anziano in caso di parità. Proclama poi eletti i primi classificati e, per gli ulteriori seggi riservati, applica criteri specifici in caso di candidati primi in più graduatorie o in caso di parità di preferenze. I seggi riservati che si rendano vacanti nel corso del mandato sono attribuiti al primo dei non eletti della medesima lista e della medesima graduatoria; se manca un candidato della stessa lista, la surroga avviene seguendo l’ordine della graduatoria senza rideterminare i seggi spettanti alle liste.
Prima formazione della giunta e indennità
Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a quattro assessori. L’indennità complessiva mensile spettante agli assessori del nuovo Comune è pari a tre volte l’indennità mensile dell’assessore indicata dalla legge; se gli assessori nominati sono più di tre, le indennità dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale.
Indennità di carica e bilancio provvisorio
Al sindaco e agli assessori del nuovo Comune spettano, in via transitoria, le indennità previste dal regolamento regionale richiamato per i sindaci dei Comuni della fascia 2 livello superiore, tenuto conto della normativa regionale sopravvenuta richiamata dalla legge.
Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina regionale richiamata. Per determinare gli stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2014 dei Comuni estinti.
Norma di rinvio e decorrenza
Alla nuova realtà comunale si applica anche il rinvio a una specifica disposizione della legge regionale n. 1 del 1993 richiamata dal testo. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, mentre la fusione produce effetti dal 1° gennaio 2015.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 giu 2014L.R. TAA 1/2014
- Legge · 24 giu 2014L.R. TAA 3/2014
- Legge · 11 lug 2014L.R. TAA 4/2014
- Legge · 11 lug 2014L.R. TAA 5/2014
- Legge · 24 lug 2014L.R. TAA 6/2014
- Legge · 4 ago 2014L.R. TAA 7/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →