L.R. TAA 3/2014
Istituzione del nuovo Comune di San Lorenzo Dorsino mediante la fusione dei Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale (B.U. 1 luglio 2014, n. 26 - Suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2015 il nuovo Comune di San Lorenzo Dorsino, nato dalla fusione di Dorsino e San Lorenzo in Banale, che cessano di esistere. Disciplina successione patrimoniale e giuridica, uso civico, gestione provvisoria, personale, statuto, prima elezione, indennità e bilancio provvisorio. Ha rilievo per il solo territorio del nuovo comune.
Istituzione del Comune di San Lorenzo Dorsino mediante fusione dei Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale
Istituzione del Comune di San Lorenzo Dorsino
La legge regionale istituisce, per la Provincia autonoma di Trento, il Comune di San Lorenzo Dorsino mediante fusione dei Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Da tale data i due comuni originari sono estinti e cessano sindaci, giunte, consigli comunali e organi di revisione contabile.
Assetto territoriale, sede e rappresentanza
La circoscrizione del nuovo comune coincide con quelle dei due comuni soppressi. La sede legale e il capoluogo sono fissati nell’abitato di San Lorenzo in Banale. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale e gli uffici possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.
Successione nei rapporti giuridici e beni
Il nuovo comune subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine. In caso di contrasto tra gli enti originari, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione delle persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni richiamate della legge n. 56/2014 sulle fusioni di comuni.
Beni di uso civico
La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico resta imputata alle comunità di originaria appartenenza. Ai fini dell’amministrazione di tali beni, i comuni originari e le loro originarie frazioni sono considerati tutte frazioni.
Gestione provvisoria del nuovo comune
Dal 1° gennaio 2015 e fino all’elezione degli organi comunali, l’amministrazione è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci, senza oneri per la finanza pubblica, da consultare su bilancio e varianti urbanistiche.
Organizzazione amministrativa transitoria e atti
Entro il 31 dicembre 2014 i sindaci dei comuni interessati, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa decide il commissario. Fino all’esecutività degli atti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori originari, gli atti e provvedimenti dei singoli comuni.
Personale e segretari comunali
Il personale dei comuni d’origine è trasferito al nuovo comune secondo l’articolo 2112 del codice civile, con le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428/1990. Per i segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge regionale n. 4/1993.
Statuto e regolamento del consiglio comunale
Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento con comunità e frazioni degli enti originari e forme di decentramento dei servizi. I comuni avviatori della fusione potevano approvare prima dell’istituzione uno statuto comune valido dall’avvio del nuovo ente; in assenza, gli organi del nuovo comune devono approvare statuto e regolamento del consiglio entro sei mesi dalla loro elezione. Fino ad allora valgono, se compatibili, gli atti statutari e regolamentari del Comune estinto di San Lorenzo in Banale al 31 dicembre 2014.
Prima elezione degli organi
La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si svolge nel turno elettorale generale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2015. Si applica la disciplina regionale per i comuni trentini sotto i 3.000 abitanti. In prima applicazione è previsto un seggio riservato al candidato più votato nella sezione del territorio dell’ex Comune di Dorsino, con specifiche regole per graduatoria, proclamazione e surrogazione.
Indennità e disciplina finanziaria
Al sindaco e agli assessori spettano le indennità previste per i sindaci dei comuni della fascia 2 livello superiore, secondo il regolamento regionale richiamato e tenuto conto della legge regionale n. 1/2013. Fino al bilancio di previsione è ammesso l’esercizio provvisorio, assumendo come riferimento la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2014 dei comuni estinti.
Rinvi normativi ed efficacia
La legge richiama ulteriori disposizioni regionali applicabili al nuovo comune. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ma la sua principale operatività decorre dal 1° gennaio 2015.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 giu 2014L.R. TAA 1/2014
- Legge · 24 giu 2014L.R. TAA 2/2014
- Legge · 11 lug 2014L.R. TAA 4/2014
- Legge · 11 lug 2014L.R. TAA 5/2014
- Legge · 24 lug 2014L.R. TAA 6/2014
- Legge · 4 ago 2014L.R. TAA 7/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →