Cassazione Penale, Sentenza n. 17840/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'08/07/2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 24/11/2022, aveva rideterminato l'importo della confisca per equivalente in relazione al reato contestato (art. 81, 110 e 648-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto: (i) carenza di motivazione sull'affermazione di responsabilità, con richiamo generico a esiti intercettivi e interrogatori; (ii) violazione dell'art. 649 c.p.p. e vizio di motivazione per pretesa sovrapponibilità degli elementi della fattispecie a quelli già oggetto di distinto procedimento (eccezione di ne bis in idem); (iii) violazione di legge nella determinazione della somma da confiscare, asserendo che la confisca sarebbe stata parametrata sull'intera somma transitata e non sul profitto effettivo; inoltre ha depositato tardivamente quattro motivi aggiunti riguardanti difetto di giurisdizione, mancanza di motivazione sul dolo, inutilizzabilità di dati telematici ed omissione sulla sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è generico e non contesta in modo argomentato il percorso logico-giuridico dei giudici di merito; l'eccezione di previo giudicato/ne bis in idem non era stata dedotta anteriormente (quindi non è deducibile per la prima volta in cassazione); la confisca per equivalente è stata ritenuta correttamente rideterminata dalla Corte d'appello trovando come profitto effettivo il 3% delle somme ripulite, sulla base delle dichiarazioni confessorie dell'imputato (quindi non è stata applicata la confisca sull'intero importo delle operazioni); i motivi aggiunti sono stati depositati oltre il termine previsto e risultano inammissibili e comunque affatto avulsi dalle censure originarie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma penale citata quale riferimento alla partecipazione a più reati (concorrente di persone) nell'impianto accusatorio; utilizzata per la definizione della fattispecie di reato contestata.
art. 110 c.p.
Norma sulla cooperazione nel reato; richiamata in relazione alla partecipazione di più soggetti nelle condotte contestate.
art. 648-bis c.p.
Norma sul reato di riciclaggio; centrale per l'accusa e per la determinazione della confisca per equivalente del profitto illecito.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata come regola per il riassunto dei motivi di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato formulato nei termini di cui a questa disposizione.
art. 649 c.p.p.
Norma che disciplina il divieto di nuovo giudizio per lo stesso fatto (ne bis in idem/processo già definito); la Corte ha ritenuto l'eccezione non previamente dedotta e quindi non deducibile in cassazione.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Richiamato per l'inammissibilità di censure sollevate per la prima volta in cassazione che richiedano valutazioni storico-naturalistiche del fatto; utilizzato per escludere la deduzione tardiva del ne bis in idem.
art. 609, comma 2 c.p.p.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 606 per escludere censure nuove riguardanti l'identità del fatto tra procedimenti diversi.
art. 585, comma 5 c.p.p.
Prevede il termine per il deposito dei motivi aggiunti (quindici giorni prima dell'udienza); i motivi aggiunti del ricorrente sono stati depositati tardivamente e quindi non sono stati esaminati.
art. 585, comma 4 c.p.p.
Prevede effetti del mancato rispetto dei termini e della rilevanza dei motivi aggiunti rispetto alle doglianze originarie; ha conseguito l'inammissibilità a cascata dei motivi aggiunti.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, applicata nel caso per profili di colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi direttamente, con argomentazione, con il percorso motivazionale del giudice di merito; la genericità comporta l'inammissibilità.
- L'eccezione di ne bis in idem (identità del fatto tra due procedimenti) richiede una deduzione tempestiva e un'analisi storico-naturalistica del fatto; non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se non già dedotta nei gradi precedenti.
- In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente deve essere parametrata al profitto effettivamente conseguito dal riciclatore e non sull'intero ammontare delle somme transitanti: il giudice può determinare il profitto anche sulla base di dichiarazioni confessorie e valutazioni di plausibilità.
- I motivi aggiunti depositati oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. sono inammissibili, salvo che il deposito tardivo sia giustificato entro le eccezioni previste; inoltre i motivi aggiunti devono essere coerenti con le doglianze originarie.
- La Corte di cassazione applica sanzioni pecuniarie e condanna alle spese quando l'impugnazione risulti infondata o carente sotto profili di colpa procedurale, come deterrente alle impugnazioni temerarie o mal fondate.
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