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Sentenza

Sentenza n. 9013/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di diniego emesso dalla Direzione socio educativa – servizio sociale area minori e adozioni di Roma Capitale, comunicato con nota prot. -OMISSIS- del 26.2.2026, con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di accesso agli atti presentata in data 23.2.2026.

Giustizia amministrativa202603698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso integrale al fascicolo relativo alla minore, comunicato dal servizio sociale di Roma Capitale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto da Roma Capitale all’istanza di accesso presentata per ottenere copia integrale del fascicolo relativo alla minore, comprendente relazioni sociali e psicologiche, schede di valutazione, verbali, comunicazioni, segnalazioni, indagini, note interne e atti connessi alle attività svolte dai servizi sociali. L’istanza era motivata da esigenze di tutela giudiziaria della minore e delle prerogative genitoriali, in relazione al procedimento promosso dal pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 333 c.c. e 473-bis.13 c.p.c. Il diniego era fondato sulla genericità della richiesta e sulla possibilità di visionare la documentazione presso il Tribunale per i Minorenni. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, il difetto di motivazione, l’illogicità, la violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento ed elusione del diritto di accesso. Ha sostenuto che gli atti individuavano in modo sufficientemente preciso il fascicolo e le categorie documentali richieste, che gli atti erano nella disponibilità dell’amministrazione e che il rinvio al giudice minorile non poteva trasferire sul giudice l’onere di consentire l’accesso a documenti formati o detenuti dai servizi sociali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i documenti richiesti non fossero documenti amministrativi ostensibili ai sensi della l. 241/1990, poiché le relazioni dei servizi sociali e gli altri atti erano stati formati nell’ambito del procedimento promosso dal pubblico ministero e in esecuzione del mandato dell’autorità giudiziaria. Tali documenti sono stati assimilati ad atti giudiziari o processuali, destinati a entrare nel fascicolo del procedimento minorile e accessibili secondo le regole proprie di quel procedimento. Il Collegio ha qualificato gli operatori dei servizi sociali, per l’attività svolta su incarico dell’autorità giudiziaria, come ausiliari del giudice ai sensi dell’art. 68 c.p.c. Il TAR ha inoltre escluso che tale soluzione contrasti con il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 19 del 2020 sull’autonomia dell’accesso difensivo rispetto ai poteri di acquisizione probatoria del giudice civile: quel principio riguarda i rapporti tra accesso difensivo e strumenti processuali di esibizione o richiesta di informazioni, mentre nel caso esaminato mancava il presupposto stesso dell’accesso documentale, trattandosi di atti giudiziari o processuali e non di documenti amministrativi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale presuppone che la richiesta riguardi documenti amministrativi; non si applica agli atti formati dagli operatori dei servizi sociali nell’esecuzione di un mandato dell’autorità giudiziaria e confluiti nel relativo procedimento.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso difensivo non consente l’ostensione di atti che, per la loro natura giudiziaria o processuale, non sono documenti amministrativi accessibili ai sensi della legge n. 241/1990.

  • art. 333 c.c.

    quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, cioè la decadenza dalla potestà genitoriale, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore

    La norma costituisce il fondamento del procedimento promosso dal pubblico ministero nel cui ambito sono stati acquisiti gli atti dei servizi sociali.

  • art. 473-bis.13 c.p.c.

    La norma disciplina la proposizione del ricorso nell’ambito del procedimento minorile richiamato dalla sentenza.

  • art. 68 c.p.c.

    Gli operatori dei servizi sociali incaricati dall’autorità giudiziaria possono essere qualificati come ausiliari del giudice, quando svolgono attività tecnica o istruttoria funzionale allo svolgimento del processo.

  • art. 210 c.p.c.

    Lo strumento processuale di esibizione istruttoria è distinto dall’accesso documentale amministrativo.

  • art. 211 c.p.c.

    La richiesta di informazioni nel processo civile costituisce uno strumento di acquisizione probatoria distinto dall’accesso documentale amministrativo.

  • art. 213 c.p.c.

    La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile non esclude in astratto l’accesso difensivo, ma non rende amministrativi gli atti giudiziari o processuali formati su incarico dell’autorità giudiziaria.

  • Adunanza plenaria, 25 settembre 2020, n. 19

    L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di acquisizione probatoria previsti dal codice di procedura civile; il rapporto tra i due strumenti è di complementarietà, non di reciproca esclusione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone l’oscuramento dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Le relazioni dei servizi sociali e gli altri atti formati dagli operatori nell’esecuzione di un mandato dell’autorità giudiziaria, destinati a confluire nel fascicolo di un procedimento giudiziario, sono assimilabili ad atti giudiziari o processuali e non costituiscono documenti amministrativi ostensibili ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990.
  • Quando i servizi sociali svolgono attività su incarico dell’autorità giudiziaria e restituiscono l’esito di un’indagine psicosociale destinata a orientare la decisione giudiziaria, gli operatori possono essere qualificati come ausiliari del giudice ai sensi dell’art. 68 c.p.c.; l’accesso agli atti segue quindi le regole del procedimento giudiziario di riferimento.
  • Il principio secondo cui l’accesso difensivo è autonomo rispetto agli strumenti processuali di esibizione e acquisizione probatoria non comporta l’accessibilità ex l. 241/1990 di atti che non hanno natura amministrativa, ma sono stati formati come ausilio all’autorità giudiziaria.
  • L’autonomia dell’accesso difensivo rispetto ai poteri istruttori del giudice civile opera per i documenti amministrativi; essa non consente di utilizzare la disciplina dell’accesso documentale per ottenere direttamente atti giudiziari o processuali formati nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàRiparto di giurisdizione

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