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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/856

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/856 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva flurossipir (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le condizioni di approvazione del flurossipir nell'elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare, stabilisce un limite massimo per l'impurezza N-metil-2-pirrolidone (NMP) nel materiale tecnico e rafforza le condizioni di autorizzazione degli usi, imponendo attenzione a possibili contaminazioni delle acque sotterranee e ai rischi per gli organismi acquatici. Prevede inoltre termini transitori per l'adeguamento o la revoca delle autorizzazioni nazionali e per eventuali periodi di tolleranza.

Modifica le condizioni di approvazione del flurossipir come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari, introducendo un limite massimo per l'impurezza N-metil-2-pirrolidone (NMP) e nuove prescrizioni specifiche per le autorizzazioni nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva flurossipir e ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Incide sugli Stati membri, che devono adeguare o revocare le autorizzazioni esistenti entro l'8 settembre 2017 e, se concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, farlo terminare al più tardi l'8 settembre 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica delle condizioni di approvazione del flurossipir

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/856 della Commissione interviene sull'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare le condizioni di approvazione del flurossipir, sostanza attiva già approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'intervento è adottato a seguito della procedura di riesame dei dati di conferma richiesti in sede di approvazione e mira a rafforzare la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Contesto e motivazione dell'intervento

Dai considerando emerge che, in occasione dell'approvazione del flurossipir con il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011, era stata richiesta la presentazione di ulteriori informazioni di conferma su sei punti, tra cui la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche. Il richiedente ha trasmesso informazioni supplementari all'Irlanda, Stato membro relatore, che le ha valutate e le ha condivise con gli altri Stati membri, la Commissione e l'EFSA. La relazione tecnica dell'EFSA del 22 luglio 2015 e il rapporto di riesame adottato il 23 marzo 2017 hanno condotto la Commissione a concludere che occorre fissare un livello massimo di impurezza tossicologicamente rilevante per l'NMP nel materiale tecnico.

Limite di purezza e impurezza NMP

La parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, relativa al flurossipir, è modificata nella colonna "Purezza". La sostanza deve presentare una purezza pari ad almeno 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl). Inoltre, la seguente impurezza di fabbricazione, considerata tossicologicamente rilevante, non deve superare nel materiale tecnico il livello indicato:

  • N-metil-2-pirrolidone (NMP): meno di 3 g/kg.

La Commissione motiva questa scelta osservando che l'NMP è classificato come tossico per la riproduzione, categoria 1B, con limite di concentrazione generale dello 0,3 %, e che una presenza inferiore a 3 g/kg nel materiale tecnico è altamente improbabile che determini un rischio per i consumatori.

Regole specifiche di autorizzazione degli usi

La colonna "Disposizioni specifiche" della riga relativa al flurossipir viene sostituita con nuove prescrizioni. In primo luogo, possono essere autorizzati solo usi come erbicida. In secondo luogo, per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza flurossipir, in particolare delle appendici I e II nella versione definitiva adottata il 23 marzo 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito della valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita piridinolo del flurossipir, soprattutto quando la sostanza è utilizzata in regioni con suolo alcalino o vulnerabile o in condizioni climatiche vulnerabili;
  • rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Misure transitorie per gli Stati membri

Il regolamento stabilisce un termine preciso per l'adeguamento delle autorizzazioni nazionali. Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti flurossipir entro l'8 settembre 2017. In questo modo si assicura che le autorizzazioni siano allineate alle nuove condizioni di approvazione della sostanza attiva.

Periodo di tolleranza

Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque terminare non oltre l'8 settembre 2018. La disposizione limita quindi la sopravvivenza sul mercato dei prodotti non più conformi alle nuove condizioni.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per quanto riguarda la riga relativa al flurossipir, aggiornando sia la voce "Purezza" sia la voce "Disposizioni specifiche".

Limite di purezza e impurezza rilevante

Per il flurossipir viene confermata una purezza minima di ≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl). Viene inoltre introdotto un limite massimo per l'impurezza di fabbricazione N-metil-2-pirrolidone (NMP), qualificata come tossicologicamente rilevante, che non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico.

Uso autorizzabile e valutazione dei rischi

Possono essere autorizzati solo usi come erbicida. Nella valutazione secondo i principi uniformi dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni del rapporto di riesame adottato il 23 marzo 2017, con particolare attenzione alla contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita piridinolo del flurossipir in suoli alcalini o vulnerabili e al rischio per gli organismi acquatici.

Misure di attenuazione dei rischi nelle autorizzazioni

Le condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti flurossipir devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, in funzione degli esiti della valutazione nazionale.

Adeguamento delle autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono modificare o revocare, ove necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti flurossipir entro l'8 settembre 2017.

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e terminare comunque entro l'8 settembre 2018.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze attivetutela della saluteprotezione ambientale

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