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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1430

Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96

Normativa europea32017R1430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato disciplina in modo organico le principali procedure davanti all’EUIPO nel sistema del marchio UE, aggiornandole al nuovo quadro del regolamento (CE) n. 207/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424. Dettaglia requisiti formali, termini, mezzi di prova, lingue, notifiche, sospensioni e rappresentanza nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità, ricorso e registrazione internazionale. Il testo mira a rafforzare certezza del diritto, efficienza, coerenza procedurale e modernizzazione digitale del sistema.

Regole procedurali dettagliate per i procedimenti dinanzi all’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea: opposizione, modifica, decadenza/nullità, ricorsi, notifiche, termini, rappresentanza e registrazioni internazionali.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relativi ai marchi dell’Unione europea e, per quanto previsto, alle registrazioni internazionali che designano l’Unione. Coinvolge opponenti, richiedenti, titolari del marchio UE, ricorrenti, controparti, rappresentanti, licenziatari e altre persone autorizzate ad agire ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009. Si applica dal 1° ottobre 2017, con una serie di regole transitorie per procedimenti, atti, notifiche, termini e rappresentanza già pendenti o già avviati prima di tale data; i regolamenti (CE) n. 2868/95 e n. 216/96 sono abrogati ma continuano a valere per i procedimenti in corso nelle ipotesi transitorie previste.

Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione

Il regolamento delegato integra il regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, nel quadro delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/2424. La sua funzione è quella di fissare regole procedurali dettagliate e coordinate per i principali procedimenti davanti all’EUIPO, con l’obiettivo di rendere il sistema più moderno, coerente, efficiente e prevedibile, anche attraverso una maggiore digitalizzazione e una più chiara disciplina delle prove, dei termini e delle comunicazioni.

Ambito e struttura del testo

Il regolamento si applica ai procedimenti amministrativi dinanzi all’EUIPO in materia di marchi UE e, per alcuni profili, alle registrazioni internazionali che designano l’Unione. Il testo copre l’intero ciclo procedurale: opposizione, modifica della domanda, decadenza e nullità, cessione del marchio, ricorsi, procedura orale, notifiche, comunicazioni, termini, revoca di decisioni, sospensione e interruzione dei procedimenti, rappresentanza e regole specifiche per i marchi internazionali.

Procedura di opposizione

L’opposizione può essere presentata sulla base di marchi anteriori o altri diritti anteriori previsti dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009, purché il soggetto che agisce abbia titolo a farlo per ciascun diritto invocato. L’atto di opposizione deve identificare con precisione la domanda contestata, il diritto anteriore, i motivi dell’opposizione e i prodotti o servizi interessati; in mancanza dell’indicazione dei prodotti o servizi contro cui si agisce, l’opposizione si intende proposta contro l’intera domanda.

L’articolo 5 disciplina l’ammissibilità: la mancata tempestiva corresponsione della tassa rende l’opposizione come non proposta; il deposito tardivo dell’atto o la mancata regolarizzazione di irregolarità essenziali comportano irricevibilità. Ulteriori irregolarità formali possono essere sanate entro il termine assegnato dall’Ufficio. Solo dopo il superamento del vaglio di ricevibilità la fase in contraddittorio si considera iniziata, in linea generale dopo due mesi dalla comunicazione dell’EUIPO, prorogabili fino a un totale di 24 mesi su richiesta di entrambe le parti.

L’opponente deve poi motivare l’opposizione producendo fatti, argomenti, prove sull’esistenza, validità ed estensione del diritto anteriore e sulla legittimazione ad agire. Il regolamento detta requisiti distinti a seconda della natura del diritto anteriore: marchio registrato o depositato, marchio notoriamente conosciuto, diritto anteriore non registrato, denominazione di origine o indicazione geografica, marchio di notorietà ai sensi dell’articolo 8, par. 5. Per alcuni documenti è ammesso il rinvio a fonti online riconosciute dall’Ufficio; traduzioni nella lingua procedurale devono essere depositate nei termini, altrimenti la parte non tradotta non è considerata.

L’esame nel merito consente all’Ufficio di respingere l’opposizione se le prove sono assenti o manifestamente insufficienti. Le prove tardive possono essere ammesse solo nell’esercizio del potere discrezionale dell’Ufficio, tenendo conto della fase procedurale, della potenziale rilevanza e delle ragioni del ritardo. Sono inoltre disciplinati il ritiro o la limitazione della domanda contestata, l’accordo tra le parti, il rimborso della tassa di opposizione in casi specifici e la gestione di pluralità di opposizioni sulla stessa domanda.

Prova dell’uso

Quando il richiedente sollecita la prova dell’uso del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 207/2009, la richiesta deve essere incondizionata e presentata in documento separato entro il termine fissato dall’Ufficio. Le indicazioni e le prove devono dimostrare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso, mediante documenti tipici quali imballaggi, etichette, listini, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità e dichiarazioni scritte. Se l’opponente non produce prova sufficiente o non giustifica il mancato uso, l’opposizione è respinta nella misura in cui si fonda sul marchio interessato. È disciplinata anche l’ammissione di prove integrative tardive secondo un criterio analogo a quello applicabile alle altre prove tardive.

Modifica della domanda di marchio UE

La richiesta di modifica della domanda deve contenere il numero di fascicolo, l’identificazione del richiedente, l’elemento da modificare e la versione modificata; se cambia la rappresentazione del marchio occorre fornire la nuova immagine conforme alle regole tecniche richiamate. L’Ufficio invita a sanare le irregolarità e, in mancanza, respinge la modifica. Se la modifica viene pubblicata, si applicano mutatis mutandis le regole su opposizione e prova dell’uso. È possibile presentare un’unica richiesta per modificare lo stesso elemento in più domande, e le stesse regole si applicano alle rettifiche del nome o dell’indirizzo professionale del rappresentante.

Decadenza, nullità e cessione

Il regolamento unifica la struttura delle domande di decadenza e nullità: l’atto deve indicare il marchio impugnato, i motivi con riferimento alle disposizioni sostanziali rilevanti, l’identità del richiedente e, salvo eccezioni, i prodotti o servizi interessati. Le domande di nullità relativa richiedono informazioni aggiuntive sul diritto anteriore e, se la domanda è proposta da licenziatario o da altro soggetto legittimato, la prova dell’autorizzazione ad agire.

Le irregolarità formali sono trattate in modo simile a quanto previsto per l’opposizione: mancato pagamento della tassa, lingua non conforme, mancata traduzione, difetti di contenuto essenziale comportano irricevibilità se non sanati nei termini. Il richiedente deve motivare la domanda con fatti, argomenti e prove fino alla chiusura della fase in contraddittorio; in particolare, nei casi di decadenza per non uso, l’Ufficio invita il titolare a fornire la prova dell’uso effettivo o delle ragioni legittime del mancato uso.

È regolata anche la domanda di cessione del marchio registrato a nome di agente non autorizzato: se proposta in alternativa alla nullità, si applicano mutatis mutandis le regole sulle domande di decadenza e nullità. Quando la cessione viene accolta in via definitiva, l’Ufficio iscrive e pubblica il trasferimento totale o parziale.

Ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso

Il titolo sui ricorsi disciplina in dettaglio il contenuto dell’atto di ricorso, della memoria dei motivi e della risposta, nonché le ipotesi di irricevibilità. I termini ordinari sono di due mesi per proporre ricorso e di quattro mesi per la memoria dei motivi; la lingua del ricorso è, in linea di massima, quella del procedimento di ricorso, con regole specifiche nei procedimenti ex parte. L’atto e la memoria devono identificare con precisione la decisione impugnata e, se del caso, i soli prodotti o servizi contestati.

La parte convenuta può presentare una risposta e, in casi appropriati, un’impugnazione incidentale con atto separato. L’esame delle commissioni di ricorso è in linea generale limitato ai motivi dedotti, ma possono essere esaminati anche profili di diritto rilevabili d’ufficio se necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento. Le commissioni possono ammettere fatti o prove nuovi solo se potenzialmente rilevanti e giustificati dal ritardo. Sono previste regole sulla riapertura dell’esame degli impedimenti assoluti, sull’esame prioritario, sul contenuto formale delle decisioni e sulle condizioni di rimborso della tassa di ricorso.

Il regolamento disciplina anche l’organizzazione interna delle commissioni: assegnazione delle cause, designazione del relatore, casi in cui decide un solo membro, deferimento alla commissione allargata, deliberazione segreta, firma delle decisioni, ruolo del presidente e della cancelleria, astensione e ricusazione. Le decisioni del presidium sulle regole organizzative essenziali sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Procedura orale, istruzione e prove

La procedura orale è, di regola, nella lingua procedurale, ma le parti possono concordare una diversa lingua ufficiale dell’Unione; l’Ufficio può anche usare altre lingue con interpretazione simultanea. Sono previsti la possibilità di partecipare tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici, l’assenza di una parte regolarmente citata e la possibilità di concentrare l’udienza su questioni specifiche.

Per la prova testimoniale e peritale, l’Ufficio adotta una decisione provvisoria che fissa oggetto, luogo, data e ora dell’istruzione. Il perito presenta la propria perizia nella lingua procedurale o con traduzione. Il verbale della procedura orale o la registrazione sostitutiva entra nel fascicolo e viene notificato alle parti. Le spese di istruzione possono essere anticipate e gli importi sono determinati dal direttore esecutivo dell’Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.

Notifiche, comunicazioni scritte, moduli e termini

Le notifiche dell’Ufficio possono avvenire per via elettronica, per posta o corriere, oppure mediante pubblicazione di un avviso quando non sia possibile reperire l’indirizzo del destinatario o la notifica sia fallita. Le notifiche a destinatari senza domicilio o sede nello SEE e senza rappresentante designato avvengono per posta ordinaria. Sono precisati i momenti in cui la notifica si considera effettuata e le conseguenze delle irregolarità di notifica.

Le comunicazioni al rappresentante producono gli stessi effetti che avrebbero se inviate alla parte rappresentata. Le comunicazioni delle parti possono essere trasmesse elettronicamente o con documento originale firmato; se il documento elettronico è incompleto o illeggibile, l’Ufficio può chiedere una nuova trasmissione, con effetti retroattivi se la regolarizzazione avviene nei termini. L’Ufficio mette inoltre a disposizione moduli gratuiti compilabili online in tutte le lingue ufficiali dell’Unione per i principali atti procedurali, inclusa la domanda di marchio, l’opposizione, la decadenza/nullità, il ricorso, le licenze, i trasferimenti e le domande internazionali.

I termini sono calcolati dal giorno successivo all’evento che ne determina la decorrenza; il regolamento disciplina la scadenza per anni, mesi e settimane, le proroghe su richiesta motivata e le ipotesi di proroga automatica quando l’Ufficio è chiuso o vi sono disservizi postali o tecnici.

Revoca, sospensione, interruzione e rappresentanza

L’Ufficio può revocare una decisione o cancellare un’iscrizione nel registro se ricorrono i presupposti dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009. La parte interessata viene informata e può presentare osservazioni; in caso di consenso o mancata risposta, l’Ufficio procede alla revoca/cancellazione, altrimenti adotta una decisione. Se l’atto revocato o cancellato era pubblicato, anche la revoca/cancellazione è pubblicata.

Le sospensioni dei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono essere disposte d’ufficio o su richiesta motivata e, su richiesta di entrambe le parti, possono durare fino a due anni complessivi. Durante la sospensione i termini sono interrotti e ricominciano a decorrere per intero alla ripresa. In caso di interruzione del procedimento per eventi concernenti la parte o il suo rappresentante, l’Ufficio individua la persona legittimata a proseguire; se non viene nominato un nuovo rappresentante nei termini, il procedimento può considerarsi ritirato nei casi in cui la rappresentanza è obbligatoria.

La rappresentanza è disciplinata con particolare attenzione alle procedure con più soggetti: è prevista la figura del rappresentante comune, la disciplina della procura e della sua produzione su richiesta, le conseguenze della mancata produzione, il mantenimento degli effetti della procura fino alla comunicazione della sua cessazione e la radiación/reiscrizione dei mandatari abilitati dall’elenco tenuto dall’Ufficio. Il regolamento coordina tali regole con gli organismi nazionali competenti e con l’Ufficio Benelux.

Registrazioni internazionali che designano l’Unione

Per le registrazioni internazionali designanti l’Unione, il regolamento adatta le regole generali di opposizione e notifica. In particolare, l’atto di opposizione deve identificare la registrazione internazionale e il titolare, e la procedura di opposizione si coordina con i termini previsti dall’Accordo di Madrid e dal protocollo di Madrid. Se il titolare deve essere rappresentato e non ha designato un rappresentante, l’Ufficio gli chiede di provvedere entro due mesi; in mancanza, la protezione è rifiutata.

Quando è proposto un rifiuto provvisorio fondato sull’opposizione, l’EUIPO ne informa l’Ufficio internazionale dell’OMPI e comunica successivamente l’esito finale: ritiro del rifiuto, rifiuto definitivo della protezione o protezione solo parziale. Se non vi sono opposizioni né rifiuti provvisori rilevanti, l’Ufficio trasmette una dichiarazione di concessione di protezione con effetto equivalente al ritiro di un rifiuto.

Entrata in vigore, applicazione e abrogazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° ottobre 2017. Numerose disposizioni non si applicano agli atti, procedimenti, notifiche, termini o rappresentanze già avviati o già in essere prima di tale data, secondo il regime transitorio dettagliato dall’articolo 81. I regolamenti (CE) n. 2868/95 e n. 216/96 sono abrogati, ma continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti nelle ipotesi transitorie previste.

Disposizioni principali

Oggetto del regolamento

L’articolo 1 elenca le materie coperte: opposizione alla registrazione di un marchio UE, modifica della domanda, decadenza e nullità, cessione di marchio registrato a nome di agente non autorizzato, ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso, procedura orale e istruzione, notifiche e comunicazioni, calcolo dei termini, revoca o cancellazione di iscrizioni nel registro, prosecuzione del procedimento, rappresentanza e procedura relativa alle registrazioni internazionali.

Opposizione: contenuto, ricevibilità e prova dei diritti anteriori

Gli articoli 2-10 disciplinano la proposizione dell’opposizione, i dati obbligatori dell’atto, i casi di irricevibilità, l’avvio della fase in contraddittorio, la motivazione dell’opposizione, la prova dell’esistenza/validità/estensione dei diritti anteriori e la prova dell’uso. Sono previsti requisiti specifici per marchi anteriori nazionali, UE, marchi notoriamente conosciuti, segni ai sensi dell’articolo 8, par. 4 e 4 bis, e marchi di notorietà ex articolo 8, par. 5 del regolamento (CE) n. 207/2009.

Lingue, traduzioni e gestione delle prove in opposizione

È possibile concordare una lingua procedurale diversa prima dell’inizio della fase in contraddittorio; il richiedente può chiedere la traduzione dell’atto di opposizione. Sono stabiliti termini per la traduzione e per il deposito di fatti/prove, con esclusione delle parti non tradotte o tardive. Le prove possono essere richiamate mediante fonti online riconosciute dall’Ufficio e le prove scritte devono essere organizzate in allegati numerati con indice.

Pluralità di opposizioni e rimborso della tassa

Più opposizioni contro la stessa domanda possono essere trattate congiuntamente o separatamente. Se una domanda viene definitivamente respinta in seguito a una o più opposizioni, le altre opposizioni sospese si estinguono e, se la sospensione è intervenuta prima della fase in contraddittorio, è rimborsato il 50% della tassa di opposizione.

Modifica della domanda di marchio UE

L’articolo 11 definisce il contenuto della richiesta di modifica, la gestione delle irregolarità e l’estensione mutatis mutandis delle regole di opposizione se la versione modificata viene pubblicata. È ammessa un’unica richiesta per modificare lo stesso elemento in più domande e la disciplina si applica anche alla correzione di nome o indirizzo del rappresentante.

Decadenza, nullità e cessione a nome di agente non autorizzato

Gli articoli 12-20 disciplinano il contenuto della domanda, le irricevibilità, la prova dei motivi e dell’uso, la fase in contraddittorio, la chiusura anticipata del procedimento e la gestione della pluralità di domande. Per la nullità relativa e in alcuni casi per la decadenza si richiedono elementi ulteriori sui diritti anteriori; per la cessione si applicano mutatis mutandis le regole di nullità, con iscrizione e pubblicazione del trasferimento definitivo.

Ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso

Gli articoli 21-48 regolano atto di ricorso, memoria contenente i motivi, ricevibilità, risposta, impugnazione incidentale, replica/controreplica, limiti dell’esame, riapertura degli impedimenti assoluti, priorità, contenuto delle decisioni, rimborso della tassa di ricorso, revisione e revoca della decisione impugnata, assegnazione ai collegi, casi di membro unico, deferimento alla commissione allargata, deliberazione, firma e ruolo del presidente, del relatore e della cancelleria.

Procedura orale, istruzione e prova testimoniale/peritale

Gli articoli 49-55 prevedono citazione, lingua della procedura orale, partecipazione tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici, audizione di parti/testimoni/periti, mandato al perito, verbale o registrazione sostitutiva, rimborso spese e regole per la presentazione delle prove scritte in fascicoli ordinati e indicizzati.

Notifiche, comunicazioni scritte, moduli e termini

Gli articoli 56-69 disciplinano i mezzi di notifica (elettronici, posta/corriere, notifica pubblica), gli effetti giuridici della notifica, le comunicazioni ai rappresentanti, la notifica dei documenti tra più parti, le modalità di deposito delle comunicazioni, i moduli gratuiti online in tutte le lingue ufficiali, il calcolo dei termini, le proroghe e i casi speciali di scadenza quando l’Ufficio è chiuso o vi sono interruzioni della corrispondenza o dei collegamenti elettronici.

Revoca delle decisioni e cancellazione di iscrizioni

L’articolo 70 disciplina il procedimento per revocare una decisione o cancellare un’iscrizione nel registro ai sensi dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009: l’Ufficio informa la parte interessata, raccoglie osservazioni, decide se manca consenso e pubblica l’eventuale revoca o cancellazione se l’atto originario era pubblicato.

Sospensione e interruzione dei procedimenti

L’articolo 71 consente la sospensione, d’ufficio o su richiesta, dei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso; su richiesta congiunta la sospensione dura fino a sei mesi prorogabili fino a due anni complessivi. L’articolo 72 regola la prosecuzione dopo interruzione per eventi relativi a titolarità o rappresentanza, incluso il caso in cui venga meno il rappresentante e il procedimento possa considerarsi ritirato se non viene nominato un nuovo rappresentante entro i termini previsti.

Rappresentanza e procura

Gli articoli 73-75 disciplinano il rappresentante comune, la procura dei dipendenti, avvocati e mandatari abilitati, gli effetti della mancata produzione della procura, la revoca e cessazione della procura, le regole di iscrizione/radiazione dei mandatari abilitati e le comunicazioni tra EUIPO, Ufficio Benelux e uffici nazionali.

Registrazioni internazionali designanti l’Unione

Gli articoli 76-79 stabiliscono regole specifiche per marchi collettivi e di certificazione, opposizioni contro registrazioni internazionali, notifiche di rifiuto provvisorio all’OMPI, effetti della mancata designazione del rappresentante, interruzione della procedura in caso di rifiuto provvisorio d’ufficio e dichiarazione di concessione di protezione se non vi sono rifiuti o opposizioni rilevanti.

Abrogazione e regime transitorio

L’articolo 80 abroga i regolamenti (CE) n. 2868/95 e n. 216/96. L’articolo 81 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° ottobre 2017, con molte eccezioni per atti, procedimenti, notifiche, termini, ricorsi e rappresentanza già iniziati prima di tale data.

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