Regolamento (UE) 2017/1431
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta le modalità di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio UE, aggiornando il sistema alla riforma del 2015 e sostituendo la disciplina esecutiva previgente. La normativa disciplina in modo analitico il contenuto delle domande, la rappresentazione dei marchi anche in formato elettronico, le pubblicazioni e i certificati, nonché le procedure di divisione, trasferimento, rinuncia e trasformazione. Sono inoltre stabilite regole specifiche per i marchi collettivi e di certificazione, per le spese procedurali e per le notifiche e interazioni con il sistema di Madrid. L'applicazione generale decorre dal 1º ottobre 2017, con disciplina transitoria per gli atti anteriori.
Modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 207/2009 in materia di marchio dell'Unione europea, con disciplina dettagliata di domanda, rappresentazione, pubblicazione, registrazione, trasferimento, rinuncia, marchi collettivi e di certificazione, spese, cooperazione e procedimenti relativi alla registrazione internazionale.
Ambito di applicazione
Si applica ai procedimenti dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale relativi al marchio dell'Unione europea, comprese le domande, le registrazioni, le modifiche, i trasferimenti, le rinunce, i marchi collettivi UE e di certificazione UE, le spese e gli scambi informativi con le autorità nazionali. Si applica inoltre alle procedure connesse alla registrazione internazionale dei marchi quando l'Unione è designata o quando si tratta di trasformazione, preesistenza, rifiuto provvisorio, declaratoria di inefficacia e notifiche verso l'Ufficio internazionale dell'OMPI. Le nuove disposizioni si applicano, in linea generale, dal 1º ottobre 2017, con numerose esclusioni transitorie per domande, registrazioni, richieste e procedimenti avviati prima di tale data.
Modalità di esecuzione del regolamento sul marchio dell'Unione europea
Il regolamento definisce in modo dettagliato le modalità operative del sistema del marchio UE dopo la riforma introdotta dal regolamento (UE) 2015/2424, con l'obiettivo di garantire certezza del diritto, semplificazione procedurale e coerenza tecnica con il sistema di Madrid. Esso sostituisce la precedente disciplina esecutiva e si applica alle procedure dinanzi all'EUIPO, nonché a diversi flussi informativi e procedurali collegati alla registrazione internazionale.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina copre l'intero ciclo di vita del marchio UE: deposito, rappresentazione, pubblicazione, registrazione, modifiche, divisione, trasferimento, rinuncia, regolamenti d'uso dei marchi collettivi e di certificazione, spese e cooperazione amministrativa. Include inoltre regole speciali per la trasformazione e per tutte le interazioni con il sistema internazionale di Madrid, quando l'Unione è designata o quando occorre notificare fatti che incidono sulla base UE della registrazione internazionale.
Domanda di marchio UE
L'articolo 2 individua il contenuto necessario della domanda: richiesta di registrazione, dati del richiedente e dell'eventuale rappresentante, elenco dei prodotti o servizi, rappresentazione del marchio, eventuali rivendicazioni di priorità, priorità di esposizione e preesistenza, indicazione di marchio collettivo o di certificazione, lingue e firma. La domanda può includere la rivendicazione di acquisito carattere distintivo tramite uso e, per i marchi collettivi e di certificazione, il regolamento d'uso; in caso di pluralità di richiedenti, è possibile la designazione di un rappresentante comune.
Rappresentazione del marchio
L'articolo 3 abbandona il vincolo della rappresentazione grafica e ammette una rappresentazione in qualunque forma idonea tramite tecnologia generalmente disponibile, purché l'oggetto della protezione sia determinabile in modo chiaro e preciso. Sono disciplinati in modo specifico i marchi denominativi, figurativi, di forma, di posizione, a motivi ripetuti, di colore, sonori, di movimento, multimediali e olografici. La rappresentazione definisce l'oggetto della registrazione e, se accompagnata da descrizione, questa non può ampliare la portata del segno. Per i file elettronici le specifiche tecniche sono demandate al direttore esecutivo dell'Ufficio.
Priorità, esposizione e preesistenza
Per la priorità di una domanda anteriore, l'articolo 4 impone di indicare il numero di fascicolo e produrre la copia entro tre mesi dal deposito; se necessario, l'Ufficio può richiedere una traduzione. L'articolo 5 richiede, per la priorità di esposizione, un certificato dell'autorità dell'esposizione che attesti l'uso del marchio, le date dell'esposizione e del primo uso pubblico, oltre a una descrizione certificata. L'articolo 6 disciplina la prova della preesistenza di un marchio nazionale, da documentare con copia della registrazione entro tre mesi dalla ricezione della rivendicazione.
Pubblicazione, divisione e certificato di registrazione
L'articolo 7 stabilisce il contenuto della pubblicazione della domanda, includendo dati del richiedente, del rappresentante, rappresentazione del marchio con eventuale link elettronico, elenco dei prodotti e servizi secondo la classificazione di Nizza, date e numeri di deposito, eventuali priorità e dichiarazioni rilevanti. L'articolo 8 regola la divisione della domanda e prevede un fascicolo separato e un nuovo numero per ciascuna domanda divisionale. Per la registrazione, l'articolo 9 dispone che il certificato riporti le iscrizioni nel registro, con accesso elettronico alla rappresentazione se depositata in file.
Modifiche, divisione della registrazione, trasferimento e rinuncia
Gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le richieste di modifica del segno, la divisione della registrazione e le modifiche del nome o dell'indirizzo del titolare o del richiedente. Gli articoli 13 e 14 regolano il trasferimento, compreso quello parziale, precisando la documentazione idonea a provare la cessione e il principio di separazione dei prodotti o servizi per evitare sovrapposizioni. L'articolo 15 consente la rinuncia totale o parziale, richiedendo il consenso del terzo titolare di un diritto iscritto quando necessario.
Marchi collettivi e di certificazione UE
Gli articoli 16 e 17 definiscono il contenuto minimo dei regolamenti d'uso. Per i marchi collettivi UE occorrono informazioni su richiedente, finalità dell'associazione o dell'ente pubblico, rappresentanza, ammissione dei membri, soggetti autorizzati all'uso, condizioni e sanzioni, nonché prodotti o servizi coperti. Per i marchi di certificazione UE si richiedono, tra l'altro, dichiarazione di idoneità del richiedente, caratteristiche certificate, condizioni d'uso, soggetti autorizzati e modalità di controllo e sorveglianza.
Spese, pubblicazioni e cooperazione amministrativa
L'articolo 18 fissa tetti massimi per le spese rimborsabili alla parte vincente, distinguendo spese di viaggio, soggiorno e rappresentanza, con importi predeterminati per opposizione, nullità/decadenza e ricorso, aumentati in caso di udienza orale. Gli articoli 19, 20 e 21 riguardano le pubblicazioni periodiche e la cooperazione tra EUIPO, autorità nazionali e organi giudiziari, prevedendo scambi informativi, consultazione dei fascicoli e accesso elettronico alle pubblicazioni dell'Ufficio.
Trasformazione e procedura internazionale
Gli articoli 22, 23, 35 e 36 disciplinano le istanze di trasformazione sia verso domande nazionali sia verso domande di marchio UE, anche con riferimento alle registrazioni internazionali che designano l'Unione. Sono richiesti dati identificativi, motivi della trasformazione, Stati interessati, prodotti o servizi coinvolti e, nei casi pertinenti, copia della decisione che ha fatto cessare gli effetti del marchio UE o della registrazione internazionale. Le pubblicazioni collegate devono riportare i dati essenziali dell'istanza. Gli articoli 28-34 regolano inoltre i moduli da utilizzare, le notifiche all'Ufficio internazionale, i rifiuti provvisori d'ufficio, la declaratoria di inefficacia e la rivendicazione di preesistenza nell'ambito del sistema di Madrid.
Lingue, traduzioni e organizzazione interna dell'Ufficio
Gli articoli 24, 25 e 26 consentono il deposito dei documenti giustificativi in qualsiasi lingua ufficiale UE, con eventuale obbligo di traduzione nella lingua procedurale; la traduzione può essere limitata alle parti rilevanti del documento. L'articolo 27 elenca le decisioni che possono essere adottate da un solo membro delle divisioni di opposizione o di annullamento, per ragioni di efficienza.
Disposizioni finali e applicazione temporale
L'articolo 37 salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 2868/95 ai procedimenti pendenti quando il nuovo regime non si applica. L'articolo 38 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 1º ottobre 2017, con numerose eccezioni transitorie per atti e procedimenti avviati o effettuati prima di tale data.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura delle regole di esecuzione
L'articolo 1 elenca in modo puntuale le materie regolate: contenuto della domanda di marchio UE, documentazione per priorità e preesistenza, contenuto delle pubblicazioni, divisione di domanda e registrazione, certificato di registrazione, modifiche, trasferimenti, rinunce, regolamenti d'uso dei marchi collettivi e di certificazione, spese massime, pubblicazioni periodiche, cooperazione amministrativa, trasformazione, traduzioni, decisioni monocratiche e procedure connesse alla registrazione internazionale.
Domanda di marchio UE e contenuti obbligatori
L'articolo 2 richiede nella domanda la richiesta di registrazione, i dati del richiedente e dell'eventuale rappresentante, l'elenco di prodotti e servizi, la rappresentazione del marchio, eventuali rivendicazioni di priorità, priorità di esposizione e preesistenza, l'indicazione se si tratta di marchio collettivo o di certificazione, le lingue, la firma e, se del caso, la richiesta di relazione di ricerca. Sono previste indicazioni anche sul carattere distintivo acquisito tramite uso, sui regolamenti d'uso dei marchi collettivi e di certificazione, e sulla possibile designazione di un rappresentante comune in caso di più richiedenti.
Rappresentazione del marchio
L'articolo 3 abbandona l'esigenza della rappresentazione grafica in senso stretto e consente qualsiasi forma idonea, purché chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva. Sono disciplinati i requisiti per le diverse tipologie di marchio: denominativo, figurativo, di forma, di posizione, a motivi ripetuti, di colore, sonoro, di movimento, multimediale e olografico. La rappresentazione definisce l'oggetto della registrazione; eventuali descrizioni devono essere coerenti e non ampliare la portata. Per i file elettronici le specifiche tecniche sono fissate dal direttore esecutivo dell'Ufficio; campioni o facsimili non sono rappresentazioni adeguate.
Priorità, priorità di esposizione e preesistenza
L'articolo 4 prevede, per la rivendicazione di priorità, un termine di tre mesi dal deposito per indicare il numero di fascicolo e produrre copia della domanda anteriore; se la lingua della domanda anteriore non è tra quelle dell'Ufficio, può essere richiesta una traduzione. L'articolo 5 richiede, per la priorità di esposizione, entro tre mesi un certificato dell'autorità dell'esposizione che attesti uso, date dell'esposizione e del primo uso pubblico, corredato da descrizione certificata. L'articolo 6 disciplina la prova della preesistenza di un marchio nazionale: va prodotta copia della registrazione entro tre mesi dalla ricezione della rivendicazione da parte dell'Ufficio.
Pubblicazione della domanda e domanda divisionale
L'articolo 7 indica il contenuto della pubblicazione della domanda: dati del richiedente e del rappresentante, rappresentazione del marchio con eventuale link al file elettronico, elenco dei prodotti e servizi secondo la classificazione di Nizza, data e numero di deposito, eventuali priorità, priorità di esposizione, preesistenza, dichiarazione di carattere distintivo acquisito, natura collettiva o di certificazione e dati linguistici; per le domande risultanti da trasformazione di registrazione internazionale devono comparire anche i riferimenti alla registrazione internazionale. L'articolo 8 disciplina la domanda di divisione, il fascicolo separato e il nuovo numero di domanda per ciascuna domanda divisionale.
Certificato di registrazione e modifiche della registrazione
L'articolo 9 prevede che il certificato di registrazione riporti le iscrizioni nel registro e la dichiarazione della loro effettiva presenza; se la rappresentazione è elettronica, essa è accessibile tramite link. L'articolo 10 disciplina la richiesta di modifica di una registrazione, che deve indicare numero di registrazione, dati del titolare, elemento da modificare e nuova versione del segno. L'articolo 12 disciplina le richieste di modifica del nome o dell'indirizzo del titolare o del richiedente.
Divisione della registrazione
L'articolo 11 regola la dichiarazione di divisione della registrazione, con indicazione del numero di registrazione, dei dati del titolare, dei prodotti o servizi oggetto della registrazione divisionale e di quelli che restano nella registrazione originaria. L'Ufficio apre un fascicolo separato e attribuisce un nuovo numero alla registrazione divisionale.
Trasferimento e trasferimento parziale
L'articolo 13 richiede, per la registrazione del trasferimento, i dati del nuovo titolare, l'indicazione dei prodotti o servizi interessati, i documenti idonei a provare il trasferimento e, se del caso, i dati del rappresentante. Sono elencate quattro modalità di prova sufficiente del trasferimento, tra cui domande firmate da entrambe le parti o moduli/documenti di trasferimento conformi al regolamento delegato. L'articolo 14 disciplina il trasferimento parziale, imponendo la ripartizione dei prodotti o servizi in modo da evitare sovrapposizioni, l'apertura di un fascicolo separato e l'assegnazione di un nuovo numero.
Rinuncia totale o parziale
L'articolo 15 richiede, nella dichiarazione di rinuncia, il numero di registrazione, i dati del titolare e, se la rinuncia è parziale, l'indicazione dei prodotti o servizi che restano registrati. Se esiste un diritto di terzo iscritto nel registro, è sufficiente una dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante.
Marchi collettivi UE e marchi di certificazione UE
Gli articoli 16 e 17 stabiliscono il contenuto minimo dei regolamenti d'uso. Per i marchi collettivi UE devono figurare, tra l'altro, nome del richiedente, scopo dell'associazione o della persona giuridica pubblica, organi di rappresentanza, condizioni di ammissione dei membri, rappresentazione del marchio, soggetti autorizzati all'uso, condizioni d'uso e sanzioni, prodotti o servizi coperti e, se del caso, l'autorizzazione di cui all'articolo 67, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009. Per i marchi di certificazione UE occorrono nome del richiedente, dichiarazione di possesso delle condizioni dell'articolo 74 bis, paragrafo 2, rappresentazione, prodotti o servizi, caratteristiche da certificare, condizioni d'uso e sanzioni, soggetti autorizzati all'uso e modalità di verifica e sorveglianza.
Spese procedurali massime
L'articolo 18 fissa gli importi massimi delle spese a carico della parte soccombente: spese di viaggio e soggiorno per una persona della parte vincente non rappresentata, secondo tariffe ferroviarie o aeree e importi dello statuto dei funzionari; spese di viaggio dei rappresentanti; spese di rappresentanza pari a 300 EUR nei procedimenti di opposizione, 450 EUR nei procedimenti di decadenza o nullità, 550 EUR nei ricorsi, aumentate di 400 EUR se vi è stata procedura orale. Sono previste regole per pluralità di parti e un'esclusione espressa del rimborso di spese diverse da quelle tassativamente indicate.
Pubblicazioni periodiche e accesso elettronico
L'articolo 19 stabilisce che la data di pubblicazione dei dati nel Bollettino dei marchi UE è quella riportata sul Bollettino. Se la registrazione non contiene modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda, la pubblicazione rinvia ai dati già pubblicati. L'Ufficio può rendere disponibili elettronicamente le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
Cooperazione amministrativa e consultazione dei fascicoli
Gli articoli 20 e 21 disciplinano lo scambio di informazioni tra Ufficio, uffici nazionali, autorità giudiziarie e altri organi competenti degli Stati membri, con spese a carico dell'autorità richiedente e senza tasse. La consultazione dei fascicoli avviene sull'originale, su copia o tramite supporti tecnici di memorizzazione; l'Ufficio segnala le limitazioni alla consultazione e i tribunali o pubblici ministeri possono consentire la consultazione a terzi secondo le regole dell'articolo 88 del regolamento (CE) n. 207/2009.
Trasformazione in domanda nazionale e pubblicazione
L'articolo 22 disciplina il contenuto delle istanze di trasformazione di domande o registrazioni UE in domande nazionali: dati del richiedente, numeri di domanda o registrazione UE, motivo della trasformazione, Stati membri interessati, prodotti o servizi oggetto della trasformazione e, nei casi di cessazione degli effetti per decisione giudiziaria, data di definitività e copia della decisione. L'articolo 23 stabilisce il contenuto della pubblicazione dell'istanza di trasformazione.
Lingue e traduzioni
Gli articoli 24, 25 e 26 consentono il deposito dei documenti giustificativi in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, salvo diversa disciplina, ma l'Ufficio può chiedere una traduzione nella lingua procedurale. La traduzione deve identificare il documento e riprodurne struttura e contenuto; può limitarsi alle sezioni rilevanti se indicate come tali. Se la traduzione o l'eventuale certificato di conformità non sono depositati nei termini, il documento è considerato non ricevuto. In caso di dubbio, l'Ufficio può richiedere un certificato che attesti la corrispondenza della traduzione all'originale.
Decisioni monocratiche nelle divisioni di opposizione e annullamento
L'articolo 27 consente a un solo membro della divisione di opposizione o di annullamento di adottare alcune decisioni di carattere procedurale: ripartizione delle spese, fissazione degli importi da rimborsare, chiusura del procedimento, irricevibilità dell'opposizione prima della scadenza del termine, sospensione e riunione o separazione di opposizioni multiple.
Registrazione internazionale dei marchi e relazioni con il sistema di Madrid
Gli articoli da 28 a 36 disciplinano i moduli e le notifiche relativi alla registrazione internazionale. Sono previsti: uso del modulo internazionale per la domanda internazionale; notifiche all'Ufficio internazionale di fatti e decisioni che incidono sulla base UE della registrazione internazionale entro cinque anni o a conclusione dei procedimenti pendenti; modalità di estensione territoriale successiva; rivendicazioni di preesistenza; notifiche di rifiuto provvisorio d'ufficio e del suo esito definitivo; notifiche di declaratoria di inefficacia; trasformazione di registrazioni internazionali in domande nazionali o in domande di marchio UE. Le notifiche devono contenere dati identificativi, numero della registrazione internazionale, decisioni o fatti rilevanti, elenco dei prodotti o servizi interessati e date pertinenti. Sono richiamate in più punti le disposizioni del protocollo di Madrid e gli articoli del regolamento (CE) n. 207/2009 sulla registrazione internazionale.
Disposizioni transitorie ed entrata in applicazione
L'articolo 37 prevede che, nonostante l'articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2017/1430, il regolamento (CE) n. 2868/95 continui ad applicarsi ai procedimenti in corso fino alla loro conclusione quando il nuovo regolamento non sia applicabile. L'articolo 38 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1º ottobre 2017, con specifiche esclusioni per domande, registrazioni, richieste, pubblicazioni, notifiche e decisioni anteriori a tale data.
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