Regolamento (UE) 2017/855
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rivede le condizioni di approvazione del diflubenzurone alla luce di nuove valutazioni scientifiche sul metabolita/impurità PCA (4-cloroanilina), ritenuto problematico per le sue proprietà genotossiche e cancerogene. Per ridurre il rischio di esposizione dei consumatori, l’uso della sostanza viene limitato alle colture non commestibili e viene imposto che le colture trattate non entrino nella catena alimentare umana e animale. Sono inoltre previste misure transitorie per l’adeguamento o la revoca delle autorizzazioni nazionali e per gli eventuali periodi di tolleranza.
Modifica delle condizioni di approvazione del diflubenzurone come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari, limitandone l’uso alle colture non commestibili.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli autorizzatori nazionali dei prodotti fitosanitari e agli operatori che immettono sul mercato o utilizzano prodotti fitosanitari contenenti diflubenzurone. Riguarda esclusivamente la sostanza attiva diflubenzurone e i prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’atto impone restrizioni d’uso sulle colture non commestibili e prevede misure transitorie per le autorizzazioni esistenti e per eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri.
Modifica delle condizioni di approvazione del diflubenzurone
Il regolamento interviene sul regime di approvazione del diflubenzurone, sostanza attiva già considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 in quanto iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e poi inclusa nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La revisione è stata determinata dalle valutazioni scientifiche sul metabolita/impurità 4-cloroanilina (PCA), emerse sia nella fase di conferma dei dati sia nel successivo riesame dell’approvazione.
Contesto scientifico e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama che il richiedente ha trasmesso le informazioni di conferma richieste e che, all’esito delle valutazioni svolte dallo Stato membro relatore (Svezia) e dall’EFSA, è emersa una criticità nuova e specifica: il PCA presenta proprietà genotossiche e cancerogene, senza soglia di esposizione accettabile. Pur avendo ritenuto soddisfatte le informazioni di conferma originariamente richieste, la Commissione conclude che non è stato dimostrato che l’esposizione dei consumatori al PCA quale residuo, derivante dall’uso del diflubenzurone, sia priva di effetti nocivi.
Ambito della restrizione e finalità sanitaria
Alla luce delle conclusioni dell’EFSA e della relazione di esame adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la Commissione ritiene necessario ridurre al minimo l’esposizione al PCA. Per questo motivo limita gli impieghi del diflubenzurone alle sole colture non commestibili e afferma espressamente che le colture trattate non devono entrare nella catena alimentare umana e animale. Il regolamento si colloca quindi nell’ottica della tutela della salute umana e della sicurezza alimentare, con effetti anche sulla gestione fitosanitaria e sulla disciplina autorizzatoria nazionale.
Contenuto della modifica al regolamento (UE) n. 540/2011
La modifica incide sulla settima colonna, "Disposizioni specifiche", della voce n. 174 relativa al diflubenzurone nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La nuova formulazione:
- consente solo usi su colture non commestibili;
- impone agli Stati membri di considerare, nell’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le conclusioni della relazione di esame e le appendici I e II aggiornate al 23 marzo 2017;
- richiede attenzione alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e alla verifica analitica rispetto al materiale usato nei dossier tossicologici;
- segnala la necessità di protezione di organismi acquatici, organismi terrestri, artropodi non bersaglio e api;
- richiama il rischio di esposizione involontaria di colture alimentari e foraggere per effetto dell’uso su colture non commestibili, anche tramite dispersione aerea;
- richiama la protezione dei lavoratori, dei residenti e degli astanti;
- prevede misure di attenuazione dei rischi, ove necessario.
Misure transitorie e tempistica applicativa
Il regolamento stabilisce una disciplina transitoria per consentire agli Stati membri di adeguare i titoli autorizzativi esistenti. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diflubenzurone devono essere modificate o revocate, se necessario, entro l’8 settembre 2017. Inoltre, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e non può comunque protrarsi oltre l’8 settembre 2018.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Limitazione degli usi autorizzabili
La voce n. 174 del diflubenzurone nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificata stabilendo che possono essere autorizzati solo gli usi nelle colture non commestibili.
Criteri e cautele per la valutazione nazionale
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione di esame sul diflubenzurone, incluse le appendici I e II nella versione modificata il 23 marzo 2017. Devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico commerciale, alla protezione degli organismi acquatici e terrestri e degli artropodi non bersaglio, comprese le api, alla possibile esposizione involontaria di colture alimentari e foraggere e alla protezione dei lavoratori, dei residenti e degli astanti.
Divieto di ingresso nella catena alimentare
Gli Stati membri devono assicurare che le colture trattate con diflubenzurone non entrino nella catena alimentare umana e animale. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.
Adeguamento delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono modificare o revocare, ove necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti diflubenzurone entro l’8 settembre 2017.
Periodo di tolleranza
Se concesso ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il periodo di tolleranza deve essere il più breve possibile e deve terminare entro l’8 settembre 2018.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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