Regolamento (UE) 2017/857
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/857 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/857 fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero dei valori sulla base di dati variabili. I valori sono riportati in allegato, distinti per codice NC e per origine geografica. Il regolamento si applica immediatamente dalla data di pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, in particolare per i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80. I valori sono determinati per specifiche origini paesi terzi indicate tramite codici paese e per il codice "ZZ" (altre origini). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/857 – valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati prodotti ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in attuazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che i valori sono aggiornati sulla base di dati giornalieri variabili e che, proprio per la loro natura, il regolamento entra in vigore immediatamente.
Base giuridica e funzione nel sistema del prezzo di entrata
Il regolamento richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Quest'ultimo prevede, in applicazione degli esiti dell'Uruguay Round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. La funzione del valore forfettario è quella di supportare la determinazione del prezzo di entrata per specifici ortofrutticoli importati.
Ambito di applicazione materiale
L'atto riguarda taluni ortofrutticoli individuati tramite codici NC. Nell'allegato compaiono le voci 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per ciascuna voce sono riportati valori distinti a seconda dell'origine, espressa mediante codici paese terzo (ad esempio MA, TN, TR, EG, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US) e il codice ZZ, che corrisponde a "altre origini".
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1 rinvia direttamente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione. Non introduce criteri autonomi, ma rende operativi i valori numerici riportati nella tabella allegata, espressi in EUR/100 kg.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul piano operativo per gli operatori coinvolti nelle importazioni.
Allegato: valori fissati
L'allegato contiene la tabella dei valori forfettari all'importazione per ciascun codice NC e per ciascuna origine. In termini pratici, esso costituisce il parametro tecnico da impiegare per il calcolo del prezzo di entrata delle merci interessate. Per i professionisti del settore doganale e agroalimentare, l'allegato è la parte essenziale dell'atto, poiché determina i valori concretamente applicabili nel giorno di riferimento.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione dei valori forfettari
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato. Tali valori servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Valori per codice NC e origine
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per ciascun prodotto e per specifiche origini. Tra i prodotti figurano: 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per ciascuna voce sono indicati i corrispondenti valori per paesi terzi come MA, TN, TR, EG, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US e ZZ (altre origini).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 mag 2017Regolamento (UE) 2017/854
- Regolamento · 18 mag 2017Regolamento (UE) 2017/855
- Regolamento · 18 mag 2017Regolamento (UE) 2017/856
- Regolamento · 18 mag 2017Regolamento (UE) 2017/858
- Regolamento · 18 mag 2017Regolamento (UE) 2017/1430
- Regolamento · 18 mag 2017Regolamento (UE) 2017/1431
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →