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Sentenza

Sentenza n. 5279/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento (-) quanto al ricorso n. 5035 del 2025: a – della Delibera di G.R.C. n. 418/2025, pubblicata in BURC n. 47 del 7.7.2025, ad oggetto: “Riordino ed efficientamento della Rete Punti Nascita della Regione Campania in adeguamento alle prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell’Economia”, con la quale, previa approvazione dell’atto di programmazione denominato “Rete Regionale per l’assistenza Materno – Infantile: intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita, secondo l’accordo Stato – Regione del 16 dicembre 2010”, è stato disposto di “avviare il percorso, in conformità a quanto prescritto dai competenti Ministeri, per la cessazione dell’attività dei seguenti Punti Nascita che nel triennio hanno presentato costantemente un numero di parti inferiori ai 500/anno con trend progressivamente negativo”, fra cui quello del P.O. di Sapri, dando mandato all’ASL di Salerno di attuare “il percorso per la cessazione delle attività dei punti nascita sopra elencati, garantendo, anche successivamente alla disattivazione dei suddetti presidi, la presenza di una guardia attiva H24 di ginecologi, al fine di assicurare la gestione delle emergenze ostetriche non differibili”; b – del documento programmatorio approvato con la predetta Delibera di G.R.C. n. 418/2025 denominato “Rete Regionale per l’assistenza Materno – Infantile: intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita, secondo l’Accordo Stato – Regione del 16 dicembre 2010”; c – dei pareri del Ministero della Salute, espressi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 0000002-P del 14.1.2025 e prot. n. 0000009-P del 3.3.2025, nella parte in cui hanno richiesto alla Regione Campania, ai fini della fuoriuscita dal Piano di Rientro, di formalizzare una serie di impegni nell’ambito sanitario, fra cui quello di “implementare il piano sulla riorganizzazione dei Punti Nascita (PN) che includa la chiusura di almeno il 50% dei PN non in deroga e sub standard entro il primo semestre 2025 e il completamento del piano a fine anno 2025”; d – della nota dell’ASL Salerno prot. n. 0144487 del 3.7.2025, a firma del direttore Sanitario Aziendale, mai comunicata al Comune ricorrente, con la quale in attuazione della Delibera di G.R.C. n. 418/2025 è stata disposta la chiusura del Punto Nascita di Sapri a decorrere dal 1°.9.2025; e – della nota dell’ASL Salerno prot. n. 142564 del 2.7.2025, mai comunicata; f – ove e per quanto occorra, della nota dell’ASL Salerno prot. n. 140825 del 30.6.25025, mai comunicata; g – ove e per quanto occorra, della Delibera di G.R.C. n. 127/2025 di approvazione del “Documento Tecnico di Uscita dal Piano di Rientro”; h – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; (-) quanto al ricorso n. 5050 del 2025: 1. della Delibera della Giunta Regionale n. 418 del 23 giugno 2025, adottata il 30.6.2025 e pubblicata sul BURC n. 47 del 7 luglio 2025, ad oggetto: “Riordino ed efficientamento della Rete Punti Nascita della Regione Campania in adeguamento alle prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell’Economia”, con la quale, previa approvazione dell’atto di programmazione denominato “Rete Regionale per l’assistenza Materno-Infantile: intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita, secondo l’accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2010”, è stato disposto di “avviare il percorso, in conformità a quanto prescritto dai competenti Ministeri, per la cessazione dell’attività dei seguenti Punti Nascita che nel triennio hanno presentato costantemente un numero di parti inferiori ai 500/anno con trend progressivamente negativo”, fra cui quello del P.O. di Sapri, dando mandato all’ASL di Salerno di attuare “il percorso per la cessazione delle attività dei Punti Nascita sopra elencati, garantendo, anche successivamente alla disattivazione dei suddetti presidi, la presenza di una guardia attiva h 24 di ginecologi, al fine di assicurare la gestione delle emergenze ostetriche non differibili”; nonché di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: 2. il documento programmatorio approvato con la predetta D.G.R.C. n. 418/2025, denominato “Rete Regionale per l’assistenza Materno-Infantile: intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita, secondo l’Accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2010”; 3. i pareri del Ministero della Salute, espressi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. CAMPANIA-DGPROGS-14.01.2025- 0000002-P del 14/1/2025 e prot. CAMPANIA-DGPROGS-03.03.2025- 3 0000009-P del 3/3/2025, conosciuti dal ricorrente Comune in quanto menzionati nella ridetta D.G.R.C. n. 418/2025, nella parte in cui hanno richiesto alla Regione Campania, ai fini della fuoriuscita dal Piano di Rientro, di formalizzare una serie di impegni nell’ambito sanitario, fra cui quello di “implementare il piano sulla riorganizzazione dei Punti Nascita (PN) che includa la chiusura di almeno il 50% dei PN non in deroga e sub standard entro il primo semestre 2025 e il completamento del piano a fine anno 2025”; 4. la nota dell’ASL Salerno prot. n. 0144487 del 3/7/2025, a firma del Direttore Sanitario aziendale, avente ad oggetto “DGRC n. 418 del 23.06.2025 – CHIUSURA Punto Nascita Presidio Ospedaliero di Sapri. PROCEDURA DI DISMISSIONE P.N. e ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ delle UOS di Ginecologia ed Ostetricia”, mai comunicata al Comune ricorrente e da questi conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n. 47 del 7/7/2025 della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, con la quale, in attuazione della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, è stata disposta la chiusura del “Punto Nascita” del P.O. di Sapri a decorrere dall’1/9/2025, prevedendo inoltre di assicurare “presso la UOS di Ginecologia e Ostetricia del PO di Sapri la permanenza dei requisiti di sicurezza e le attività di seguito declinate: - guardia H 24 composta da 1 DM Ginecologo e da 1 CPS Ostetrica per la gestione delle emergenze ostetriche non differibili e per l’eventuale attivazione, in caso di necessità, dello STAM, con trasferimento, a seconda della diagnosi, presso l’UOC di riferimento del P.O. di Vallo della Lucania o trasferimento presso P.O. dotato di TIN”; 5. la nota dell’ASL Salerno prot. n. 142564 del 2/7/2025, a firma congiunta del Direttore Sanitario aziendale, del Direttore Amministrativo aziendale e del Direttore Generale, ad oggetto: “Adempimenti Delibera GRC n. 127 del 20/03/2025 e DGRC n. 418 del 23/06/2025 – Punto Nascita P.O. Sapri PROCEDURA DI DISMISSIONE”, mai comunicata al Comune ricorrente e da questi conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n. 77 del 7/7/2025 della predetta DGR n. 418/2025, con la quale, in attuazione della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, è stata disposta la chiusura del “Punto Nascita” del P.O. di Sapri a decorrere dall’1/9/2025, “continuando ad assicurare le attività di seguito declinate: - guardia H 24 composta da un DM Ginecologo e da una CPS Ostetrica per la gestione delle emergenze ostetriche non differibili e per l’eventuale attivazione, in caso di necessità, dello STAM, con trasferimento, a seconda della diagnosi, presso l’UOC di riferimento del P.O. di Vallo della Lucania o trasferimento presso P.O. dotato di TIN”; 6. ove occorra e per quanto di ragione, la nota dell’ASL Salerno prot. n. 140825 del 30/6/2025, a firma del Direttore del Dipartimento della salute della donna e del bambino, ad oggetto: “Organizzazione attività UOS di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Sapri in caso di chiusura del Punto Nascita”, mai comunicata al Comune ricorrente e da questi conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n. 77 del 7/7/2025 della predetta DGR n. 418/2025; 7. ove occorra e per quanto di ragione, la D.G.R.C. n. 127 del 20.3.2025, di approvazione del “Documento Tecnico di Uscita dal Piano di Rientro”. (-) quanto al ricorso n. 5059 del 2025: 1. della Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 23 giugno 2025, adottata il 30.6.2025 e pubblicata sul BURC n. 47 del 7 luglio 2025, ad oggetto: “Riordino ed efficientamento della Rete Punti Nascita della Regione Campania in adeguamento alle prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell’Economia”, con la quale, previa approvazione dell’atto di programmazione denominato “Rete Regionale per l’assistenza Materno-Infantile: intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita, secondo l’accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2010”, è stato disposto di “avviare il percorso, in conformità a quanto prescritto dai competenti Ministeri, per la cessazione dell’attività dei seguenti Punti Nascita che nel triennio hanno presentato costantemente un numero di parti inferiori ai 500/anno con trend progressivamente negativo”, fra cui quello del P.O. di Sapri, dando mandato all’ASL di Salerno di attuare “il percorso per la cessazione delle attività dei Punti Nascita sopra elencati, garantendo, anche successivamente alla disattivazione dei suddetti presidi, la presenza di una guardia attiva h 24 di ginecologi, al fine di assicurare la gestione delle emergenze ostetriche non differibili”; nonché di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: 2. il documento programmatorio approvato con la predetta D.G.R.C. n. 418/2025 denominato “Rete Regionale per l’assistenza Materno-Infantile: intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita, secondo l’Accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2010”; 3. i pareri del Ministero della Salute, espressi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. CAMPANIA-DGPROGS-14.01.2025- 0000002-P del 14/1/2025 e prot. CAMPANIA-DGPROGS-03.03.2025- 3 0000009-P del 3/3/2025, conosciuti dai ricorrenti Comuni in quanto menzionati nella ridetta D.G.R.C. n. 418/2025, nella parte in cui hanno richiesto alla Regione Campania, ai fini della fuoriuscita dal Piano di Rientro, di formalizzare una serie di impegni nell’ambito sanitario, fra cui quello di “implementare il piano sulla riorganizzazione dei Punti Nascita (PN) che includa la chiusura di almeno il 50% dei PN non in deroga e sub standard entro il primo semestre 2025 e il completamento del piano a fine anno 2025”; 4. la nota dell’ASL Salerno prot. n. 0144487 del 3/7/2025, a firma del Direttore Sanitario aziendale, avente ad oggetto: “DGRC n. 418 del 23.06.2025 – CHIUSURA Punto Nascita Presidio Ospedaliero di Sapri. PROCEDURA DI DISMISSIONE P.N. e ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ delle UOS di Ginecologia ed Ostetricia”, mai comunicata ai Comuni ricorrenti e da questi conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n. 47 del 7/7/2025 della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, con la quale, in attuazione della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, è stata disposta la chiusura del “Punto Nascita” del P.O. di Sapri a decorrere dall’1/9/2025, prevedendo inoltre di assicurare “presso la UOS di Ginecologia e Ostetricia del PO di Sapri la permanenza dei requisiti di sicurezza e le attività di seguito declinate: - guardia H 24 composta da 1 DM Ginecologo e da 1 CPS Ostetrica per la gestione delle emergenze ostetriche non differibili e per l’eventuale attivazione, in caso di necessità, dello STAM, con trasferimento, a seconda della diagnosi, presso l’UOC di riferimento del P.O. di Vallo della Lucania o trasferimento presso P.O. dotato di TIN”; 5. la nota dell’ASL Salerno prot. n. 142564 del 2/7/2025, a firma congiunta del Direttore Sanitario aziendale, del Direttore Amministrativo aziendale e del Direttore Generale, ad oggetto: “Adempimenti Delibera GRC n. 127 del 20/03/2025 e DGRC n. 418 del 23/06/2025 – Punto Nascita P.O. Sapri PROCEDURA DI DISMISSIONE”, mai comunicata ai Comuni ricorrenti e da questi conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n. 77 del 7/7/2025 della predetta DGR n. 418/2025, con la quale, in attuazione della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, è stata disposta la chiusura del “Punto Nascita” del P.O. di Sapri a decorrere dall’1/9/2025, “continuando ad assicurare le attività di seguito declinate: - guardia H 24 composta da un DM Ginecologo e da una CPS Ostetrica per la gestione delle emergenze ostetriche non differibili e per l’eventuale attivazione, in caso di necessità, dello STAM, con trasferimento, a seconda della diagnosi, presso l’UOC di riferimento del P.O. di Vallo della Lucania o trasferimento presso P.O. dotato di TIN”; 6. ove occorra e per quanto di ragione, la nota dell’ASL Salerno prot. n. 140825 del 30/6/2025, a firma del Direttore del Dipartimento della salute della donna e del bambino, ad oggetto: “Organizzazione attività UOS di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Sapri in caso di chiusura del Punto Nascita”, mai comunicata ai Comuni ricorrenti e da questi conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n. 77 del 7/7/2025 della predetta DGR n. 418/2025; 7. ove occorra e per quanto di ragione, la D.G.R.C. n. 127 del 20.3.2025, di approvazione del “Documento Tecnico di Uscita dal Piano di Rientro”; (-) quanto al ricorso n. 5076 del 2025: a) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 23 giugno 2025, adottata il 30.6.2025 e pubblicata sul BURC n. 47 del 7 luglio 2025, ad oggetto: “Riordino ed efficientamento della Rete Punti Nascita della Regione Campania in adeguamento alle prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell’Economia”, con la quale, previa approvazione dell’atto di programmazione denominato “Rete Regionale per l’assistenza Materno-Infantile: intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita, secondo l’accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2010”, è stato disposto di “avviare il percorso, in conformità a quanto prescritto dai competenti Ministeri, per la cessazione dell’attività dei seguenti Punti Nascita che nel triennio hanno presentato costantemente un numero di parti inferiori ai 500/anno con trend progressivamente negativo”, fra cui quello del P.O. di Sapri, dando mandato all’ASL di Salerno di attuare “il percorso per la cessazione delle attività dei Punti Nascita sopra elencati, garantendo, anche successivamente alla disattivazione dei suddetti presidi, la presenza di una guardia attiva h 24 di ginecologi, al fine di assicurare la gestione delle emergenze ostetriche non differibili”; nonché di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: b) il documento programmatorio approvato con la predetta D.G.R.C. n. 418/2025 denominato “Rete Regionale per l’assistenza Materno-Infantile: intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita, secondo l’Accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2010”; c) i pareri del Ministero della Salute, espressi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. CAMPANIA-DGPROGS-14.01.2025- 0000002-P del 14/1/2025 e prot. CAMPANIA-DGPROGS-03.03.2025- 3 0000009-P del 3/3/2025, conosciuti dal ricorrente Comune in quanto menzionati nella ridetta D.G.R.C. n. 418/2025, nella parte in cui hanno richiesto alla Regione Campania, ai fini della fuoriuscita dal Piano di Rientro, di formalizzare una serie di impegni nell’ambito sanitario, fra cui quello di “implementare il piano sulla riorganizzazione dei Punti Nascita (PN) che includa la chiusura di almeno il 50% dei PN non in deroga e sub standard entro il primo semestre 2025 e il completamento del piano a fine anno 2025”; d) la nota dell’ASL Salerno prot. n. 0144487 del 3/7/2025, a firma del Direttore Sanitario aziendale, avente ad oggetto: “DGRC n. 418 del 23.06.2025 – CHIUSURA Punto Nascita Presidio Ospedaliero di Sapri. PROCEDURA DI DISMISSIONE P.N. e ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ delle UOS di Ginecologia ed Ostetricia”, mai comunicata al Comune ricorrente e da questi conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n. 47 del 7/7/2025 della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, con la quale, in attuazione della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, è stata disposta la chiusura del “Punto Nascita” del P.O. di Sapri a decorrere dall’1/9/2025, prevedendo inoltre di assicurare “presso la UOS di Ginecologia e Ostetricia del PO di Sapri la permanenza dei requisiti di sicurezza e le attività di seguito declinate: - guardia H 24 composta da 1 DM Ginecologo e da 1 CPS Ostetrica per la gestione delle emergenze ostetriche non differibili e per l’eventuale attivazione, in caso di necessità, dello STAM, con trasferimento, a seconda della diagnosi, presso l’UOC di riferimento del P.O. di Vallo della Lucania o trasferimento presso P.O. dotato di TIN”; e) la nota dell’ASL Salerno prot. n. 142564 del 2/7/2025, a firma congiunta del Direttore Sanitario aziendale, del Direttore Amministrativo aziendale e del Direttore Generale, ad oggetto: “Adempimenti Delibera GRC n. 127 del 20/03/2025 e DGRC n. 418 del 23/06/2025 – Punto Nascita P.O. Sapri PROCEDURA DI DISMISSIONE”, mai comunicata al Comune ricorrente e da questi conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n. 77 del 7/7/2025 della predetta DGR n. 418/2025, con la quale, in attuazione della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, è stata disposta la chiusura del “Punto Nascita” del P.O. di Sapri a decorrere dall’1/9/2025, “continuando ad assicurare le attività di seguito declinate: - guardia H 24 composta da un DM Ginecologo e da una CPS Ostetrica per la gestione delle emergenze ostetriche non differibili e per l’eventuale attivazione, in caso di necessità, dello STAM, con trasferimento, a seconda della diagnosi, presso l’UOC di riferimento del P.O. di Vallo della Lucania o trasferimento presso P.O. dotato di TIN”; f) ove occorra e per quanto di ragione, la nota dell’ASL Salerno prot. n. 140825 del 30/6/2025, a firma del Direttore del Dipartimento della salute della donna e del bambino, ad oggetto: “Organizzazione attività UOS di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Sapri in caso di chiusura del Punto Nascita”, mai comunicata ai Comuni ricorrenti e da questi conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n. 77 del 7/7/2025 della predetta DGR n. 418/2025; g) ove occorra e per quanto di ragione, la D.G.R.C. n. 127 del 20.3.2025, di approvazione del “Documento Tecnico di Uscita dal Piano di Rientro”.

Giustizia amministrativa202505050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 418/2025 e atti connessi, con cui è stato avviato il percorso di cessazione del Punto Nascita del Presidio Ospedaliero di Sapri, nonché gli atti attuativi dell'ASL Salerno che ne hanno disposto la chiusura dal 1° settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri e gli altri Comuni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione regionale n. 418/2025, il documento programmatorio sulla riorganizzazione della rete dei Punti Nascita, i pareri ministeriali collegati al Piano di rientro sanitario e gli atti dell'ASL Salerno attuativi della chiusura del Punto Nascita di Sapri. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost., dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, del D.M. 11 novembre 2015, dell'art. 4 della legge n. 439/1989, dei principi sui LEA e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, sviamento, disparità di trattamento e omessa ponderazione degli interessi. I ricorrenti hanno sostenuto che la Regione avrebbe dovuto attendere l'esito della richiesta di deroga presentata nel 2023, che il Punto Nascita di Sapri avrebbe dovuto essere valutato unitamente all'Unità Operativa Complessa del Presidio di Vallo della Lucania, che sussisterebbe un rilevante disagio oro-geografico per il raggiungimento degli altri presidi, e che la successiva legge regionale n. 11/2025 avrebbe riconosciuto Sapri come zona disagiata. È stato inoltre dedotto che la chiusura sarebbe stata determinata da esigenze contabili connesse all'uscita dal Piano di rientro, anziché dalla tutela della salute, che sarebbe stata violata la leale collaborazione con gli enti locali e che vi sarebbe disparità di trattamento rispetto ad altri Punti Nascita con meno di 500 parti annui mantenuti in attività. I ricorrenti hanno infine chiesto il rinvio dell'udienza in ragione di un asserito procedimento regionale di riesame in autotutela.

La decisione

Il TAR ha riunito i quattro ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e ha respinto nel merito tutte le impugnazioni, ritenendo assorbita l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Regione per il ricorso n. 5035/2025. Ha innanzitutto negato il rinvio dell'udienza: l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in casi eccezionali, connessi a concrete esigenze di tutela del diritto di difesa, non per la mera eventualità di future determinazioni amministrative. La risoluzione della Commissione consiliare regionale è stata qualificata come atto meramente sollecitatorio, privo di efficacia vincolante e inidoneo a dimostrare l'effettivo avvio di un procedimento di autotutela. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la soglia dei 500 parti annui costituisca uno standard di sicurezza e qualità delle prestazioni, non un semplice parametro economico. La chiusura dei Punti Nascita con volumi inferiori a tale soglia è stata quindi considerata funzionale, e non contraria, alla tutela della salute della madre e del nascituro. È stata esclusa la censura di sviamento, poiché la decisione non è stata ritenuta una mera misura di contenimento della spesa. È stata respinta anche la censura relativa alla richiesta di deroga del 2023: le precedenti richieste erano già state valutate negativamente dagli organi statali sulla base dell'assenza di disagio oro-geografico, dell'elevato tasso di tagli cesarei primari, del basso volume di attività e della scarsa fidelizzazione dell'utenza; non erano stati dedotti nuovi elementi idonei a fondare una diversa valutazione. La legge regionale n. 11/2025 è stata ritenuta temporalmente inapplicabile, essendo entrata in vigore dopo l'adozione della deliberazione impugnata, e comunque priva di immediata efficacia cogente quanto al mantenimento dei Punti Nascita sotto standard. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria e dei presupposti, ritenendo il volume dei parti l'unico presupposto indefettibile della determinazione e non ravvisando elementi concreti idonei a dimostrare un disagio oro-geografico rilevante. È stata respinta la censura di mancata partecipazione degli enti locali, poiché la comparazione degli interessi era già avvenuta nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni e la disciplina non imponeva una partecipazione diretta dei Comuni. È stata infine esclusa la disparità di trattamento: i Punti Nascita mantenuti presentavano comunque volumi superiori a quello di Sapri e, in ogni caso, l'eventuale illegittimità commessa a favore di altri non può essere invocata per ottenere la reiterazione dell'errore; inoltre, in presenza di attività vincolata, non è configurabile il vizio di disparità di trattamento. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, mentre nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Ora, l’art. 73, co. 1-bis, c.p.a. consente il rinvio della trattazione della causa in sede di udienza pubblica di discussione solamente in “casi eccezionali”, ossia fondamentalmente quando si ponga una specifica esigenza di tutela del diritto di difesa, laddove la ricorrenza del suddetto presupposto di eccezionalità non è invece rinvenibile per il solo fatto che esista un’eventualità di nuove ipotetiche determinazioni future dell’Amministrazione sul thema decidendum.

    Il rinvio dell'udienza pubblica è ammesso soltanto in casi eccezionali, correlati a una concreta esigenza di tutela del diritto di difesa; non è sufficiente la possibilità di future determinazioni dell'amministrazione.

  • art. 32 Cost.

    La chiusura dei Punti Nascita con standard inferiori a 500 parti annui si pone in stretta e diretta correlazione proprio con la tutela, che deve essere adeguata, del diritto alla salute della madre e del nascituro.

    La tutela della salute nel percorso nascita può giustificare la chiusura dei presidi sotto la soglia standard, quando il rispetto della soglia è funzionale alla sicurezza e alla qualità delle prestazioni.

  • art. 97 Cost.

    La determinazione impugnata - come esplicitato – si pone “armonicamente nel solco tracciato dalle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo"” (Cons. Stato - sez. III, 23/9/2019 n. 6335, cit.), risultando così dettata da peculiari esigenze di pubblico interesse, collimanti con il principio di buon andamento, ai fini della migliore organizzazione delle strutture che erogano servizi alla collettività.

    La riorganizzazione della rete sanitaria conforme agli standard di sicurezza e qualità può costituire attuazione del principio di buon andamento, anche quando comporta la cessazione di un presidio sotto standard.

  • Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010

    Con tali "Linee" si raccomanda "di adottare stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, nel triennio, per il mantenimento/attivazione dei punti nascita. La possibilità di punti nascita con numerosità inferiore, e comunque non al di sotto di 500 parti/anno, potrà essere prevista solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello S. (S.T.)"

    L'Accordo fissa 1.000 nascite annue come parametro standard tendenziale e consente presidi sotto tale soglia solo se non inferiori a 500 parti annui e sulla base di motivate esigenze geografiche; la soglia dei 500 parti costituisce il limite minimo richiamato dal giudice.

  • L.R. Campania n. 11/2025

    Inoltre, benché l’art. 2, co. 1, della detta L.R. ponga l’obiettivo del potenziamento dei servizi sanitari, tra cui anche i punti nascita (lett. c)), da tanto non potrebbe dedursi sic et simpliciter il preteso obbligo di mantenere i punti nascita con standard inferiore a 500 parti annui.

    Una legge regionale sopravvenuta che ponga obiettivi programmatori di potenziamento dei servizi sanitari non impone automaticamente il mantenimento di Punti Nascita al di sotto degli standard di sicurezza.

  • art. 29 c.p.a.

    Si può prescindere dall’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla Regione Campania per il ricorso R.G. 5035/2025 dal momento che tutti i ricorsi in epigrafe devono essere respinti nel merito perché infondati.

    L'eccezione di tardività può essere lasciata impregiudicata quando il ricorso è comunque infondato nel merito.

Massime di principio

  • La soglia minima di attività prevista per i Punti Nascita costituisce uno standard operativo di sicurezza e qualità delle prestazioni, non un mero parametro di economicità; la chiusura dei presidi stabilmente sotto soglia può pertanto essere giustificata dalla tutela della salute della madre e del nascituro.
  • La possibilità di mantenere un Punto Nascita con meno di 1.000 parti annui richiede il rispetto della soglia minima di 500 parti e una motivata valutazione delle specificità geografiche e delle difficoltà di attivazione del trasporto; la mera distanza percepita dagli utenti non è sufficiente senza concreti elementi istruttori.
  • L'amministrazione non è tenuta a sospendere l'attuazione della riorganizzazione sanitaria in attesa dell'esito di una nuova richiesta di deroga quando le precedenti richieste sono state reiteratamente respinte e non sono dedotti nuovi elementi idonei a fondare una diversa valutazione.
  • La legge sopravvenuta va valutata, ai fini della legittimità dell'atto amministrativo, con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento dell'adozione; disposizioni regionali successive, di carattere programmatorio e di indirizzo, non possono essere utilizzate per invalidare retroattivamente l'atto.
  • Il rinvio dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede casi eccezionali e una concreta esigenza di tutela del diritto di difesa; la mera prospettiva di un riesame amministrativo futuro non è sufficiente.
  • La disparità di trattamento non può essere invocata per ottenere la reiterazione di un eventuale errore amministrativo commesso a favore di altri e, comunque, non è configurabile quando l'attività amministrativa sia vincolata al rispetto di standard normativi o programmatori.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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