Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 2 del 16/01/2026

Provvedimento del 16 gennaio 2025

Garante Privacy2

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che il Comune di Cori ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari della carta "Dedicata a te" 2023 con dati parzialmente identificativi (prime 9 lettere del codice fiscale, prime 3 lettere del cognome e data di nascita), in assenza di una base giuridica idonea. L’Autorità ha ritenuto che la modalità adottata integrasse una diffusione di dati personali, non giustificata dall’obbligo di comunicazione previsto dalla disciplina della misura, e potenzialmente idonea a rivelare la condizione economico-sociale degli interessati. Considerata la cessazione degli effetti per la rimozione del documento, il Garante non ha adottato ulteriori misure correttive ma ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.

Comune di Cori: pubblicazione online degli elenchi dei beneficiari della carta "Dedicata a te" con diffusione illecita di dati personali e sanzione pecuniaria

Comune di Cori – pubblicazione online degli elenchi dei beneficiari della carta "Dedicata a te" e sanzione pecuniaria

Il provvedimento riguarda il Comune di Cori, destinatario di un’ordinanza ingiunzione per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’elenco dei beneficiari della carta "Dedicata a te" 2023. L’Autorità ha ritenuto che la modalità prescelta abbia comportato una diffusione illecita di dati personali, in assenza di un’idonea base giuridica.

Contesto fattuale e origine dell’istruttoria

L’Autorità ha avviato accertamenti d’ufficio sui trattamenti collegati all’erogazione della carta "Dedicata a te", misura di sostegno per l’acquisto di beni alimentari destinata a soggetti a basso reddito. Nel caso esaminato, il Comune di Cori aveva pubblicato sul sito istituzionale un avviso pubblico e un documento PDF con la lista dei beneficiari, identificati tramite:

  • prime 9 lettere del codice fiscale;
  • prime 3 lettere del cognome;
  • data di nascita.

Il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la diffusione di dati personali in assenza di una base giuridica idonea.

Difese e osservazioni del Comune

Il Comune ha rappresentato che la procedura nazionale imponeva tempi molto stretti per la validazione degli elenchi e per l’erogazione del beneficio. Ha quindi sostenuto di aver ritenuto necessaria la pubblicazione online per raggiungere rapidamente i beneficiari e consentire il ritiro della carta.

L’ente ha aggiunto che:

  • la comunicazione alternativa tramite raccomandata o messi comunali avrebbe comportato costi non previsti e tempi più lunghi;
  • la parziale oscurazione adottata sarebbe stata, a suo avviso, sufficiente a limitare il rischio di identificazione;
  • a seguito della notifica del Garante, ha immediatamente rimosso il documento;
  • per l’anno successivo stava predisponendo modalità pseudonimizzate e ulteriori iniziative formative per il personale.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato:

  • l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sulla nozione di dato personale;
  • l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, e l’art. 2-ter del Codice, per la liceità dei trattamenti da parte di soggetti pubblici;
  • l’art. 2-ter, comma 4, lett. b), del Codice, che definisce la diffusione come comunicazione a soggetti indeterminati;
  • l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
  • le Linee guida del Garante del 15 maggio 2014 in materia di pubblicità e trasparenza sul web da parte dei soggetti pubblici.

È stato inoltre ricordato che la mera sostituzione del nome con iniziali o altre forme di parziale oscuramento non è sufficiente a rendere anonimi i dati quando restano elementi idonei all’identificazione, soprattutto in contesti territoriali ristretti.

Valutazioni del Garante sulla illiceità del trattamento

L’Autorità ha ritenuto accertato che il Comune abbia diffuso online dati personali dei beneficiari in assenza di una valida base giuridica. In particolare, ha osservato che:

  • le informazioni pubblicate erano sufficienti, anche se indirettamente e in combinazione con altre fonti, a rendere identificabili gli interessati;
  • il bacino territoriale comunale e il numero limitato dei beneficiari rendevano concreto il rischio di reidentificazione;
  • la comunicazione prevista dalla disciplina della misura non autorizzava una pubblicazione generalizzata dei dati personali;
  • la pubblicazione poteva far emergere indirettamente la condizione di disagio economico-sociale dei beneficiari, profilo che le Linee guida del 2014 invitano a evitare.

L’Autorità ha inoltre evidenziato che il successivo decreto ministeriale del 4 giugno 2024, relativo all’annualità successiva, ha previsto espressamente la pubblicazione degli elenchi sui siti dei Comuni "con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati", poi specificate da INPS con indicazioni operative quali l’uso del numero di protocollo ISEE o altre modalità analoghe.

Violazioni accertate

Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di:

  • art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR;
  • art. 6, parr. 2 e 3, lett. b), GDPR;
  • artt. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.

Sanzione e criteri di quantificazione

Ai fini dell’art. 83 GDPR, il Garante ha valutato:

  • la limitata platea degli interessati;
  • la durata circoscritta della diffusione;
  • l’assenza di danni comprovati;
  • il carattere colposo della violazione e la buona fede dell’ente;
  • il fatto che non fossero coinvolti dati particolari ex art. 9 GDPR o dati relativi a condanne penali e reati;
  • la tempestiva rimozione degli elenchi;
  • l’assenza di precedenti pertinenti;
  • la cooperazione dimostrata dal Comune;
  • le dimensioni medio-piccole dell’amministrazione.

Ritenendo la gravità complessiva di livello medio, il Garante ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in euro 2.000.

Misure ulteriori e pubblicazione del provvedimento

Poiché i dati erano già stati rimossi dal sito istituzionale e il trattamento aveva esaurito i suoi effetti, il Garante ha escluso l’adozione di ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.

È stata invece disposta:

  • la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
  • la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità;
  • l’annotazione nel registro interno.

Implicazioni operative

Il provvedimento conferma che, anche quando la pubblicazione online è finalizzata a comunicare l’assegnazione di un beneficio pubblico, il titolare deve evitare qualsiasi modalità che consenta l’identificazione, diretta o indiretta, dei beneficiari. Per le pubbliche amministrazioni, il caso ribadisce la necessità di utilizzare strumenti di pseudonimizzazione o identificativi neutri, come indicazioni tecniche di protocollo o codici non riconducibili immediatamente alla persona, in modo da conciliare pubblicità amministrativa e tutela dei dati personali.

Punti principali

Origine del procedimento e trattamento esaminato

L’Autorità è intervenuta d’ufficio nell’ambito degli accertamenti sui trattamenti connessi all’erogazione della carta "Dedicata a te" 2023. Il Comune di Cori aveva pubblicato sul sito istituzionale un avviso e un file PDF con l’elenco dei beneficiari, identificati tramite prime 9 lettere del codice fiscale, prime 3 lettere del cognome e data di nascita.

Difese del Comune

Il Comune ha sostenuto di aver agito in ragione delle tempistiche molto ristrette previste per la procedura, della necessità di informare rapidamente i beneficiari e dell’assenza, all’epoca, di istruzioni operative puntuali. Ha inoltre rappresentato di aver rimosso il documento dopo la notifica del Garante, di aver avviato misure organizzative e formative e di voler usare per l’anno successivo modalità pseudonimizzate.

Valutazioni del Garante sulla liceità della pubblicazione

Il Garante ha qualificato la pubblicazione come "diffusione" di dati personali ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4, lett. b), del Codice. Ha ritenuto non trascurabile il rischio di identificazione, sia per la combinazione delle informazioni pubblicate sia per il contesto territoriale ristretto. Ha escluso che l’art. 7 del decreto 18 aprile 2023 costituisse base giuridica sufficiente per una pubblicazione generalizzata dei dati dei beneficiari.

Norme violate e profili di riservatezza

È stata ritenuta violata la disciplina di cui all’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3, lett. b), GDPR, nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice. Il Garante ha richiamato anche le Linee guida del 2014 sulla trasparenza online, evidenziando che la pubblicazione di dati relativi a benefici economici può rivelare indirettamente una condizione di disagio economico-sociale.

Sanzione e ulteriori determinazioni

Poiché il trattamento aveva esaurito i propri effetti con la rimozione del documento, non sono state adottate ulteriori misure correttive. Il Garante ha però irrogato al Comune una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, considerando gravità media, numero limitato di interessati, durata contenuta, buona fede colposa, assenza di categorie particolari di dati, tempestiva rimozione, assenza di precedenti e cooperazione con l’Autorità. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionetrasparenza e pubblicazione onlinesanzioni gdprdiritti dell'interessatominimizzazione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.