Risoluzione n. 81 del 29/08/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le banche popolari non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, sia per le riserve indivisibili sia per la riserva legale, i ristorni e gli interessi. Il documento ricostruisce il quadro normativo e conferma che, per espressa esclusione dalle norme mutualistiche, tali soggetti non hanno mai fruito di questi regimi agevolativi.
Non applicazione alle banche popolari delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative
Non applicazione delle agevolazioni fiscali alle banche popolari
La risoluzione affronta il tema dell’applicabilità alle banche popolari delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative in materia di detassazione degli utili destinati a riserve indivisibili, riserva legale, ristorni e interessi. L’Agenzia delle Entrate conclude che tali benefici non spettano alle banche popolari, né nel regime previgente né dopo la riforma del 2005.
Quesito oggetto della consulenza
Nel contesto della procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti E1/2008, sono stati richiesti chiarimenti sull’applicabilità alle banche popolari delle agevolazioni fiscali riconosciute alle cooperative per:
- riserve indivisibili;
- riserva legale;
- ristorni;
- interessi.
Il quesito riguarda in particolare l’interpretazione dell’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Quadro normativo originario
L’art. 12 della legge n. 904 del 1977 prevede la non imponibilità delle somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci, sia durante la vita dell’ente sia in caso di scioglimento.
Prima della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’agevolazione era collegata alle condizioni previste dall’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che richiamava i principi della mutualità e le condizioni della cosiddetta legge Basevi, cioè l’art. 26 del d.lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
Esclusione delle banche popolari dal regime mutualistico
L’Agenzia ricorda che alle banche popolari, per espressa previsione:
- dell’art. 1 del d.lgs. 16 aprile 1948, n. 569;
- dell’art. 29, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), non si applicavano le disposizioni della legge Basevi.
Di conseguenza, già secondo la risoluzione n. 543 del 19 aprile 1979, le banche popolari non potevano beneficiare delle agevolazioni sulle riserve indivisibili previste dall’art. 12 della legge n. 904 del 1977. Tale orientamento è stato ribadito dalla risoluzione n. 336 del 3 aprile 1984, che ha precisato che la trasformazione di una Cassa rurale ed Artigiana in banca popolare faceva venire meno i presupposti della non tassabilità delle riserve indivisibili, anche se lo statuto vietava la distribuzione delle riserve accantonate prima della trasformazione.
Conferme nella disciplina degli aiuti e delle operazioni straordinarie
La risoluzione richiama anche:
- l’art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la circolare n. 195 del 30 ottobre 2000.
Da tali fonti emerge che, in caso di incorporazione di una banca di credito cooperativo agevolata in una banca popolare, il patrimonio effettivo indisponibile agevolato deve essere devoluto ai fondi mutualistici. Il patrimonio che ha fruito delle agevolazioni non può quindi essere trasferito a un soggetto non agevolato come la banca popolare.
Regime relativo a riserva legale, ristorni e interessi
L’Agenzia precisa inoltre che alle banche popolari non si applicavano neppure le agevolazioni fiscali sulla:
- riserva legale;
- ristorni;
- interessi, previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63.
Ciò deriva dal rinvio contenuto nel comma 6 dello stesso art. 6 alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, le cui disposizioni non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, come stabilito dall’art. 21, comma 8, della legge n. 59 del 1992.
Effetti della riforma del 2005
Con la legge finanziaria 2005, il legislatore ha ridisegnato il trattamento fiscale delle cooperative, distinguendo tra:
- cooperative a mutualità prevalente (CMP);
- cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (CMNP).
Per le riserve indivisibili, la riforma ha confermato l’art. 12 della legge n. 904 del 1977, ma limitando l’esenzione degli utili netti annuali accantonati a riserva indivisibile, da devolvere obbligatoriamente ai fondi mutualistici, alle percentuali previste dai commi 460 e 464 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni.
Tuttavia, le banche popolari continuano a non rientrare nel perimetro applicativo di tali agevolazioni, perché non sono società cooperative disciplinate dai principi della mutualità.
Disciplina bancaria e inapplicabilità delle norme mutualistiche
La conclusione è confermata dalla disciplina delle banche popolari nel Testo Unico Bancario. In particolare:
- l’art. 29, comma 4, del TUB esclude l’applicabilità delle clausole mutualistiche della legge Basevi;
- l’art. 150-bis del TUB, introdotto dopo la riforma del diritto societario, dichiara inapplicabili alle banche popolari gli artt. 2512, 2513 e 2514 del codice civile, cioè le norme che identificano le cooperative a finalità mutualistiche.
Per effetto di tali disposizioni, le banche popolari non hanno l’obbligo di legge di accantonare riserve soggette a divieto di distribuzione durante la vita della società o al momento dello scioglimento. Di conseguenza, non si applicano loro neppure i commi 460 e 464 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004.
Conferma finale sul regime post-riforma
La risoluzione ribadisce, anche per completezza, che dopo la riforma del 2005 il regime agevolativo relativo a:
- riserva legale;
- ristorni;
- ritenuta sugli interessi, di cui all’art. 6 del d.l. n. 63 del 2002, non si applica alle banche popolari, come già chiarito dalla circolare n. 34/E del 15 luglio 2005, paragrafo 2.1.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate conclude in modo netto che le banche popolari non fruiscono, e non hanno mai fruito, delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative. La ragione risiede nella loro esclusione dal regime mutualistico e dalla disciplina civilistica e fiscale che condiziona tali benefici.
Indicazione finale agli uffici
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Testo integrale
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