Risoluzione n. 79 del 1/08/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il servizio di vigilanza armata reso direttamente all’armatore per proteggere navi mercantili italiane in alto mare può beneficiare della non imponibilità IVA ex art. 8-bis, comma 1, lett. e-bis, del DPR 633/1972, purché sussistano il collegamento funzionale con i bisogni della nave e l’effettivo impiego su navi destinate alla navigazione in alto mare.
Regime IVA del servizio di vigilanza armata su navi mercantili in transito in spazi marittimi internazionali a rischio pirateria
Regime IVA del servizio di vigilanza armata su navi mercantili in aree a rischio pirateria
La risoluzione esamina il trattamento IVA del servizio di protezione armata prestato a bordo di navi mercantili italiane che attraversano spazi marittimi internazionali a rischio pirateria. L’Amministrazione finanziaria valuta se tali prestazioni rientrino nella non imponibilità prevista dall’art. 8-bis del DPR n. 633/1972.
Quesito e modalità del servizio
La società istante, autorizzata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 134 TULPS e dell’art. 256-bis del relativo regolamento, svolge attività di vigilanza limitatamente ai servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana, delle merci e dei valori trasportati, nei casi in cui non sia previsto l’impiego dei Nuclei militari di protezione della Marina.
Il servizio è reso con queste modalità:
- stipula di un contratto tra società e armatore, con definizione di responsabilità e aspetti operativi dell’impiego delle guardie giurate;
- trasferimento delle guardie giurate via aereo verso il porto di inizio del servizio o verso il luogo da cui lo spazio marittimo è considerato a rischio pirateria;
- imbarco, di regola, con nave in movimento;
- sbarco al termine dello spazio marittimo a rischio, con modalità analoghe all’imbarco.
La società chiede se tale prestazione sia soggetta a IVA oppure non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis.
Tesi del contribuente
La società ritiene che il servizio sia non imponibile IVA perché assimilabile alle cessioni all’esportazione ex art. 8-bis, comma 1, lett. e-bis), del DPR n. 633/1972.
Secondo l’istante, la non imponibilità richiede due condizioni:
- che il servizio sia reso a navi adibite alla navigazione in alto mare;
- che il servizio sia destinato a sopperire ai bisogni della nave.
Sostiene che il requisito dell’alto mare ricorra, poiché il riferimento corretto è alle acque oltre le 12 miglia nautiche, in linea con la Convenzione di Montego Bay. Inoltre, richiama l’art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 107/2011, che consente il servizio di protezione armata solo per navi mercantili italiane in spazi marittimi internazionali a rischio pirateria.
Quanto al secondo requisito, la società afferma che la vigilanza armata è funzionale ai bisogni della nave e del carico, perché consente di prevenire il rischio pirateria e di rendere possibile la navigazione in sicurezza.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che la legge n. 217/2011 ha modificato l’art. 8-bis del DPR n. 633/1972, includendo tra le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione anche:
- le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca;
- le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lett. e), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lett. a), a-bis) e c), e del loro carico.
Viene inoltre richiamato l’art. 148, lett. d), della direttiva 2006/112/CE, alla quale la normativa interna è stata adeguata.
Requisito della navigazione in alto mare
L’Agenzia precisa che non è sufficiente che la nave sia solo idonea o omologata alla navigazione in alto mare in base alle proprie caratteristiche strutturali: è necessario che sia effettivamente utilizzata per tale navigazione.
Per il concetto di “alto mare”, si fa riferimento alla Convenzione di Montego Bay:
- il mare territoriale si estende fino a 12 miglia marine dalle linee di base;
- l’alto mare comprende le aree marine non incluse nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche.
Nel caso concreto, il requisito è ritenuto integrato perché le navi sono mercantili battenti bandiera italiana e operano nelle acque internazionali a rischio pirateria individuate dal decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2011, in attuazione dell’art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 107/2011.
Requisito dei bisogni della nave e nesso funzionale
L’Agenzia interpreta in senso ampio la locuzione “prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi”, osservando che vi rientrano non solo i servizi connessi alla struttura o alle componenti della nave, ma anche quelli che, di fatto, ne rendono possibile l’esercizio.
Nel caso della vigilanza armata anti-pirateria, il servizio è considerato funzionalmente diretto ai bisogni della nave perché:
- tutela la sicurezza della nave e del suo carico;
- protegge l’incolumità dell’equipaggio;
- consente la navigazione nelle rotte internazionali interessate dal fenomeno della pirateria.
L’Agenzia richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, precisando che i servizi devono essere resi direttamente all’armatore.
Conclusione dell’Agenzia
La risoluzione conclude che il servizio di vigilanza armata reso dalla società istante alle navi mercantili italiane in transito in aree internazionali a rischio pirateria può beneficiare del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis, comma 1, lett. e-bis), del DPR n. 633/1972, a condizione che sia prestato direttamente all’armatore della nave.
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi.
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