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Risoluzione

Risoluzione n. 82 del 2/09/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i professionisti abilitati possono apporre autonomamente il visto di conformità sulla propria dichiarazione, senza rivolgersi a terzi, per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti d’imposta emergenti dalla stessa, entro il limite normativo di 15.000 euro annui e secondo i requisiti previsti dalla disciplina richiamata.

Visto di conformità sulla propria dichiarazione per compensare crediti IRPEF/IRES, addizionali, IRAP e ritenute oltre 15.000 euro

Visto di conformità sulla propria dichiarazione per la compensazione dei crediti

La risoluzione affronta il tema dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi da parte dello stesso professionista che la presenta, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte. Il documento chiarisce l’ammissibilità di tale comportamento per i professionisti in possesso dei requisiti richiesti.

Quadro normativo di riferimento

La questione è inquadrata principalmente nell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, impone il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di specifici crediti tributari quando l’importo supera 15.000 euro annui.

La norma richiamata riguarda:

  • i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • le ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • l’IRAP.

Il visto richiesto è quello previsto dall’art. 35, comma 1, lettera a), del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Ambito applicativo dell’obbligo di visto

La risoluzione richiama la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, che aveva già precisato come l’obbligo del visto di conformità, in analogia a quanto previsto in materia IVA, riguardi esclusivamente la compensazione orizzontale dei crediti per importi superiori a 15.000 euro.

Pertanto, il vincolo non opera in senso generale su ogni utilizzo del credito, ma solo quando il credito è usato in compensazione orizzontale oltre la soglia indicata.

Funzione del visto di conformità

Il documento ribadisce la natura del visto di conformità come strumento di controllo affidato a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria. Con esso si attesta l’esecuzione dei controlli relativi a:

  • regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze contabili;
  • corrispondenza dei dati delle scritture contabili alla relativa documentazione.

Tali verifiche sono richiamate dall’art. 2, comma 2, del DM n. 164 del 1999.

Soggetti abilitati al rilascio del visto

La risoluzione richiama i chiarimenti della circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, secondo cui possono rilasciare il visto di conformità, tra gli altri, i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del DPR n. 322 del 1998, se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

In particolare:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di specifici titoli di studio (laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti, oppure diploma di ragioneria).

Possibilità di apporre il visto sulla propria dichiarazione

La conclusione dell’Agenzia è favorevole all’autonomo rilascio del visto da parte del professionista sulla propria dichiarazione, purché siano presenti i requisiti previsti dalla normativa.

In sostanza, i professionisti che intendano utilizzare in compensazione orizzontale i crediti emergenti dalla propria dichiarazione possono:

  • apporre direttamente il visto di conformità sulla propria dichiarazione;
  • senza dover necessariamente ricorrere a un altro professionista abilitato.

La soluzione viene ritenuta coerente anche con precedenti chiarimenti richiamati dalla risoluzione, in particolare con la circolare n. 54/E del 2001 in materia di asseverazione degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti per gli studi di settore.

Indicazioni finali di vigilanza

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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