Risoluzione n. 80 del 29/08/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, a seguito della modifica dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 operata dalla legge n. 89/2014, l'esenzione prevista dall'art. 2 della legge n. 692/1981 continua ad applicarsi anche agli atti di legittimazione stipulati dopo il 24 giugno 2014.
Esenzione fiscale per atti di legittimazione di terre gravate da usi civici
Esenzione fiscale per atti di legittimazione di terre gravate da usi civici
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, degli atti di legittimazione relativi a terreni gravati da uso civico e stipulati a titolo oneroso. Il documento chiarisce se l'esenzione prevista da norme speciali continui ad operare dopo le modifiche normative intervenute nel 2014.
Quesito posto dal Comune
Il segretario comunale deve rogare atti in forma pubblico-amministrativa finalizzati a sanare precedenti compravendite nulle perché aventi ad oggetto terreni inalienabili in quanto gravati da uso civico. Gli apparenti proprietari devono procedere alla legittimazione del possesso versando una indennità.
Il dubbio riguarda gli atti di legittimazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, poiché in passato era stata applicata l'esenzione da qualunque imposta prevista dall'art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692. Il Comune chiede quindi se tale esenzione sia ancora vigente dopo l'entrata in vigore dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011.
Soluzione interpretativa del contribuente
Il Comune ritiene che l'esenzione dell'art. 2 della legge n. 692/1981 resti applicabile anche agli atti di legittimazione stipulati dal 1° gennaio 2014. Secondo tale impostazione, una diversa soluzione comporterebbe un'imposta di registro superiore all'indennità dovuta per la legittimazione, spesso pari soltanto a poche decine di euro.
Quadro normativo richiamato
L'art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 prevede che sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte le sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, gli scioglimenti di promiscuità, la liquidazione di usi civici, le legittimazioni, le assegnazioni di terre e gli atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione.
In precedenza, con la risoluzione 20 giugno 2014, n. 64, l'Agenzia aveva affermato che la soppressione delle agevolazioni disposta dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011 si applicava anche alle operazioni contemplate dall'art. 2 della legge n. 692/1981, quando tali operazioni realizzavano un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale a titolo oneroso, con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
La stessa risoluzione aveva però escluso dall'effetto soppressivo gli atti di affrancazione, poiché questi non determinano il trasferimento della proprietà delle terre civiche, che viene invece acquistata per effetto della legittimazione. Per tale ragione gli atti di affrancazione stipulati dopo il 1° gennaio 2014 continuavano a beneficiare dell'esenzione.
Intervento della legge n. 89/2014 e nuovo assetto normativo
Dopo la risoluzione n. 64/2014 è intervenuta la legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. In sede di conversione è stato inserito il comma 1-bis all'art. 5, con il quale è stato modificato l'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011.
A seguito di tale modifica, l'art. 10, comma 4, prevede ora che, in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2, sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, con espressa eccezione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 e all'art. 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Conclusione dell'Agenzia delle Entrate
La modifica normativa ha quindi fatto espressamente salva l'applicabilità delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge n. 692/1981 e dall'art. 40 della legge n. 1766/1927.
Per effetto di ciò, dal 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge n. 89/2014, il regime di esenzione continua ad applicarsi anche agli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso.
Di conseguenza, gli atti di legittimazione che il Comune intende rogare dopo il 24 giugno 2014 possono beneficiare, se ne ricorrono i presupposti, dell'esenzione prevista dall'art. 2 della legge n. 692/1981.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude ribadendo che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Testo integrale
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