Risoluzione n. 84 del 16/09/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli estratti conto e le rendicontazioni relativi a rapporti di conto corrente e deposito titoli aperti dalla banca per svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali non sono soggetti all’imposta di bollo prevista per la clientela bancaria. Le somme versate per gli anni 2012 e 2013 possono essere chieste a rimborso entro tre anni, ma non compensate con i versamenti dovuti nel 2014.
Imposta di bollo su conti e depositi titoli strumentali al servizio di tesoreria degli enti locali
Imposta di bollo e servizio di tesoreria degli enti locali
La risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014 affronta il trattamento dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli utilizzati dalle banche nell’ambito del servizio di tesoreria e di cassa svolto per enti pubblici locali, in particolare i Comuni. Il documento chiarisce sia il regime fiscale dei rapporti strumentali al servizio, sia le modalità di recupero dell’imposta eventualmente versata in eccedenza per gli anni precedenti.
Quesito posto dalla banca istante
La banca istante, che svolge il servizio di tesoreria e cassa per alcuni enti locali, rappresenta che per tale attività è necessario aprire rapporti di conto corrente e di deposito titoli strumentali allo svolgimento del servizio. Chiede quindi se il tesoriere debba applicare il prelievo dell’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, allegato A, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sugli estratti conto e sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari.
La banca chiede inoltre, nel caso di esclusione dell’imposta, se sia possibile presentare istanza di rimborso per quanto già pagato in eccesso e se il credito derivante dall’imposta di bollo virtuale versata per il 2012 e il 2013 possa essere compensato con i versamenti bimestrali dovuti per il 2014.
Soluzione interpretativa del contribuente
Secondo la banca istante, i rendiconti e le comunicazioni relativi ai rapporti di conto corrente e di deposito titoli strumentali al servizio di tesoreria non sarebbero soggetti all’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter. A sostegno di tale tesi, viene osservato che il servizio di tesoreria è conferito in adempimento di un obbligo di legge e che l’attività del tesoriere non costituisce attività bancaria in senso proprio.
L’istante ritiene inoltre che la banca-tesoriere operi come agente contabile dell’ente ai sensi dell’articolo 93 del TUEL, e non come ente gestore ai sensi del decreto del MEF 24 maggio 2012; di conseguenza, non vi sarebbe un rapporto di clientela idoneo a integrare il presupposto dell’imposta di bollo. Le rendicontazioni sarebbero inoltre esenti ai sensi dell’articolo 27 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, in quanto conti delle gestioni degli agenti contabili.
Quanto agli importi versati per il 2012 e il 2013, l’istante sostiene che il credito possa essere compensato con l’imposta da versare nel 2014, richiamando il meccanismo dell’imposta di bollo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642 del 1972.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul presupposto d’imposta
L’Agenzia richiama preliminarmente l’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo per estratti conto, libretti di risparmio e comunicazioni relative a prodotti finanziari, inclusi i depositi bancari e postali. Ricorda anche le misure dell’imposta:
- euro 34,20 per estratti conto e libretti di risparmio intestati a persone fisiche;
- euro 100 per soggetti diversi dalle persone fisiche;
- per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, imposta proporzionale dell’1,5 per mille per il 2013 e del 2 per mille dal 2014;
- per il 2013, minimo euro 34,20 e massimo euro 4.500 per clienti diversi dalle persone fisiche;
- dal 2014, massimo euro 14.000 per clienti diversi dalle persone fisiche.
Vengono richiamati anche i chiarimenti delle circolari n. 48 del 2012 e n. 15 del 2013, secondo cui l’imposta si applica ai rapporti intrattenuti tra un ente gestore e la propria clientela. Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del decreto MEF 24 maggio 2012, per ente gestore si intende il soggetto che esercita attività bancaria, finanziaria o assicurativa e che si relaziona direttamente o indirettamente con il cliente anche per le comunicazioni periodiche e i rendiconti.
Inquadramento del servizio di tesoreria nel TUEL
L’Agenzia osserva che il servizio di tesoreria è disciplinato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il cui articolo 209 lo definisce come il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale, finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da norme pattizie.
In tale contesto, il tesoriere cura la gestione finanziaria dell’ente e, in particolare, la riscossione e i pagamenti. Rientra nel servizio anche la custodia di titoli e valori. L’articolo 221 del TUEL prevede infatti che i titoli di proprietà dell’ente siano gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria, mentre il regolamento di contabilità dell’ente definisce le procedure per prelievi e restituzioni.
Esclusione dell’imposta di bollo sui rapporti di tesoreria
Sulla base della peculiare natura del rapporto tra ente locale e tesoriere, l’Agenzia ritiene che esso non sia assimilabile al rapporto tra ente gestore e clientela bancaria. Ne deriva che, per i rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali al servizio di tesoreria di cui all’articolo 209 del TUEL, non trova applicazione l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.
L’Agenzia valorizza anche l’articolo 93, comma 2, del TUEL, secondo cui il tesoriere e gli altri agenti contabili devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, nonché l’articolo 226, comma 1, che impone al tesoriere di rendere all’ente locale, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto della propria gestione di cassa, trasmesso poi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.
Da tali disposizioni emerge che la banca, in veste di tesoriere, opera come agente contabile dell’ente locale e che la documentazione inviata in forza della convenzione di tesoreria è funzionale alla redazione del conto della gestione dovuto per legge. Pertanto, tale documentazione rientra nell’esenzione assoluta dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 27 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 per i conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome, nonché per i conti concernenti affari trattati nell’interesse di tali amministrazioni.
Precisazione sui rapporti autonomi con l’intermediario
La risoluzione precisa però che, qualora l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente ovvero di custodia e amministrazione titoli con un intermediario finanziario, fuori dall’ambito di applicazione del TUEL, troverà applicazione l’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, rispettivamente per gli estratti conto e per le comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari.
Recupero dell’imposta versata e rimborso
Per quanto riguarda gli importi di imposta di bollo corrisposti dalla banca per il 2012 e il 2013 in relazione ai conti di tesoreria, l’Agenzia afferma che essi possono essere chiesti a rimborso entro il termine di decadenza di tre anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 37 del DPR n. 642 del 1972.
Esclusione della compensazione con i versamenti del 2014
L’Agenzia esclude invece la possibilità di compensare il credito derivante da tali versamenti con l’imposta di bollo da versare nel 2014. Le disposizioni degli articoli 15, comma 6, e 15-bis del DPR n. 642 del 1972, richiamate dalla banca, vengono ritenute applicabili solo a fattispecie specifiche, ossia al credito risultante dalla dichiarazione annuale e all’acconto dell’imposta di bollo, e non estensibili per interpretazione analogica al caso in esame.
Esito finale
In conclusione, la risoluzione stabilisce che:
- i rapporti di conto corrente e deposito titoli strumentali al servizio di tesoreria degli enti locali non sono soggetti all’imposta di bollo ex articolo 13, commi 2-bis e 2-ter;
- la documentazione inviata dal tesoriere è esente ai sensi dell’articolo 27 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972;
- le somme eventualmente versate per gli anni 2012 e 2013 possono essere chieste a rimborso entro tre anni;
- non è ammessa la compensazione con i versamenti dell’imposta dovuti nel 2014.
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