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Sentenza

Sentenza n. 726/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1110/2024 RG n. 1743/2023 del Tribunale di FROSINONE Sez. Lavoro, pubbl. il 05/06/2024 dal Giudice dott. LISI resa all’esito del giudizio RG n. 1743/2023, notificata, ai fini dell’appello, in data 13/06/2024 e, successivamente, ai fini dell’esecuzione in data 31/01/2025, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione lavoro, che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione lavoro, n. 1110/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini dell'esecuzione. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro oltre interessi legali, mediante attivazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che, pur costituitasi solo formalmente, non aveva dato esecuzione al giudicato né corrisposto quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e non risultava eseguita. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto che il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o in un funzionario delegato, provveda entro i successivi sessanta giorni su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato in 1.000 euro salvo conguaglio, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale base del beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante carta elettronica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    La notificazione della sentenza all'amministrazione ai fini dell'esecuzione è indicata come regolarmente effettuata nei confronti del Ministero.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, il beneficiario può proporre ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e l'inadempimento dell'obbligata, il giudice può assegnare un termine per l'esecuzione e prevedere, per il caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta può essere individuato già nella sentenza di ottemperanza, con fissazione del termine entro il quale dovrà provvedere e previsione dell'insediamento su sollecitazione della parte vittoriosa.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza e il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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