Ordinanza n. 254/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: a) del riscontro del Responsabile Area Vigilanza del Comune di Montecorvino Rovella del 24.2.2026 dell’invito-diffida della soc. Ku.Bo., teso alla revoca e/o rivisitazione dell’ordinanza n. 72 del 4.11.2011 del Comandante della Polizia Locale recante divieto di transito sulla Via Masaccio per veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate; b) ove e per quanto occorra della relazione tecnica prot. n. 16947 del 25.10.2021 e della nota prot. Nr. 6436 del 15.4.2025 indirizzata alla precedente gestione, nonché della relazione tecnica (Area Tecnica I) prot. n. 18677 del 14.10.2025 nei limiti di interesse; c) di ogni altro atto e/o documento presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riscontro comunale all'invito-diffida volto alla revoca o revisione del divieto di transito su Via Masaccio per veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, nonché atti tecnici presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il riscontro del Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune, unitamente agli atti tecnici presupposti e connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda il mantenimento dell'ordinanza del Comandante della Polizia Locale che vieta il transito su Via Masaccio ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. La società ha dedotto un pregiudizio derivante dall'impossibilità o dalla significativa difficoltà di utilizzare mezzi pesanti per il trasporto dei prodotti agricoli, prospettando un'incidenza sull'esercizio dell'impresa. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica ulteriormente i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Il pregiudizio allegato è stato ritenuto di natura meramente patrimoniale e, quindi, eventualmente risarcibile. Non è stata dimostrata un'autentica impossibilità di esercitare l'impresa, poiché la società può adottare accorgimenti organizzativi e utilizzare automezzi conformi al limite di 7,5 tonnellate. È stata inoltre rilevata la mancata puntuale dimostrazione dell'incidenza del danno sulla continuità e sulla sopravvivenza aziendale. Il Collegio ha valorizzato la relazione tecnica comunale, secondo cui Via Masaccio necessita del rifacimento dell'intera massicciata stradale e del tappetino di usura e il passaggio di mezzi pesanti contribuisce al degrado della strada. Nel bilanciamento degli interessi, ha quindi privilegiato l'interesse alla conservazione della strada e alla sua apertura al transito degli altri veicoli sotto il limite di peso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sussistenza del periculum in mora.
ordinanza n. 72 del 4.11.2011 del Comandante della Polizia Locale
Atto presupposto recante il divieto di transito su Via Masaccio per veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, il pregiudizio patrimoniale allegato dal ricorrente non integra di per sé il periculum in mora quando risulti eventualmente risarcibile e non sia dimostrata un'incidenza concreta sulla continuità o sulla sopravvivenza dell'attività economica.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l'attività d'impresa non sia realmente impedita, ma possa proseguire mediante ragionevoli adattamenti organizzativi o l'utilizzo di mezzi conformi ai limiti stabiliti dall'amministrazione.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a limitazioni del traffico motivate dalle condizioni della sede stradale, l'interesse dell'impresa al transito di veicoli pesanti può recedere rispetto all'interesse alla conservazione dell'infrastruttura e alla sicurezza o fruibilità ordinaria della strada da parte degli altri utenti, se il passaggio dei mezzi pesanti risulta idoneo ad aggravare il degrado.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorrente non fornisca una dimostrazione puntuale e concreta del pregiudizio grave e irreparabile prospettato.
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