Sentenza del 13/07/2016 n. 6259 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Liquidazioni - Controllo automatizzato di dichiarazione - Comunicazione preventiva di irregolarità - Non necessità - Cartella di pagamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. Quando il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 si limita a liquidare imposte già dichiarate e non pagate, senza modificare la dichiarazione, non sussiste l'obbligo di inviare previamente una comunicazione di irregolarità. La cartella può quindi essere emessa direttamente e non è illegittima per la sola mancanza di tale comunicazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento sostenendo che, prima della sua emissione, l'Ufficio avrebbe dovuto inviare una comunicazione preventiva di irregolarità. La cartella riguardava imposte dichiarate dal contribuente ma non versate, accertate mediante controllo automatizzato, senza alcuna rettifica dei dati o dei valori indicati nella dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
La disposizione consente all'Ufficio di liquidare le imposte risultanti dalla dichiarazione e non versate, senza necessità di una preventiva attività di rettifica.
Disciplina della comunicazione preventiva di irregolarità
La comunicazione preventiva non è necessaria quando il controllo si limita a rilevare il mancato pagamento di somme già dichiarate; essa assume rilievo soprattutto quando emergono elementi che richiedono chiarimenti o una rettifica della dichiarazione.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione si limita a riscuotere imposte, contributi o altri importi già indicati dal contribuente nella dichiarazione ma non versati, la cartella può essere emessa senza preventiva comunicazione di irregolarità.
- L'obbligo di comunicazione preventiva non opera automaticamente per ogni controllo fiscale: occorre verificare se vi sia stata una rettifica della dichiarazione oppure una semplice liquidazione aritmetica e verifica dei versamenti.
- La mancata comunicazione può essere rilevante quando il controllo introduce una pretesa nuova, corregge dati dichiarati o richiede chiarimenti; non lo è, di regola, quando l'importo deriva direttamente dalla dichiarazione del contribuente.
- In una situazione analoga, la contestazione della cartella non può fondarsi sulla sola assenza dell'avviso bonario se la cartella riguarda esclusivamente somme dichiarate e non pagate.
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