Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 6259 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Liquidazioni - Controllo automatizzato di dichiarazione - Comunicazione preventiva di irregolarità - Non necessità - Cartella di pagamento - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. Quando il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 si limita a liquidare imposte già dichiarate e non pagate, senza modificare la dichiarazione, non sussiste l'obbligo di inviare previamente una comunicazione di irregolarità. La cartella può quindi essere emessa direttamente e non è illegittima per la sola mancanza di tale comunicazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento sostenendo che, prima della sua emissione, l'Ufficio avrebbe dovuto inviare una comunicazione preventiva di irregolarità. La cartella riguardava imposte dichiarate dal contribuente ma non versate, accertate mediante controllo automatizzato, senza alcuna rettifica dei dati o dei valori indicati nella dichiarazione.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni

    La disposizione consente all'Ufficio di liquidare le imposte risultanti dalla dichiarazione e non versate, senza necessità di una preventiva attività di rettifica.

  • Disciplina della comunicazione preventiva di irregolarità

    La comunicazione preventiva non è necessaria quando il controllo si limita a rilevare il mancato pagamento di somme già dichiarate; essa assume rilievo soprattutto quando emergono elementi che richiedono chiarimenti o una rettifica della dichiarazione.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione si limita a riscuotere imposte, contributi o altri importi già indicati dal contribuente nella dichiarazione ma non versati, la cartella può essere emessa senza preventiva comunicazione di irregolarità.
  • L'obbligo di comunicazione preventiva non opera automaticamente per ogni controllo fiscale: occorre verificare se vi sia stata una rettifica della dichiarazione oppure una semplice liquidazione aritmetica e verifica dei versamenti.
  • La mancata comunicazione può essere rilevante quando il controllo introduce una pretesa nuova, corregge dati dichiarati o richiede chiarimenti; non lo è, di regola, quando l'importo deriva direttamente dalla dichiarazione del contribuente.
  • In una situazione analoga, la contestazione della cartella non può fondarsi sulla sola assenza dell'avviso bonario se la cartella riguarda esclusivamente somme dichiarate e non pagate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.