Cassazione Civile, Ordinanza n. 33498/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva proposto opposizione contro un'iscrizione ipotecaria, deducendo l'illegittimità del provvedimento perché le cartelle esattoriali presupposte non gli sarebbero state notificate. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione ritenendo non dimostrata, mediante la produzione delle relate di notifica, l'avvenuta notificazione delle cartelle che costituivano l'intero debito sotteso all'ipoteca. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma il controricorrente ha eccepito preliminarmente la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore della ricorrente, perché riferita all'appello e non al giudizio di legittimità e priva di univoci riferimenti al provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la procura speciale fosse inidonea a sorreggere il ricorso di legittimità, poiché non conteneva un riferimento univoco al giudizio di cassazione né al provvedimento effettivamente impugnato, richiamando invece l'appello e altri dati incongruenti. Conseguentemente ha condannato il difensore della ricorrente, personalmente, al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura alle liti, dopo la riforma, può risultare speciale anche per collocazione topografica, ma deve comunque consentire di riferirla univocamente al giudizio di cassazione salvo che emerga in modo evidente il contrario.
art. 365 c.p.c.
La specialità della procura è condizione per la proposizione del ricorso per cassazione e degli atti equiparati.
art. 1367 c.c.
Nei casi dubbi la procura deve essere interpretata in modo conservativo, attribuendo alla parte la volontà di far produrre effetti all'atto.
art. 159 c.p.c.
Concorre al principio di conservazione degli atti processuali, favorendo l'efficacia della procura quando possibile.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di appello tributario è consentito il deposito di nuovi documenti, anche se irritualmente non prodotti in primo grado.
art. 370, comma 1, c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita solo per l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere riferibile in modo univoco al giudizio di legittimità; il richiamo ad attività tipiche del merito o a un diverso mezzo di impugnazione può rendere la procura inidonea.
- La collocazione topografica della procura su atto congiunto al ricorso non basta, da sola, a sanare l'incertezza sul suo oggetto quando il contenuto testuale depone per una diversa impugnazione o per un diverso provvedimento.
- In presenza di dati testuali incongruenti sul provvedimento impugnato, non può dirsi integrato il requisito della specialità della procura richiesto per il ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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