L.R. Abruzzo 52/2001
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 11/1999 recante: Attuazione del D.Lgs. n. 112/1998 Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Abruzzo n. 11/1999: attribuisce alla Regione la funzione di concessione degli emolumenti economici agli invalidi civili e consente, fino al riordino statale degli emolumenti sociali previsto dalla L. n. 328/2000, convenzioni con l’INPS per la gestione della funzione. Viene inoltre abrogata una lettera dell’art. 77. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale sulle funzioni in materia di invalidi civili
Modifiche alla disciplina regionale in materia di invalidi civili
La legge regionale dell’Abruzzo interviene in modo puntuale sulla L.R. 3 marzo 1999, n. 11, aggiornando il riparto di funzioni amministrative in materia di emolumenti economici per invalidi civili e coordinando la disciplina regionale con il quadro statale di attuazione del D.Lgs. n. 112/1998.
Funzioni di concessione degli emolumenti economici per invalidi civili
La riforma inserisce tra le funzioni regionali la concessione degli emolumenti economici a favore degli invalidi civili, richiamando espressamente l’art. 130, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998. L’esercizio di tale funzione deve avvenire nel rispetto della normativa statale e regionale applicabile.
Convenzioni con l’INPS e fase transitoria
È prevista una disciplina transitoria: fino alla data di attuazione del riordino degli emolumenti di cui all’art. 24 della L. 8 novembre 2000, n. 328, la Regione può stipulare specifici accordi con l’INPS per lo svolgimento della funzione concessoria.
La convenzione deve essere:
- conforme alle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- approvata sulla base di uno schema adottato dalla Giunta regionale;
- dotata della disciplina dei termini di svolgimento delle attività;
- predisposta con esclusione della legittimazione processuale passiva di cui all’art. 130, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998;
- comprensiva dell’indicazione delle sedi e del trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative, secondo le modalità previste dai provvedimenti attuativi del D.P.C.M. 26 maggio 2000.
La copertura degli oneri derivanti da tale previsione è assicurata con le risorse trasferite mediante i D.P.C.M. adottati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 in materia di invalidi civili e, se necessario, con ulteriori risorse da reperire.
Abrogazione di una disposizione dell’art. 77 della L.R. n. 11/1999
La legge sopprime la lettera g) del comma 2 dell’art. 77 della L.R. n. 11/1999, eliminando la relativa previsione dal testo vigente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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