L.R. Abruzzo 54/2001
Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 54/2001 apporta variazioni e rifinanziamenti a diversi interventi previsti da leggi regionali precedenti e dalla legge finanziaria 2001, con effetti immediati dall’entrata in vigore. Interviene su turismo itinerante, unioni e fusioni tra Comuni, tutela della maternità, mobilità ciclistica, servizi educativi, consorzi industriali, contributi alle cooperative e altre misure, oltre a norme di copertura finanziaria.
Modifiche alla legge finanziaria regionale 2001 della Regione Abruzzo
Modifiche alla legge finanziaria regionale 2001
La legge regionale Abruzzo 4 ottobre 2001, n. 54 interviene sulla legge finanziaria 2001 e su varie leggi regionali di settore, aggiornando stanziamenti, limiti di impegno, criteri di riparto di contributi e alcune disposizioni organizzative. La disciplina opera esclusivamente nell’ambito della Regione Abruzzo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Rifinanziamenti e variazioni di stanziamenti
Il provvedimento dispone diversi interventi finanziari puntuali:
- inserisce nel prospetto dei rifinanziamenti della L.R. 11/2001 un nuovo stanziamento per gli interventi in favore del turismo itinerante;
- modifica il rifinanziamento relativo alla realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni;
- aumenta, per l’anno 2001, lo stanziamento destinato alle misure sulla tutela della maternità delle donne non occupate;
- aumenta il limite d’impegno per il finanziamento regionale della mobilità ciclistica;
- riduce lo stanziamento del capitolo relativo ai servizi educativi per la prima infanzia.
Interventi su specifiche misure settoriali
La legge modifica anche altre discipline regionali già vigenti:
- per il piano di risanamento del Consorzio industriale ASI-Val Pescara, fissa un tetto massimo al contributo annuo regionale pari a lire 1.200.000.000;
- in materia di cofinanziamento degli interventi, precisa che devono essere privilegiati i soggetti che coprono con fondi propri la restante parte in conto interessi;
- prevede, per gli interventi edilizi disciplinati dalla normativa richiamata, la possibilità per i Comuni di approvare i progetti subordinandone l’attuazione alla certificazione richiesta dalla legge;
- sostituisce la regola sulla copertura delle somme da erogare da parte della Giunta regionale, usando le risorse del Fondo previsto dalla disciplina di riferimento.
Termine per la presentazione delle domande
Per gli interventi ricadenti nei Comuni che non hanno presentato nei termini i progetti previsti dalla normativa richiamata, è stabilito un termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge per presentare le domande.
Gestione del centro GEI-Spiga di Atri
L’ARSSA destina lire 100.000.000 alla costituzione di una specifica società per la gestione del centro GEI-Spiga di Atri; la disposizione è però rimasta non promulgata a seguito del rinvio del Governo a nuovo esame del Consiglio regionale.
Contributi alle cooperative
La legge introduce e modifica i criteri di riparto dei contributi alle cooperative:
- per i contributi estesi alle cooperative operanti nel settore turistico, la ripartizione avviene in proporzione al numero dei soci risultanti al 31 dicembre 1999 e, per le annualità successive, al 31 dicembre di ogni anno;
- per i contributi di cui all’art. 52 della L.R. 11/2001, la ripartizione è stabilita secondo tre parametri: 20% in base ai contributi regionali per il patrimonio sociale, 40% in relazione alle somme erogate e garantite nell’anno precedente, 40% in proporzione al numero dei soci al 31 dicembre dell’anno precedente;
- sono abrogati i commi quinto e sesto della medesima disposizione.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
L’onere derivante dalla legge è coperto con la prima legge di variazione al bilancio. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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