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Sentenza

Sentenza n. 777/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 18264 del 16.9.2019, notificato alla ricorrente in data 18.9.2019, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza del titolo formatosi a seguito di presentazione di Dichiarazione Unica Autocertificativa”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, “ancorché di data e tenore sconosciuto”, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202000194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di dichiarazione di decadenza e inefficacia del titolo formatosi a seguito della presentazione di una DUA per il posizionamento precario di una pedana in legno amovibile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la decadenza e l'inefficacia del titolo abilitativo formatosi mediante DUA presentata per il posizionamento temporaneo di una pedana in legno. La ricorrente ha sostenuto che la ricevuta SUAPE attestasse la piena regolarità formale della pratica e consentisse l'avvio immediato dell'intervento; che la pedana fosse stata installata e rimossa nei tempi e nel luogo indicati; che il titolo non potesse essere dichiarato decaduto, tanto meno con effetto retroattivo; che la richiesta di integrazione documentale non sospendesse l'efficacia del titolo e che, in caso di mancata integrazione, l'Amministrazione potesse adottare soltanto un provvedimento interdittivo o prescrittivo, non una dichiarazione di inefficacia. È stata inoltre contestata la rilevanza della richiesta documentale, ritenuta intervenuta dopo la conclusione dell'evento. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo la legittimità dei controlli SUAPE e la rilevanza della mancata produzione della documentazione richiesta dopo un sopralluogo della Capitaneria di Porto, dal quale erano emersi possibili profili di abusiva occupazione del demanio marittimo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la ricevuta SUAPE attesta esclusivamente la regolarità formale della documentazione presentata e non comporta una valutazione sostanziale definitiva della conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, né consolida irreversibilmente la legittimità dell'attività segnalata. Il procedimento in autocertificazione non può essere utilizzato per eludere i controlli dell'Amministrazione. Nel caso concreto, a seguito del sopralluogo della Capitania di Porto, il SUAPE aveva richiesto documentazione integrativa essenziale per verificare la conformità dell'intervento; la società non aveva ottemperato, impedendo la compiuta istruttoria. Tale omissione non costituisce una mera irregolarità formale, ma una carenza istruttoria insanabile, idonea a giustificare la dichiarazione di inefficacia del titolo. Il richiamo alla disposizione secondo cui un mero parere negativo non priva automaticamente il titolo di efficacia è stato ritenuto inconferente, perché la vicenda riguardava la mancata integrazione documentale e non un semplice parere negativo. È stata respinta anche la censura di retroattività: la dichiarazione non incide retroattivamente su un titolo valido e consolidato, ma prende atto che il titolo non si era mai validamente consolidato per la mancata dimostrazione dei presupposti normativi. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, l.r. Sardegna n. 24/2016

    La ricevuta rilasciata dal SUAPE ... "attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare fruizione del titolo abilitativo".

    La ricevuta SUAPE attesta la regolarità formale della pratica, ma non certifica in via definitiva la conformità sostanziale dell'intervento né impedisce i successivi controlli amministrativi.

  • art. 35 l.r. Sardegna n. 24/2016

    Costituisce il riferimento per le verifiche degli enti coinvolti sulla conformità dell'intervento, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni allegate.

  • art. 9.2, lett. b, Allegato A alla D.G.R. Sardegna n. 10/13 del 27 febbraio 2018

    "può essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE".

    Consente l'avvio dell'intervento dalla presentazione della dichiarazione, senza escludere i successivi controlli sulla conformità normativa.

  • art. 9.6 Allegato A alla D.G.R. Sardegna n. 10/13 del 27 febbraio 2018

    "Ogni titolo abilitativo conseguito mediante il procedimento in autocertificazione conserva i termini di validità temporale previsti dalla normativa settoriale vigente, decorrente dalla data in cui il titolo acquisisce efficacia".

    La disposizione non impedisce la verifica successiva dei presupposti di formazione e consolidamento del titolo.

  • art. 10.1 Allegato A alla D.G.R. Sardegna n. 49 del 5 dicembre 2019

    "I soggetti coinvolti ... eseguono le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente".

    Impone le verifiche sulla conformità dell'intervento, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni, anche nei procedimenti in autocertificazione a zero giorni; per tali procedimenti il termine indicato per le verifiche è di sessanta giorni, ridotto a trenta per le SCIA edilizie.

  • art. 10.2.1 Allegato A alla D.G.R. Sardegna n. 10/13 del 27 febbraio 2018

    "La richiesta di integrazioni documentali non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo ... Decorso inutilmente il termine ... il titolo mantiene la propria efficacia, ma l'ufficio competente può avviare la procedura volta all'emissione di un provvedimento interdittivo o prescrittivo".

    La disposizione non esclude ogni conseguenza della mancata integrazione: quando i documenti richiesti sono essenziali per verificare i presupposti di legittimità, l'omissione può giustificare la dichiarazione di inefficacia del titolo.

  • art. 10.2.3 Allegato A alla D.G.R. Sardegna n. 10/13 del 27 febbraio 2018

    "La trasmissione al SUAPE di un mero parere negativo comunque configurato non priva di validità ed efficacia il titolo abilitativo".

    La regola riguarda il mero parere negativo e non si applica alla mancata produzione di documentazione essenziale che impedisca all'Amministrazione di verificare la conformità dell'intervento.

Massime di principio

  • La ricevuta SUAPE rilasciata nell'ambito di un procedimento in autocertificazione attesta la regolarità formale della pratica, ma non comporta una valutazione sostanziale definitiva della conformità dell'intervento né impedisce i successivi controlli dell'Amministrazione.
  • L'avvio immediato dell'attività consentito dal procedimento in autocertificazione non sottrae l'intervento ai controlli successivi sulla conformità alla normativa vigente; tale procedimento non può essere utilizzato per eludere i controlli pubblici.
  • La mancata produzione di documentazione integrativa essenziale, richiesta per verificare la sussistenza dei presupposti normativi dell'intervento, costituisce una carenza istruttoria sostanziale e può giustificare la dichiarazione di inefficacia del titolo formatosi mediante autocertificazione.
  • La previsione secondo cui un mero parere negativo non priva automaticamente di efficacia il titolo non si applica quando l'Amministrazione non disponga della documentazione necessaria per compiere la verifica di conformità a causa dell'inerzia dell'interessato.
  • La dichiarazione di inefficacia adottata dopo la presentazione di una dichiarazione autocertificativa non è retroattiva quando non incide su un titolo validamente consolidato, ma accerta che i presupposti per la sua formazione non sono mai stati dimostrati.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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