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Sentenza

Sentenza n. 1440/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio annuale della Carta elettronica del docente per l’annualità 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 223/2024 del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente ed era stato condannato il Ministero al pagamento dell’importo relativo all’annualità 2023/2024, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 19 maggio 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché non risultava intervenuta l’esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale ormai passato in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui il pagamento fosse ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario e senza diritto a compenso; il commissario dovrà provvedere nei sessanta giorni successivi all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Considerato il ritardo nell’adempimento, il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro giornalieri, decorrenti dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale ulteriore inadempienza

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure idonee a garantire l’esecuzione, compresa la penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata in presenza di ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in 10 euro giornalieri dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Dopo la notificazione del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice deve decorrere il termine dilatorio previsto dalla disposizione prima di poter procedere all’esecuzione forzata o all’ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    ordinativo di pagamento in conto sospeso

    In sede di esecuzione del giudicato il Ministero può provvedere, se necessario, mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione il pagamento di somme, deve ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire il titolo entro un termine determinato, verificando che sia previamente decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per provvedere in sostituzione dell’amministrazione.
  • Il ritardo nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento può giustificare l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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