Sentenza del 15/01/2015 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso tributario - Divieto di assunzione di prove testimoniali - Art. 7 D.lgs. 54692 - Fattispecie in materia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità, nel processo tributario, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il principio richiamato è il divieto di assunzione della prova testimoniale previsto dall'art. 7 del D.lgs. 546/1992. Tuttavia, la dichiarazione sostitutiva non è equiparabile a una testimonianza, poiché costituisce un atto unilaterale formato fuori dal processo e senza contraddittorio. Essa può quindi essere valutata come elemento indiziario, purché non venga utilizzata da sola come fondamento della decisione.
La decisione
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere acquisita e considerata dal giudice tributario quale elemento indiziario, concorrendo alla formazione del suo convincimento. Non ha però, di per sé, piena efficacia probatoria né può costituire da sola il fondamento della decisione. Il suo apprezzamento deve avvenire insieme agli altri elementi del processo, in coerenza con il principio del giusto processo e con l'effettività del diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 7 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Divieto di assunzione di prove testimoniali nel processo tributario.
La norma impedisce l'acquisizione della testimonianza in senso proprio, ma non esclude che dichiarazioni extraprocessuali possano essere valutate come elementi indiziari, senza attribuire loro autonomo e pieno valore probatorio.
Art. 111 della Costituzione
Principio del giusto processo.
Il principio impone un'interpretazione delle regole probatorie che garantisca l'effettività del diritto di difesa, consentendo al giudice di considerare elementi indiziari, pur nel rispetto del contraddittorio e dei limiti della loro attendibilità.
Art. 2729 del Codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
La dichiarazione sostitutiva può assumere rilievo come presunzione semplice o indizio, ma soltanto se valutata insieme ad altri elementi e secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- Nel processo tributario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è una prova testimoniale vietata, ma un documento extraprocessuale proveniente unilateralmente da una parte o da un terzo.
- Il giudice può tenere conto della dichiarazione come elemento indiziario, ma non può fondare la decisione esclusivamente su di essa.
- L'efficacia della dichiarazione aumenta soltanto se è confermata da ulteriori documenti, fatti oggettivi o altri elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- La dichiarazione deve essere valutata con cautela perché è formata fuori dal contraddittorio e non è sottoposta alle garanzie tipiche della testimonianza.
- In caso di rifiuto immotivato di considerare qualsiasi dichiarazione extraprocessuale, può essere invocata l'esigenza di garantire il diritto di difesa e il giusto processo, senza però trasformare tale dichiarazione in una prova piena.
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