Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1353

Regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione, del 19 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini

Normativa europea32017R1353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulla disciplina dell’etichettatura dei vini per consentire l’inserimento del nome della varietà "Teran" nell’elenco delle varietà di uve da vino ammesse in etichetta per la sola DOP croata "Hrvatska Istra". La misura chiude una questione legata all’adesione della Croazia all’UE e al precedente contrasto con la Slovenia sull’omonimia con la DOP slovena "Teran". Viene inoltre introdotta una regola transitoria per i vini già prodotti prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per autorizzare, a condizioni specifiche, l’uso del nome della varietà di uva da vino "Teran" sull’etichettatura dei vini croati DOP "Hrvatska Istra".

Ambito di applicazione

Si applica ai vini prodotti in Croazia recanti la denominazione di origine protetta "Hrvatska Istra" (PDO-HR-A1652) e, in particolare, all’uso in etichetta del nome della varietà di uva da vino "Teran". La modifica riguarda l’allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 e opera nel contesto delle regole UE su DOP/IGP, etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. È prevista una disciplina transitoria per i vini prodotti prima dell’entrata in vigore del regolamento, commercializzabili fino a esaurimento scorte anche se non conformi alle nuove condizioni di etichettatura. Il regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2013, ma entra in vigore il giorno della pubblicazione nella GUUE.

Regolamento delegato (UE) 2017/1353: uso del nome di varietà "Teran" nell’etichettatura dei vini croati

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 in materia di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. La finalità è consentire, in condizioni determinate, l’uso del nome della varietà di uva da vino "Teran" per i vini croati DOP "Hrvatska Istra", tenendo conto della particolare sensibilità derivante dall’omonimia con la DOP slovena "Teran" e della mancata soluzione negoziata tra Croazia e Slovenia.

Contesto e ragioni dell’intervento

La Commissione ricorda che la Croazia ha aderito all’Unione il 1o luglio 2013 e che, in tale occasione, aveva chiesto l’inclusione del proprio elenco nazionale di varietà di uve da vino nell’elenco delle varietà che possono figurare sull’etichettatura dei vini. La Commissione aveva chiarito che non occorreva un’approvazione a livello UE del listato nazionale, ma aveva altresì indicato, in linea con la prassi seguita in precedenti adesioni, che i nomi delle varietà croate sarebbero stati inseriti nell’allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 dopo l’adesione. Per la varietà "Teran", tuttavia, era emersa una controversia con la Slovenia, poiché il nome coincide con la DOP slovena "Teran" (PDO-SI-A1581).

Ambito sostanziale della modifica

La Croazia aveva limitato la propria richiesta ai vini recanti la DOP "Hrvatska Istra" (PDO-HR-A1652). Nonostante gli sforzi della Commissione per una soluzione di compromesso e la verifica delle prassi di etichettatura esistenti, non è stato possibile raggiungere un accordo con la Slovenia. Il regolamento, quindi, inserisce il nome della varietà "Teran" nell’allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 per l’unica DOP croata indicata, così da consentire il proseguimento dell’uso tradizionale del nome sulla relativa etichetta.

Condizioni di etichettatura

Il testo introduce una condizione specifica e limitativa per evitare confusione nel consumatore e rispondere alle obiezioni sollevate dalla Slovenia. In particolare:

  • il nome "Teran" può figurare solo per la DOP "Hrvatska Istra";
  • "Hrvatska Istra" e "Teran" devono comparire nello stesso campo visivo;
  • il nome "Teran" deve essere riportato con un carattere di dimensioni inferiori rispetto a quello utilizzato per "Hrvatska Istra".

Regime transitorio per le scorte preesistenti

Per i vini con DOP "Hrvatska Istra" prodotti prima dell’entrata in vigore del regolamento, conformemente alla legislazione applicabile, è prevista una clausola di salvaguardia commerciale: tali prodotti possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte anche se non rispettano le condizioni di etichettatura ora previste dalla riga 55 dell’allegato XV. La previsione evita di rendere non commercializzabili partite già prodotte in base al quadro precedente.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o luglio 2013. La retrodatazione è giustificata nel preambolo dal fatto che la domanda croata era anteriore a tale data, che l’uso tradizionale del nome "Teran" esisteva già al momento dell’adesione e che il ritardo nell’adozione dipendeva esclusivamente dall’attesa di una soluzione negoziata. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento di "Teran" nell’allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009

L’articolo 1 inserisce nell’allegato XV, parte A, una nuova riga 55 che consente il riferimento alla varietà di uva da vino "Teran" (SI) per la Croazia, esclusivamente in relazione alla DOP "Hrvatska Istra". La nota finale precisa che l’uso è limitato a tale DOP e richiede che "Hrvatska Istra" e "Teran" figurino nello stesso campo visivo, con "Teran" in caratteri di dimensioni inferiori rispetto a "Hrvatska Istra".

Regime transitorio per i vini già prodotti

L’articolo 2 stabilisce che i vini con DOP "Hrvatska Istra" prodotti prima della data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alla legislazione applicabile, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte anche se non rispettano le nuove condizioni di etichettatura della riga 55 dell’allegato XV.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’applicazione dal 1o luglio 2013. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicoloetichettatura alimentaredenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protette

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.