Regolamento (UE) 2017/868
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/868 della Commissione, del 19 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/868 della Commissione aggiorna e fissa i valori forfettari all’importazione per una serie di ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata. La misura si inserisce nel quadro della disciplina dell’OCM agricola e delle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011. I valori sono determinati giornalmente sulla base di dati variabili e sono riportati nell’allegato al regolamento. Il testo entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e origine da specifici paesi terzi. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sugli ortofrutticoli; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/868 della Commissione si inserisce nella disciplina dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua le modalità previste per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli importati da paesi terzi. La Commissione richiama, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana dei valori forfettari sulla base di dati giornalieri variabili.
Base normativa e finalità
Il testo si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. La finalità è individuare i valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli, in coerenza con i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round richiamati nei considerando.
Ambito oggettivo di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente alcuni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato tramite codice NC. I codici riportati sono, tra gli altri, 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per ciascun prodotto sono indicati i valori per specifiche origini, individuate mediante i codici dei paesi terzi, compreso il codice "ZZ" per "altre origini".
Contenuto precettivo
L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione applicabili sono quelli fissati nell’allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del prodotto e del paese di origine. L’allegato contiene quindi la tabella operativa da utilizzare ai fini doganali e tariffari per il prezzo di entrata.
Entrata in vigore e efficacia nell’Unione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata, il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’intero territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all’importazione utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Criterio di determinazione dei valori forfettari
I considerando precisano che, in applicazione dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i valori forfettari all’importazione sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Valori fissati nell’allegato
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato. L’allegato riporta, per specifici codici NC e codici paese terzo, i valori in EUR/100 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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