Cassazione Penale, Sentenza n. 17853/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il riesame: 2.1 dedotto difetto di motivazione rispetto al capo n.46 (detenzione di stupefacenti) e richiesta di diversa interpretazione delle intercettazioni; 2.2 censura della qualificazione come illecito della coltivazione contestata al capo n.50, sostenendo che si trattava di cannabis sativa lecita e che la documentazione probatoria comprovava la liceità; 2.3 doglianza sulla mancata motivazione circa la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo n.2), con contestazione dell'assenza di prove di contatti o contributo concreto; 2.4 impugnazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., per mancanza del dolo specifico di agevolare la cosca; 2.5 censura sulle esigenze cautelari, ritenute non attuali e comunque proporzionabili a misure meno afflittive considerata la situazione personale del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi che chiedevano diversa valutazione del materiale indiziario, perché attengono a una diversa valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Ha invece accolto parzialmente il ricorso sul quarto motivo: l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata ritenuta applicata senza adeguata emersione del dolo intenzionale di agevolare la cosca, essendo la sua natura soggettiva; per tale motivo l'ordinanza è annullata limitatamente a tale aggravante e la causa è rinviata al Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame, per nuovo giudizio sul punto. Per il resto l'ordinanza del riesame è stata confermata (segnatamente: capi relativi a coltivazione e detenzione e la ritenuta partecipazione all'associazione sono stati ritenuti sufficientemente motivati o non sindacabili in cassazione).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce le attività di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il giudice ha esaminato contestazioni relative a singoli capi (coltivazione e detenzione) e ha ritenuto che i capi 45 e 46 avessero oggetti materiali differenti
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Rilevato in relazione alle misure cautelari per reati connessi allo spaccio/traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari per il delitto di cui all'art.74
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante disciplinata dal codice penale che richiede il dolo intenzionale di agevolare un'organizzazione mafiosa; la Corte ha stabilito che l'ordinanza impugnata non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare tale dolo e ha quindi annullato l'atto limitatamente a questa aggravante
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale citato per la sintesi dei motivi in cassazione; richiede che i motivi siano esposti in forma sintetica
art. 4-bis l. n. 3354/1975
Norma richiamata per evidenziare l'interesse del ricorrente a contestare l'aggravante, in ragione delle conseguenze sul trattamento penitenziario; la Corte conferma l'interesse a dedurre la censura
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo sulla motivazione di merito è limitato: non è ammessa una rinnovata valutazione delle prove o delle intercettazioni salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Capacità di distinguere oggetti materiali diversi: reati di coltivazione e di detenzione possono avere autonomi oggetti materiali e vanno valutati distintamente, per cui l'esito su un capo non implica automaticamente analoga decisione su un altro capo.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha natura soggettiva: per applicarla occorre prova del dolo specifico di favorire l'organizzazione mafiosa; la mera conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione, l'intestazione formale di beni o l'apparente disponibilità non sono di per sé sufficienti a dimostrare tale dolo.
- Per la sussistenza delle esigenze cautelari la valutazione è prognostica e complessiva: rilevano la disponibilità di mezzi, il ruolo concreto nell'organizzazione delittuosa, l'esperienza criminale e il grado di inserimento negli ambienti criminali; il tempo trascorso dalle condotte è solo uno degli elementi rilevanti e non è decisivo di per sé.
- Quando la motivazione del giudice di merito si fonda su un quadro indiziario espresso tramite intercettazioni e attività tecniche, la Cassazione esamina che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni della gravità indiziaria rispettando logica e principi di diritto, ma non sostituisce la propria interpretazione delle intercettazioni con quella delle parti.
- Se la Corte di legittimità riscontra carenze nella motivazione su profili di diritto rilevanti (es. mancato accertamento del dolo aggravante), il rimedio è l'annullamento limitato e il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio sul punto, evitando di decidere nel merito quando siano necessarie ulteriori valutazioni di fatto.
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