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Sentenza

Sentenza n. 728/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del decreto prot. -OMISSIS-/2022 emesso in data 05.08.2022 dal Questore di Latina, notificato in data 10.08.2022, mediante il quale si decretava la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia -OMISSIS- nei confronti del ricorrente, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202200688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Latina di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo: a) violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, perché il provvedimento finale avrebbe riprodotto le ragioni del preavviso senza esaminare adeguatamente le deduzioni formulate nella memoria procedimentale; b) falsa applicazione dell'art. 138 TULPS ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che l'episodio posto a fondamento della revoca fosse episodico, non caratterizzato da violenza o negligenza e non riconducibile alle ipotesi tipizzate dagli artt. 11 e 43 TULPS; c) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, poiché l'amministrazione avrebbe fondato il giudizio di inaffidabilità su un solo episodio, senza adeguata verifica dei fatti e senza considerare il contesto familiare della separazione, la lunga durata del matrimonio, le dichiarazioni dei figli e l'assenza di denuncia della moglie. Il procedimento era stato avviato dopo un intervento della Polizia conseguente alla richiesta della moglie del ricorrente, la quale aveva riferito di essere stata inseguita dal marito e di avere subito, dopo la separazione, condotte insistenti e quasi persecutorie. Le informazioni raccolte includevano anche dichiarazioni del figlio circa la mancata accettazione della separazione da parte del padre e presunte minacce di morte rivolte alla moglie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 43, ultimo comma, TULPS, in base al quale la licenza di porto d'armi può essere negata o ritirata quando l'interessato non dia affidamento di non abusare delle armi. Ai fini della revoca non è necessario né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi, potendo l'autorità di pubblica sicurezza valorizzare discrezionalmente anche fatti privi di rilievo penale come indici di possibile abuso. Nel caso concreto, il clima conflittuale tra i coniugi in fase di separazione, l'inseguimento riferito dalla moglie, i ripetuti contatti e accessi sul luogo di lavoro e le dichiarazioni dei familiari rendevano non irragionevole il giudizio di inaffidabilità e sorreggevano adeguatamente la revoca. Il giudice ha precisato che l'art. 138 TULPS era inconferente, riguardando le guardie particolari. Ha escluso la violazione dell'art. 10 l. 241/1990 e ha ritenuto inapplicabile l'art. 10-bis, trattandosi di procedimento d'ufficio; la memoria dell'interessato era stata comunque valutata, ma ritenuta non idonea a superare i rilievi dell'amministrazione. L'assenza di denuncia da parte della moglie non è stata ritenuta decisiva, potendo dipendere da molteplici ragioni. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 43, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    La licenza [di portare armi] può essere ricusata … a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    L'autorità di pubblica sicurezza può negare o revocare la licenza di porto d'armi quando ritenga, con valutazione discrezionale non irragionevole, che il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi; non sono necessari né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi, potendo rilevare anche fatti privi di rilievo penale.

  • art. 10 l. 241/1990

    La disposizione non è stata violata, poiché la memoria dell'interessato è stata valutata dall'amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non trova applicazione nel procedimento d'ufficio oggetto della controversia.

  • art. 138 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    La norma è stata ritenuta inconferente, perché riferita alle guardie particolari e non alla revoca della licenza di porto d'armi del ricorrente.

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il giudice ha escluso che la revoca dovesse necessariamente fondarsi sulle fattispecie tipizzate richiamate dal ricorrente.

Massime di principio

  • La licenza di porto d'armi può essere revocata quando l'autorità di pubblica sicurezza ritenga, sulla base di una valutazione ragionevole e adeguatamente motivata, che il titolare non dia affidamento di non abusare delle armi.
  • Ai fini della revoca del porto d'armi non è necessario accertare un precedente abuso dell'arma, né formulare un giudizio di pericolosità sociale o attendere l'accertamento di una responsabilità penale; possono rilevare anche episodi privi di rilievo penale, se idonei a evidenziare una possibile inaffidabilità.
  • Nel valutare l'affidabilità del titolare di un porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può considerare anche condotte tenute nell'ambito di conflitti familiari o personali, quando il quadro complessivo faccia ragionevolmente dubitare della capacità di non abusare delle armi.
  • Nei procedimenti d'ufficio non si applica l'art. 10-bis l. 241/1990 sul preavviso di rigetto; resta comunque necessario valutare le osservazioni eventualmente presentate dall'interessato nell'ambito della partecipazione procedimentale.
  • L'assenza di una denuncia penale da parte della persona coinvolta nei fatti non esclude, di per sé, che le circostanze riferite e le informazioni acquisite dall'autorità di pubblica sicurezza possano essere valorizzate ai fini del giudizio amministrativo di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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