Sentenza n. 400/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 20/2023 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2023, e notificata in forma esecutiva il 06.02.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, alla sentenza n. 20/2023 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 20/2023 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, pubblicata il 22 maggio 2023 e notificata in forma esecutiva il 6 febbraio 2025. Nel corso del giudizio è emerso che l'Amministrazione ha successivamente ottemperato al giudicato. Il ricorso era quindi fondato sulla pregressa inerzia dell'Amministrazione rispetto all'obbligo derivante dalla decisione giudiziaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato dopo la proposizione della domanda giudiziale. Poiché l'adempimento sopravvenuto ha eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio, il Collegio non ha adottato ulteriori statuizioni esecutive. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso elimina la materia del contendere quando realizza integralmente il comando contenuto nel giudicato e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali, che possono essere poste a carico dell'amministrazione quando il ricorso si è reso necessario a causa della precedente mancata ottemperanza.
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