Cassazione Penale, Sentenza n. 16112/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barbaro ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 4/7/2017 al 16/6/2022 in relazione al reato di associazione di tipo mafioso. Era stato fermato nell'ambito dell'operazione 'Mandamento', sottoposto inizialmente ad arresti domiciliari poi confermati, condannato in primo grado a 12 anni (Tribunale di Locri 22/6/2020) e assolto in appello il 16/6/2022 ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. per non avere commesso il fatto. Il ricorrente ha sostenuto che l'assoluzione si è fondata sugli stessi elementi (in particolare una intercettazione ambientale e dichiarazioni di un collaboratore) che erano già in possesso del Gip al momento dell'adozione della misura cautelare, invocando quindi l'ipotesi di ingiustizia formale ex art. 314, co. 2 c.p.p. e chiedendo l'indennizzo. La Corte della riparazione aveva invece ritenuto che non ricorresse l'ingiustizia formale e che sussistessero profili di condotta gravemente colposa/dolosa del Barbaro (partecipazione attiva a una riunione con esponenti di vertice della 'ndrangheta, discussioni su appoggi elettorali, rapporti con massoneria, ecc.), tali da escludere il diritto alla riparazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di riparazione. Ha condiviso la valutazione della Corte della riparazione: non è emersa una decisione irrevocabile che attesti ab origine la mancanza dei presupposti di legge per la misura cautelare (quindi non è applicabile l'art. 314, co. 2 c.p.p.) e, quanto all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 314 c.p.p., il giudice della riparazione ha valutato in autonomia l'eventuale condotta dolosa o gravemente colposa del ricorrente e ha ritenuto che tale condotta fosse concretamente idonea a creare la falsa apparenza di pericolosità (intercettazione del 26/3/2010, interventi su temi sensibili quali appoggi elettorali, gestione del consenso, riferimenti a massoneria, ecc.). Per questi motivi il diritto alla riparazione è escluso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è stata liquidata la spesa del Ministero resistente per carenza di attività difensiva specifica nella memoria depositata.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. Distinzione tra ingiustizia sostanziale (1° comma: proscioglimento perché il fatto non sussiste/ non commesso, salvo dolo o colpa grave che abbia concorso a cagionare la detenzione) e ingiustizia formale (2° comma: diritto quando con decisione irrevocabile risulta che la misura è stata adottata o mantenuta in carenza dei presupposti di legge). Il giudice della riparazione valuta in autonomia la responsabilità dolosa o gravemente colposa che può ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari (presupposti e necessità). La loro mancata ricorrenza ab origine può integrare il vizio che legittima la riparazione ex art. 314 co.2 se accertata con decisione irrevocabile.
art. 280 cod. proc. pen.
Regola i presupposti e i limiti dell'applicazione delle misure cautelari; assieme all'art. 273 costituisce parametro per verificare la legittimità di una misura e la possibilità di qualificare la detenzione come ingiustizia formale.
art. 606, co.1, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede come motivo di ricorso per cassazione la violazione di norme sul procedimento; qui è richiamato quale base formale del motivo di impugnazione ma la Corte ha ritenuto il ricorso infondato.
art. 416-bis cod. pen.
Raggruppa le fattispecie di associazione di tipo mafioso. È il reato per il quale Barbaro era indagato e processato; la ricostruzione della sua partecipazione o mera frequentazione è centrale per la valutazione della riparazione.
art. 530 cod. proc. pen., secondo comma
Prevede l'assoluzione quando il fatto non sussiste o non è commesso; la sentenza di appello ha assolto Barbaro ai sensi di questa norma, ma ciò non determina automaticamente il diritto all'indennizzo se sussistono profili di dolo o colpa grave o manca una decisione irrevocabile che abbia accertato l'ingiustizia formale.
Sezioni Unite n. 36958/2021 (giurisprudenza)
Richiamata come criterio interpretativo in ordine alla prova del ruolo dinamico-funzionale nella partecipazione ad associazione mafiosa; la Corte di merito aveva deciso l'assoluzione alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale, ma la Corte della riparazione ha comunque ritenuto possibile valutare la condotta del ricorrente ai fini dell'eventuale ostatività alla riparazione.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra ingiustizia sostanziale (art.314, co.1) e formale (art.314, co.2): per l'applicabilità del co.2 è necessaria una decisione irrevocabile che accerti la mancanza ab origine dei presupposti per la misura.
- Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma rispetto al giudizio di merito: può verificare se dal quadro indiziario originario e dal comportamento dell'interessato risultino dolo o colpa grave che ostino all'indennizzo.
- L'assoluzione nel merito non vale automaticamente a favore dell'indennizzo: se è dimostrabile che il detenuto ha tenuto condotte dolose o gravemente colpose che hanno concorso a creare l'apparenza di responsabilità, il diritto alla riparazione può essere escluso.
- Se si intende ottenere la riparazione sulla base dell'assenza dei presupposti cautelari, è strategico perseguire e ottenere una decisione irrevocabile (es. ricorsi in sede cautelare o in cassazione) che accrediti l'ipotesi di ingiustizia formale.
- Frequentazioni 'ambigue' o partecipazioni a incontri con soggetti notoriamente affiliati possono integrare una causa ostativa ex art.314, anche se sussistono legami di parentela, purché emergano consapevolezza e libertà di frequentazione non necessitata.
- Nel valutare la condotta ostativa il giudice considera il quadro indiziario disponibile ex ante al giudice della cautela e se il comportamento del ricorrente ha contribuito a formare l'apparenza di fondamento delle accuse.
- La mera critica alla motivazione del giudice della riparazione non è sufficiente; occorre mostrare che la decisione di rigetto si fonda su fatti definitivamente esclusi dal giudice di merito o che vi sia stata una valutazione manifestamente illogica.
- Quando si impugna per ottenere una pronuncia utile alla riparazione, è importante dedurre concretamente il pregiudizio derivante dalla mancanza di una decisione irrevocabile e, se possibile, agire tempestivamente sui rimedi (riesame, opposizione, cassazione) per precostituirsi detta irrevocabilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16099/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16100/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16102/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16103/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16104/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16105/2025 del 29/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →