Risoluzione n. 10 del 1/02/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la modifica terminologica introdotta dalla Legge comunitaria 2010, da "vettovagliamento" a "provviste di bordo", ha natura solo redazionale e non elimina la non imponibilità IVA per il rifornimento di carburante e lubrificante delle navi adibite alla pesca costiera. Ai fini dell'art. 8-bis del DPR 633/1972, il termine "provviste di bordo" va inteso in senso ristretto, come sinonimo di vettovagliamento, e non secondo la più ampia accezione doganale dell'art. 252 del TUD.
Regime IVA sui rifornimenti di carburante delle navi adibite alla pesca costiera
Regime IVA dei rifornimenti per navi da pesca costiera
La risoluzione interpreta l'effetto della Legge comunitaria 2010 sul regime IVA di non imponibilità applicabile alle operazioni relative alle navi adibite alla pesca costiera. L'obiettivo è chiarire se la sostituzione del termine "vettovagliamento" con "provviste di bordo" abbia ampliato o ristretto le esclusioni dal regime agevolato.
Quadro normativo richiamato
La questione nasce dalla Legge 15 dicembre 2011, n. 217, cd. Legge comunitaria 2010, che ha modificato, con decorrenza 17 gennaio 2012, l'art. 8-bis, comma 1, lettera d), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
La norma disciplina le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per le quali opera il regime di non imponibilità IVA. In particolare:
- l'art. 8-bis, comma 1, lett. d), considera equiparate alle esportazioni le cessioni di beni destinati alle dotazioni di bordo e al rifornimento e vettovagliamento delle imbarcazioni utilizzate a fini commerciali;
- per le navi adibite alla pesca costiera sono previste limitazioni specifiche;
- la precedente formulazione dell'articolo escludeva, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il solo "vettovagliamento".
Origine del dubbio interpretativo
La modifica legislativa ha sostituito il termine "vettovagliamento", presente nel testo previgente, con la locuzione "provviste di bordo", riprendendo la formulazione dell'art. 148, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE.
Da tale sostituzione è sorto il dubbio se, per le navi adibite alla pesca costiera, il regime di non imponibilità IVA resti applicabile anche alle forniture di carburante e lubrificante, oppure se queste debbano essere escluse insieme alle altre "provviste di bordo".
Rapporto con la disciplina doganale
La risoluzione richiama l'art. 252 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (TUD), secondo cui tra le provviste di bordo rientrano anche i generi di consumo occorrenti per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo.
In base a tale definizione doganale, carburante e lubrificante potrebbero quindi essere ricompresi nelle provviste di bordo. Tuttavia, la risoluzione precisa che tale accezione non è automaticamente trasponibile nell'interpretazione dell'art. 8-bis del DPR 633/1972.
Interpretazione della Direttiva 2006/112/CE
La versione italiana dell'art. 148 della Direttiva 2006/112/CE prevede la non imponibilità per:
- le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi impiegate nelle attività indicate dalla norma;
- per le navi adibite alla pesca costiera, la sola esclusione delle "provviste di bordo".
La risoluzione evidenzia che, secondo la logica della direttiva, l'espressione "provviste di bordo" non può essere intesa in modo così ampio da assorbire tutti i beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento, altrimenti per le navi da pesca costiera non residuerebbe alcun ambito di applicazione del regime di non imponibilità.
Conclusione interpretativa
L'Amministrazione conclude che:
- la modifica terminologica introdotta dalla Legge comunitaria 2010 ha finalità esclusivamente redazionale;
- non incide sull'ambito applicativo della non imponibilità IVA;
- resta quindi non imponibile anche il rifornimento di carburante e lubrificante delle navi adibite alla pesca costiera.
Ai soli fini dell'art. 8-bis del DPR 633/1972, il termine "provviste di bordo" deve essere interpretato in senso ristretto, come sinonimo di "vettovagliamento", e non nel senso ampio utilizzato in ambito doganale dall'art. 252 del TUD.
Elementi a supporto dell'interpretazione
La risoluzione richiama inoltre:
- la versione inglese dell'art. 148 della Direttiva, che distingue tra "fuelling" e "provisioning" per le operazioni in non imponibilità, e usa "ships' provisions" per l'esclusione;
- l'assenza di elementi nell'iter di approvazione della Legge comunitaria 2010 che facciano ritenere voluta una modifica sostanziale;
- l'assenza di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia sul punto.
Questi elementi rafforzano la conclusione secondo cui il legislatore nazionale ha operato solo un adeguamento lessicale, senza alterare la disciplina sostanziale del regime IVA applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 3 feb 2012Risoluzione n. 11 del 3/02/2012
- Risoluzione · 7 feb 2012Risoluzione n. 13 del 7/02/2012
- Risoluzione · 7 feb 2012Risoluzione n. 12 del 7/02/2012
- Risoluzione · 9 feb 2012Risoluzione n. 14 del 9/02/2012
- Risoluzione · 13 feb 2012Risoluzione n. 15 del 13/02/2012
- Risoluzione · 18 gen 2012Risoluzione n. 9 del 18/01/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →