Risoluzione n. 13 del 7/02/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce l’ambito del reverse charge per telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, precisando che per i microprocessori e le CPU rilevano i codici doganali NC 8542 3190 e NC 8542 3110, se oggettivamente idonei a essere installati in personal computer o apparati analoghi.
Reverse charge su telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato
Reverse charge su telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato
La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’inversione contabile ex articolo 17, comma 6, lettere b) e c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con particolare riferimento alle cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato, come microprocessori e unità centrali di elaborazione. Il documento chiarisce quali beni debbano essere assoggettati al meccanismo del reverse charge e come debba essere interpretato il richiamo alle voci doganali.
Quesito posto dall’associazione istante
L’associazione ALFA, rappresentativa di gestori telefonici nazionali, chiede chiarimenti sull’applicabilità del reverse charge alle cessioni di dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale, in vigore dal 1° aprile 2011. In particolare, domanda una lista completa delle fattispecie rientranti nell’obbligo di inversione contabile, per superare dubbi interpretativi sull’individuazione dei dispositivi a circuito integrato da assoggettare al regime.
Posizione interpretativa dell’istante
L’istante richiama una precedente consulenza giuridica in cui era stato affermato che rientrano nel reverse charge anche i dispositivi riconducibili ai circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica. Sostiene tuttavia che tale codice individua una sottocategoria troppo generica e residuale, non idonea a delimitare con sufficiente precisione le fattispecie soggette all’inversione contabile.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’articolo 17, comma 6, lettere b) e c), del DPR n. 633 del 1972, che prevede il reverse charge per:
- apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, nonché per i relativi componenti e accessori;
- personal computer e relativi componenti e accessori.
La misura è stata autorizzata dalla Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, nei limiti di:
- telefoni cellulari, intesi come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Chiarimenti sul codice NC 8542 3190
Con risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011 era stato già precisato che rientrano nel reverse charge anche i dispositivi riconducibili ai concetti di circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542 3190. Il riferimento a tale codice è stato utilizzato per individuare in modo il più possibile oggettivo i dispositivi a circuito integrato soggetti all’obbligo di inversione contabile, così da dare certezza agli operatori.
Interpello dell’Agenzia delle dogane e classificazione dei beni
Per chiarire ulteriormente l’ambito applicativo, l’Agenzia delle entrate ha chiesto un parere all’Agenzia delle dogane sulla sufficienza del richiamo alla voce doganale NC 8542 3190 per individuare i dispositivi a circuito integrato richiamati dalla decisione europea.
L’Agenzia delle dogane ha precisato che:
- le unità centrali di elaborazione (CPU) svolgono il compito di eseguire le istruzioni di un programma e sono generalmente implementate fisicamente attraverso microprocessori classificabili al codice NC 8542 3190;
- tuttavia, le CPU possono anche essere realizzate con tecnologia multi-core, cioè costituite da più core montati sullo stesso package, e in tal caso risultano classificabili al codice NC 8542 3110, in base alla nota 8 b) 3) al capitolo 85 della nomenclatura combinata;
- i microprocessori sono classificabili alla sottovoce NC 8542 3190;
- le unità centrali di elaborazione sono classificabili sia alla sottovoce NC 8542 3190 sia alla sottovoce NC 8542 3110, come confermato anche dalle Note esplicative alla Nomenclatura Combinata pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C137 del 6 maggio 2011.
Ambito finale del reverse charge
Alla luce dei chiarimenti ricevuti, la risoluzione conclude che devono essere assoggettati al reverse charge anche i dispositivi a circuito integrato, quali componenti di personal computer, riconducibili al codice NC 8542 3110.
Viene inoltre precisato che ciò che rileva è l’oggettiva riferibilità dei beni classificati con i predetti codici NC a personal computer o apparati analoghi. Di conseguenza, l’inversione contabile si applica a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati dai codici NC 8542 3190 e NC 8542 3110, in quanto oggettivamente idonei a essere installati in personal computer o apparati analoghi, indipendentemente:
- dalla loro effettiva destinazione a tali apparecchi;
- dal fatto che siano incorporati in personal computer oppure in altre apparecchiature, come ad esempio elettrodomestici.
Indicazioni organizzative finali
La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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